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elvio

Convocazione assemblea per dimissioni Amministratore

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Si legge un po' ovunque che l'Amministratore che rassegna le dimissioni deve convocare l'assemblea condominiale per il passaggio di consegne almeno quindici giorni prima della dita fissata per la riunione.

Tralasciando ogni altro aspetto della questione, la domanda è: esiste una norma che fissi tale termine di 15 giorni? Non sono riuscito a trovare nulla.

Grazie

elvio cugini

elvio dice:

Si legge un po' ovunque che l'Amministratore che rassegna le dimissioni deve convocare l'assemblea condominiale per il passaggio di consegne almeno quindici giorni prima della dita fissata per la riunione.

Tralasciando ogni altro aspetto della questione, la domanda è: esiste una norma che fissi tale termine di 15 giorni? Non sono riuscito a trovare nulla.

Grazie

elvio cugini

Questo è quello che prevede la Norma.

 

Art.66 da.c.c.

 L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

elvio dice:

Si legge un po' ovunque che l'Amministratore che rassegna le dimissioni deve convocare l'assemblea condominiale per il passaggio di consegne almeno quindici giorni prima della dita fissata per la riunione.

Tralasciando ogni altro aspetto della questione, la domanda è: esiste una norma che fissi tale termine di 15 giorni? Non sono riuscito a trovare nulla.

Grazie

elvio cugini

No, non esiste nessuna norma civilistica che preveda che l'Amministratore che rassegna le dimissioni deve convocare l'assemblea condominiale per il passaggio di consegne almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Comunque è auspicabile che l'amministratore convochi un assemblea con all'OdG "dimissioni irrevocabili e nomina del successore" avendo cura di fornire un tempo adeguato (diciamo 15 - 20 giorni o più) ai condomini per la scelta dell'amministratore da nominare come sostituto 

Modificato da Tullio Ts

Ringrazio Leonardo e Tullio per le cortesi risposte. Purtroppo, spesso, negli articoli si inseriscono considerazioni che non si riesce a capire se auspicabili o vincolanti.

Buon lavoro.

elvio cugini

elvio dice:

Ringrazio Leonardo e Tullio per le cortesi risposte. Purtroppo, spesso, negli articoli si inseriscono considerazioni che non si riesce a capire se auspicabili o vincolanti.

Buon lavoro.

elvio cugini

Il fatto è che se l'amministratore non viene sostituito rimane in carica in proroga, per cui è tutto l'interesse dell'amministratore dimissionario convocare l'assemblea con all'OdG "Dimissioni irrevocabili e nomina del successore"

Modificato da Tullio Ts
elvio dice:

negli articoli si inseriscono considerazioni che non si riesce a capire se auspicabili o vincolanti

Se ti riferisci ai tempi di passaggio di consegne, accennati in 15 giorni nel tuo primo post e da fare in assemblea,  la Norma non prevede nessun termine e non prevede che debba essere fatta in assemblea.

Il passaggio di consegne è un atto che avviene tra amministratore entrante ed amministratore uscente, concordandone i tempi.

Usualmente i tempi tenici per preparare la documentazione e stilare un verbale di consegna vanno tra i 30 e i 60 giorni dalla comunicazione di nomina del nuovo amministratore.

Se il passaggio di consegne avviene con ritardi eccessivi, l'amministratore entrante può richiedere un provvedimento d'urgenza (art. 700 c.c.) per rientrare in possesso della documentazione condominiale.

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