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fabiodepalo

CONSIGLI SUPERBONUS Condominio MINIMO ORIZZONTALE IN AGRO

Ciao a tutti, mi chiamo Fabio e vi scrivo in cerca di consigli su vari dubbi che ho per un progetto superbonus su un condominio in agro.

 

Si tratta di un CONDOMINIO ORIZZONTALE MINIMO con 2 proprietari ognuno di 1 unità abitativa A3 e varie pertinenze/depositi C2. Allego foto con riferimenti per chiarezza. Mi sono documentato su tutte le casistiche per accesso al superbonus però mi restano molti dubbi, anche perché gli ingegneri che lavorano sul progetto sono prudenti (non hanno mai affrontato casistiche del genere) e si mantengono sullo "scolastico". Vedo inoltre che su questo forum siete molto preparati e disponibili 😊 quindi provo a porvi i seguenti quesiti:

 

1. PERTINENZA SOGGETTA A CONVERSIONE E FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE

Si tratta di una unità accatastata C2 che intendo si possa trattare come PERTINENZA SOGGETTA A CONVERSIONE IN ABITAZIONE  a fine lavori ed ha le seguenti caratteristiche: accesso autonomo, impianto di riscaldamento (camino), impianto elettrico (contatore proprio), impianto idrico (cisterna con autoclave). 

Ecco i dubbi su questa unità:

 

1. Per accesso a Superbonus 110% (sisma + eco) basta la notifica del cambio di destinazione d'uso nel permesso a costruire a prescindere dalle condizioni di indipendenza funzionale?

 

2. In caso di risposta 1 negativa, l'impianto idrico esistente (cisterna) rientrerebbe nella definizione di manufatto di proprietà esclusiva? Essendo esso accatastato insieme a questa unità?

 

2. RESTO DELLE PERTINENZE (UNITA' MAGAZZINO C2)

E' corretto dire che nel calcolo dei massimali Superbonus 110% le pertinenze possono essere contemplate unitamente alle abitazioni anche se accatastate diversamente ma riferite allo stesso proprietario? Cioè oltre al sisma posso coibentare le superfici e cambiare infissi?

 

3. FOTOVOLTAICO SUL TETTO DI UNA PERTINENZA

Se l'impianto fotovoltaico viene montato su una pertinenza dell'abitazione è possibile fruire del Superbonus 110 % anche su quella unità? Cioè posso andare a coibentare le superfici e cambiare infissi per esempio? O posso solo fare sisma?

 

4. PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO ORIZZONTALE

Essendo un condominio orizzontale, non ci sono pareti in comune tra unità abitative. Pertanto le parti comuni in questo caso sono i tetti, le facciate, le corti, i giardini. Quali interventi sarebbe possibile fare su di esse?

 

Ringrazio anticipatamente e caldamente chiunque investa il proprio tempo nel leggere e commentare questo post e possa aiutarmi ad avere le idee più chiare 🙏

 

Cari saluti 

Fabio

 

 

 

 

CONDO.pdf

fabiodepalo dice:

1. Per accesso a Superbonus 110% (sisma + eco) basta la notifica del cambio di destinazione d'uso nel permesso a costruire a prescindere dalle condizioni di indipendenza funzionale?

Si, vedi interpello 168/2021

 

fabiodepalo dice:

2. RESTO DELLE PERTINENZE (UNITA' MAGAZZINO C2)

Le pertinenze vengono sommate alle abitazioni, quindi aumentano il massimale, se fanno parte dello stesso corpo di fabbrica; le pertinenze separate dal corpo di fabbrica che comprende le abitazioni devono essere trattate a se', quindi hanno un proprio massimale di spesa (96.000,00 per sismabonus). Essendo trattate come edificio a se stante, potrai applicare le agevolazioni ecobonus solo se l'unità è dotata di impianto di riscaldamento, altrimenti potrai agevolare il cambio degli infissi al 50% (ristrutturazione)
Per questo caso vedi l'interpello 806/21

 

fabiodepalo dice:

3. FOTOVOLTAICO SUL TETTO DI UNA PERTINENZA

Se l'impianto fotovoltaico viene montato su una pertinenza dell'abitazione è possibile fruire del Superbonus 110 % anche su quella unità? Cioè posso andare a coibentare le superfici e cambiare infissi per esempio? O posso solo fare sisma?

