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falcio1996

Corso iniziale e formazione annua

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Buongiorno,

 

ho un dubbio. Sto frequentando il corso di formazione iniziale. Sono comunque tenuto entro l'anno successivo a frequentare il corso d'aggiornamento da 15 ore o vale il corso inziale ?

Il corso d'aggiornamento devi farlo solo se stai amministrando, tenendo però presente che la nomina dell'amministratore non in regola con l'aggiornamento è nulla. Il corso d'aggiornamento lo devi comunque sostenere l'anno successivo al superamento del corso, per tutto l'anno in cui hai sostenuto il corso sei coperto.

Si esatto, confermo anche io quanto detto da mark poiché ho sostenuto l'esame un po' di gg fa ed avevo lo stesso dubbio... mi hanno dato la stessa risposta... 

L'anno successivo a quello di superamento dell'esame finale sei tenuto a fare l'aggiornamento annuale, e vista la nullità della nomina se non si è aggiornati, ti consiglio comunque di farli anche se nn eserciti subito... Potresti avere una richiesta in qualsiasi momento. 

Ciao ragazzi, riprendo questa discussione perché chiedendo alcune informazioni alla mia associazione è uscito fuori il discorso dell'aggiornamento annuale e, contrariamente a quanto mi avevano detto poco tempo fa, sembra che devo sostenere l'aggiornamento anche quest'anno (considerando che ho superato l'esame di abilitazione in questo mese)... In quanto l'aggiornamento va al di fuori degli argomenti trattati nel corso di formazione e perché comunque copre il periodo fino a ottobre. 

Insomma almeno nel mio caso non vale il discorso di fare l'aggiornamento l'anno successivo a quello del superamento del corso... Voi che dite?? 

francesco.leo dice:

... Voi che dite?? 

PREMESSA:

Alcune associazioni nella quota annuale includono l'aggiornamento gratuito mentre altre se lo fanno pagare a parte.

 

Secondo me, se hai superato l'esame il mese scorso, l'aggiornamento vale almeno fino ad ottobre (molti ritengono che l'anno di aggiornamento vale per il periodo ottobre/settembre.

 

A parer mio, se l'associazione fa gli aggiornamenti gratuiti agli associati, non so bene da cosa tragga queste affermazioni ma la ritengo i buona fede.

 

Se l'associazione prevede un costo aggiuntivo per gli aggiornamenti, sempre a parer mio, ci sta provando.

 

Purtroppo se il decreto è entrato in vigore alla fine dell'anno, l'intuito dice che da quella data decorrenza l' annualità. Se per esempio il corso lo ai sostiene a aprile , la scadenza non cambia. 

Considera che per me è una cosa nuova, anche perché, come ripeto, poco tempo fa mi avevano detto il contrario... L'unica cosa che mi viene in mente è quello che dice biagio64, cioè che la scadenza dell'aggiornamento è ad ottobre mentre io ho fatto l'esame ad aprile quindi sono scoperto nei mesi successivi... Io ho come associazione l'anammi, per l'aggiornamento annuale (che va da ottobre 18 a ottobre 19) chiedono solo i diritti di segreteria di 34 euro... 

Non è quello il problema, è solo per cercare di capire il ragionamento che ci sta dietro 

francesco.leo dice:

Considera che per me è una cosa nuova, anche perché, come ripeto, poco tempo fa mi avevano detto il contrario... L'unica cosa che mi viene in mente è quello che dice biagio64, cioè che la scadenza dell'aggiornamento è ad ottobre mentre io ho fatto l'esame ad aprile quindi sono scoperto nei mesi successivi... Io ho come associazione l'anammi, per l'aggiornamento annuale (che va da ottobre 18 a ottobre 19) chiedono solo i diritti di segreteria di 34 euro... 

Non è quello il problema, è solo per cercare di capire il ragionamento che ci sta dietro 

Non so se ho espresso bene il mio parere ma a scanzo di equivoci lo ribadisco.

Secondo me il tuo attestato di superamento dell'esame del corso iniziale ricevuto ad aprile, vale fino al 18 ottobre 2019 e se lo fai prima di quella data avrà scadenza sempre il 18 aprile.

