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Tarallo90

Concime in servitù di passaggio

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Buongiorno a tutti.

Il mio condominio è collegata alla viabilità pubblica da una servitù di passaggio: una strada sterrata ed alberata, utilizzata anche dai proprietari.

Proprio di fronte il cancello di accesso al mio condominio, dall'altra parte della strada tra 2 alberi, è stato scaricato un cumulo di concime naturale (letame).

Quando mi sono lamentato di questo, l'amminisratore mi ha fatto presente che è normale perché "siamo in campagna" e che noi non abbiamo voce in capitolo su cosa il proprietario scarica sulla servitù e, dulcis in fundo, che questo concime è stato messo lì perché regalato ai condomini del pianterreno, dal proprietario della servitù di cui ho parlato all'inizio. Fatto sta che passate 3 settimane sta ancora lì.

Vi chiedo se quanto detto dall'amministratore ha un fondo di verità e se la legislazione dice qualcosa in merito, visto che il buon senso ho ottenuto poco.

Il proprietario del fondo servente non può fare ciò che vuole nella servitù, p.es. non può aggravare il passaggio depositando cose;

cc art 1067 Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo

Tullio, ti ringrazio per la risposta con tanto di riferimento giuridico, ma ahimè la fruizione della servitù non è stata resa incomoda, poiché il mucchio di concime e stato posto non sulla carreggiata ma appena dopo, tra due alberi posti sul ciglio, però proprio dirimpetto al portone del condominio.

Speravo in qualche norma che facesse riferimento al decoro.

Tullio, ti ringrazio per la risposta con tanto di riferimento giuridico, ma ahimè la fruizione della servitù non è stata resa incomoda, poiché il mucchio di concime e stato posto non sulla carreggiata ma appena dopo, tra due alberi posti sul ciglio, però proprio dirimpetto al portone del condominio.

Speravo in qualche norma che facesse riferimento al decoro.

Se si tratta di decoro, purtroppo la decisione deve fornirla il giudice, ed essendo in campagna dovrà tenere conto anche di questo fatto, comunque dovrebbero esserci delle distanze minime da tenere rispetto le abitazioni, dovresti controllare il regolamento locale di igiene.

 

Dal regolamento di igiene del Comune di Roma

--> https://www.corsihaccproma.it/media/1219/regolamento-edilizio-sanitario-roma.pdf

Art. 6. - I grandi depositi di letame saranno permessi ad una distanza non minore di 200 m dalle abitazioni e dalle strade aperte al transito e dovranno essere effettuati in regolari concimaie, in modo da impedire l'inquinamento del suolo e di acque, nonché la diffusione di moleste esalazioni. Pertanto detti depositi saranno tenuti in fosse murate, con pareti e fondo impermeabili, munite di pozzetti di raccolta dei liquidi e ben ricoperti con terra battuta.

Tutti i depositi di immondizie, materie putrescibili o letame che, per la loro destinazione ad esclusivo uso agricolo, possono essere tenuti a distanza minore di 500 m dai centri di popolazione agglomerata, oltre che raccolti in concimaie dovranno, dal marzo al novembre, essere coperti con frasche e su queste e sui cumuli dovranno cospargersi ogni cinque giorni sostanze moschicide di provata efficacia.

Credo tu abbia ragione, per quanto riguarda il ricorso al giudice o per lo meno ad un legale. Grazie ancora per gli ulteriori riferimenti normativi.

Credo tu abbia ragione, per quanto riguarda il ricorso al giudice o per lo meno ad un legale. Grazie ancora per gli ulteriori riferimenti normativi.
Purtroppo il legale non potrà risolvere il problema, potrà però invitare chi deposita il letame a seguire certe regole e se non saranno osservate ti potrà fornire una ulteriore assistenza in caso di ricorso al Giudice.

Secondo me una cosa semplice e forse risolutiva è che tu vada all'ASL o all'Ufficio d'Igiene, e segnali questo deposito di letame a pochi passi dall'entrata del condominio.

Ho trovato anche questo link:

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Allegati_e_sub_Regolamento_regionale_2015.pdf

 

5. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L’ACCUMULO

TEMPORANEO DI MATERIALI PALABILI

--

b) non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline, a 20 metri dalle sponde dei corsi

d’acqua superficiali, a 25 metri dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere, acque di

transizione e lacuali, nonché dalle doline, dagli inghiottitoi e dai corpi idrici ricadenti nelle

zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Inoltre

non è ammesso a distanza inferiore a 10 metri dalle strade pubbliche e a 100 metri dalle

abitazioni, fatte salve disposizioni e prescrizioni specifiche più cautelative emanate dalle

autorità competenti;

 

Grazie mille, senza questo confronto sarebbe stato più difficile trovare tali norme.

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