Solita risposta: tutti gli interventi in ecobonus o superecobonus sono possibili solo in presenza di impianto di riscaldamento, altrimenti no.

 

fabiodepalo dice:

4. PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO ORIZZONTALE

Essendo un condominio orizzontale, non ci sono pareti in comune tra unità abitative. Pertanto le parti comuni in questo caso sono i tetti, le facciate, le corti, i giardini. Quali interventi sarebbe possibile fare su di esse?

Sismabonus per facciate e tetti, oppure interventi che rientrino nella detrazione per ristrutturazione; per i giardini, se vengono "rifatti" esiste ancora il bonus verde.

 

Cara @Danielabi  mille grazie per le tue gentili risposte.

Realmente sulle pertinenze senza impianto di riscaldamento potrò fare solo sisma quindi facciate e tetti é corretto? 85% abbassando 2 classi di rischio..

 

Le pertinenze con impianto di riscaldamento devono necessariamente essere trasformate in abitative al termine dei lavori? o possono mantenersi come C2 anche usufruendo eventualmente dell'eco?

 

Essendo le unità abitative 3 alla fine dei lavori, a tuo parere mi converrebbe fare un impianto centralizzato o impianti autonomi per ogni unità abitativa in termini di massimali?

 

 

Modificato da fabiodepalo
fabiodepalo dice:

Realmente sulle pertinenze senza impianto di riscaldamento potrò fare solo sisma quindi facciate e tetti é corretto? 85% abbassando 2 classi di rischio..

 

Si

 

fabiodepalo dice:

Le pertinenze con impianto di riscaldamento devono necessariamente essere trasformate in abitative al termine dei lavori? o possono mantenersi come C2 anche usufruendo eventualmente dell'eco?

Se sono dotate di impianto di riscaldamento, posso fruire dell'eco, anche senza trasformazione.

 

fabiodepalo dice:

Essendo le unità abitative 3 alla fine dei lavori, a tuo parere mi converrebbe fare un impianto centralizzato o impianti autonomi per ogni unità abitativa in termini di massimali?

Il calcolo dei massimali va fatto con la situazione presente prima di iniziare i lavori, AdE lo ha ribadito piu' volte, pertanto presumo che ti convenga la situazione ante, se accorpi delle unità.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

Si

 

Se sono dotate di impianto di riscaldamento, posso fruire dell'eco, anche senza trasformazione.

Gentile @Danielabi dove posso trovare riferimento normativo a questa soluzione (eco senza trasformazione in abitazione)? Gli ingegneri mi dicono che non é possibile senza cambio destinazione in abitativo.

Nel mio caso specifico sono già proprietario di una unità A3 ed essendo coltivatore diretto, ho diritto a solo 1 abitazione in agro...quindi non posso dichiarare la conversione da C2 ad A3 nel permesso a costruire.

Penso che il problema stia nel fatto che nelle pertinenze solitamente non sono permessi i riscaldamenti, dovresti verificare il regolamento urbanistico del comune. Senza impianto, niente bonus

 

Danielabi dice:

Penso che il problema stia nel fatto che nelle pertinenze solitamente non sono permessi i riscaldamenti, dovresti verificare il regolamento urbanistico del comune. Senza impianto, niente bonus

 

@Danielabi al trattarsi di una pertinenza magazzino agricolo la presenza del camino sarebbe giustificabile. Non riesco però a trovare riscontro del fatto che se c'è impianto di riscaldamento in una pertinenza posso fare superbonus senza fare il cambio ad abitativo 😥 che mi consigli? 