Secondo me il primo corso di aggiornamento lo devi fare in una qualsiasi data utile che va dal 19/10/2019 al 18/10/2020

 – Il Sottosegretario afferma, seguendo la riflessione maggioritaria dei commentatori, che il periodo annuale della formazione periodica decorre dal 09.10.14, data di entrata in vigore del DM “formazione

biagio64 dice:

 – Il Sottosegretario afferma, seguendo la riflessione maggioritaria dei commentatori, che il periodo annuale della formazione periodica decorre dal 09.10.14, data di entrata in vigore del DM “formazione

Si, correggo, ricordavo ottobre ma non ricordavo bene il giorno ed ho preso per buono il 19.

Approfitto anche per correggere un refuso del mio precedente post dove avevo scritto:
 

vale fino al 18 ottobre 2019 e se lo fai prima di quella data avrà scadenza sempre il 18 aprile.

 

Quel 18 aprile deve intendersi 8 ottobre

francesco.leo dice:

Considera che per me è una cosa nuova, anche perché, come ripeto, poco tempo fa mi avevano detto il contrario... L'unica cosa che mi viene in mente è quello che dice biagio64, cioè che la scadenza dell'aggiornamento è ad ottobre mentre io ho fatto l'esame ad aprile quindi sono scoperto nei mesi successivi... Io ho come associazione l'anammi, per l'aggiornamento annuale (che va da ottobre 18 a ottobre 19) chiedono solo i diritti di segreteria di 34 euro... 

Non è quello il problema, è solo per cercare di capire il ragionamento che ci sta dietro 

Io lo superai a luglio 2017, il primo aggiornamento l'ho fatto il 30 settembre del 2018. Comunque l'Anammi mi fa pagare gli aggiornamenti 28 euro (quest'anno 34 euro), non so le altre associazioni come si comportano.

Scusate, approfitto del tipo di discussione per porre un quesito; spiegando prima le cose:

Il nostro attuale amministratore (che svolge attività da una ventina di anni; nel nostro condominio solo da 2) aveva frequentato un corso Anaci fra il 1999 e il 2000. Come lui stesso ha detto (allora abitavamo nello stesso stabile) non ha potuto sostenere l'esame finale per mancanza di titolo di scuola superiore. Comunque,  ha intrapreso l'attività di amministratore (costituzione di una S.A.S familiare nella quale lavora la moglie, il figlio e un paio di collaboratrici); con per lui soddisfacente esito,  dato che adesso amministra oltre 30 condominii.  Anche perché la 220/2102 prevede che all'entrata in vigore della legge chi già amministrava in precedenza, poteva continuare a farlo anche senza aver seguito un apposito corso di formazione (!). Poco dopo avergli affidato l'incarico di amministrare il nostro condominio, è emerso - in modo inconfutabile -  che lui non frequenta i corsi di aggiornamento. 

Le domande sono:

1) può svolgere attività di amministratore anche senza frequentare cosi di aggiornamento? (del resto, al momento della conferma ad amministrare, non ha fatto mai cenno alla frequenza di corsi di aggiornamento; dato che nessuno glie lo ha mai chiesto). 

2) se gli si domanda di esibire la documentazione di frequenza ai corsi di aggiornamento e non ottempera (perché non può farlo), è suscettibile di revoca? oppure è regolare così? 

Grazie.

Rosi1302 dice:

1) può svolgere attività di amministratore anche senza frequentare cosi di aggiornamento? (del resto, al momento della conferma ad amministrare, non ha fatto mai cenno alla frequenza di corsi di aggiornamento; dato che nessuno glie lo ha mai chiesto). 

Può esercitare finchè nessuno glielo contesta e non viene revocato dall'assemblea o da Giudice

 

 

Rosi1302 dice:

2) se gli si domanda di esibire la documentazione di frequenza ai corsi di aggiornamento e non ottempera (perché non può farlo), è suscettibile di revoca? oppure è regolare così? 

Come risposto alla prima domanda, è possibile la revoca assembleare con le dovute maggioranze senza nemmeno specificare il motivo ma in assenza di maggioranza, chi ne ha interesse deve ricorrere al Giudice e chiederne la revoca giudiziale.

Il Giudice, constatata la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 71-bis, dovrebbe revocargli l'incarico.

Ho usato il condizionale perchè in primo grado è solo un Giudice a decidere e non un collegio ed ogni Giudice decide a sua discrezione.

 

 

Grazie. In ogni caso il compito di amministratore lo svolge in modo piuttosto corretto. Il quesito l'ho posto,  più che altro,  per regolarmi nel caso in cui altri condòmini dovessero contestarne l'operato per via di questa mancanza di frequentazione.