Modificato da fabiodepalo

La pertinenza è ad uso abitativo? Se si, puoi coibentarla in presenza di impianto di riscaldamento, perchè è previsto che si possa intervenire sulle pertinenze.

Se la pertinenza non è ad uso abitativo (agricolo?) allora, in effetti, sarebbe meglio evitare il superbonus, quantomeno perchè non mi sembra che un simile caso sia stato affrontato da AdE.

Danielabi dice:

La pertinenza è ad uso abitativo? Se si, puoi coibentarla in presenza di impianto di riscaldamento, perchè è previsto che si possa intervenire sulle pertinenze.

Se la pertinenza non è ad uso abitativo (agricolo?) allora, in effetti, sarebbe meglio evitare il superbonus, quantomeno perchè non mi sembra che un simile caso sia stato affrontato da AdE.

la pertinenza era una stalla D1 accatastata insieme all'abitazione A3 ma unità separata, adesso magazzino C2. All'interno di un condominio orizzontale con 2 proprietari. Dotata di accesso autonomo, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, cisterna per l'acqua (quindi intendo indipendente funzionalmente). Ribadisco, non posso convertirla in abitazione poiché agricoltore.

Se perseguo la strada dell'indipendenza funzionale @Danielabi ? Sarebbe necessario il cambio ad A3? Cosa mi suggerisci? Grazie mille per le tue gentili risposte ed il tuo aiuto.

Ho rispolverato la circolare n. 30/2020 di AdE, dove è riportato un quesito con relativa risposta:

 

4.1.1 D. Gli interventi trainanti di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell'immobile?
R. In linea con la prassi in materia di agevolazioni fiscali per interventi di recupero di cui all’articolo 16-bis del Tuir, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di
misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”) realizzati, tra l’altro:
− su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
− su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno opiù accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
− su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Si ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. La citata circolare n. 24/E, precisa, inoltre, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

 

Quindi, puoi intervenire con l'intervento di superbonus anche sulla pertinenza staccata dal corpo di fabbrica principale
 

Danielabi dice:

Ho rispolverato la circolare n. 30/2020 di AdE, dove è riportato un quesito con relativa risposta:

 

4.1.1 D. Gli interventi trainanti di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell'immobile?
R. In linea con la prassi in materia di agevolazioni fiscali per interventi di recupero di cui all’articolo 16-bis del Tuir, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di
misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”) realizzati, tra l’altro:
− su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
− su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno opiù accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
− su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Si ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. La citata circolare n. 24/E, precisa, inoltre, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

 

Quindi, puoi intervenire con l'intervento di superbonus anche sulla pertinenza staccata dal corpo di fabbrica principale
 

Grazie @Danielabi ! scsa le mille domande ma non vorrei fare danni 🙂

 

In quale fattispecie mi trovo tra queste riportate sotto? La 2 giusto?

Cioè entrerebbe nella definizione di unità immobiliare residenziale?

Posso farci sia sisma che eco su quella pertinenza??

 

1. su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

 

2. su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

 

3. su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Modificato da fabiodepalo

No, rientri nella 1).

In ogni caso, cio' che ti interessa è quanto ho sottolineato. Fallo leggere ai tuoi tecnici. 🙂

  • Grazie 1
Danielabi dice:

No, rientri nella 1).

In ogni caso, cio' che ti interessa è quanto ho sottolineato. Fallo leggere ai tuoi tecnici. 🙂

OK!! rientro nella 1 anche se agiremo per la ristrutturazione come condominio?

Grazie mille sei una grande @Danielabi

Si, anche se agisci come condomìnio.

 

fabiodepalo dice:

Grazie mille sei una grande

🙄 ma neanche tanto!

Grazie a te 🙂

  • Grazie 1
Danielabi dice:

Si, anche se agisci come condomìnio.

 

🙄 ma neanche tanto!

Grazie a te 🙂

Una grandissima direi. 

  • Grazie 1
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