Rosi1302 dice:

Grazie. In ogni caso il compito di amministratore lo svolge in modo piuttosto corretto. Il quesito l'ho posto,  più che altro,  per regolarmi nel caso in cui altri condòmini dovessero contestarne l'operato per via di questa mancanza di frequentazione.

Se l'amministratore è gradito alla maggioranza, per quello che vale il corso di aggiornamento che si può "acquistare" anche on line con poche decine di euro e sostenere solo un esame finale, nel caso fosse richiesta la revoca giudiziale potrebbe dimettersi prima che lo revochi il Giudice e poi farsi rinominare una volta che è entrato in possesso del pezzo di carta.

Grazie dell'informazione. Che potrebbe tornare utile. Anche se è pressoché improbabile che, nel nostro complesso, qualcuno dei condòmini possa contestare questa mancanza di aggiornamenti formativi. Il rischio di revoca è dato solo da eventuale (provata) mancanza gestionale. Cosa che,  al momento, visto anche il controllo da parte del consiglio di condominio,  non è così scontata.  

Rosi1302 dice:

Grazie dell'informazione. Che potrebbe tornare utile. Anche se è pressoché improbabile che, nel nostro complesso, qualcuno dei condòmini possa contestare questa mancanza di aggiornamenti formativi. Il rischio di revoca è dato solo da eventuale (provata) mancanza gestionale. Cosa che,  al momento, visto anche il controllo da parte del consiglio di condominio,  non è così scontata.  

Secondo me, sarà perchè io sono solo un amministratore condòmino ed amministro senza alcun titolo, ma per come sono tenuti questi corsi di aggiornamenti, io non vedo alcuna utilità se non quella di fare business per chi li fa.

A mio avviso i cindòmini devono valutare le capacità dell'amministratore e non il pezzo di carta.

Io a qualche aggiornamento propedeutico ho comunque assistito perchè sono amico di un presidente di associazione ma ti assicuro che ci si aggiorna più qui che ad un corso in aula... non ne parliamo sui corsi on line che si basano solo su dispense da leggere e che quindi è sufficiente acquistare direttamente le dispense.

Se posso aggiungere: se si deve fare una scelta ed affidare il condominio a una srl , fatevi almeno dire il capitale assicurato e se non vi convince fatevi esibire la visura camerale e poi valutate in caso di " sparizione " dei soldi diventa un problema 

Leonardo53 dice:

Non so se ho espresso bene il mio parere ma a scanzo di equivoci lo ribadisco.

Secondo me il tuo attestato di superamento dell'esame del corso iniziale ricevuto ad aprile, vale fino al 18 ottobre 2019 e se lo fai prima di quella data avrà scadenza sempre il 18 aprile.

Secondo me il primo corso di aggiornamento lo devi fare in una qualsiasi data utile che va dal 19/10/2019 al 18/10/2020

Grazie per avermi risposto, si tu ti sei espresso benissimo, infatti anche io la penso così... Cioè che il corso di aggiornamento lo devo fare da ottobre 2019... 

 

Mark93 dice:

Io lo superai a luglio 2017, il primo aggiornamento l'ho fatto il 30 settembre del 2018. Comunque l'Anammi mi fa pagare gli aggiornamenti 28 euro (quest'anno 34 euro), non so le altre associazioni come si comportano.

Considera che anche io ho più o meno la tua situazione... con la differenza che ho superato l'esame presso l'Anammi ad inizio aprile 2019, per il costo confermo 34 euro, però con me sono stati chiari, cioe che devo fare l'aggiornamento già da quest'anno... 

A questo punto non ho problemi a farlo poiché il costo è comunque minimo ed è sempre una cosa in più a mio favore... 

Ma tu hai parlato con qualcuno in particolare per gli aggiornamenti?? 

francesco.leo dice:

Ma tu hai parlato con qualcuno in particolare per gli aggiornamenti?? 

Ci fu detto proprio durante il corso, poiché un frequentante sollevò la questione

Per quanto riguarda gli aggiornamenti vanno fatti entro ottobre. Io ho fatto l'esame all'anaci l'11 febbraio 2019, ci hanno assicurato che l'aggiornamento va fatto entro ottobre 2020, sperando che quello che dicono sia attendibile...

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