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alby13

CILAS Superbonus 110 e 70%

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Ciao a tutti,

nel nostro condominio stiamo procedendo ora ai lavori di efficientamento energetico al 70% e nonostante il blocco alla cessione del credito e sconto in fattura di ieri, il nostro amministratore ci ha rassicurato affermado che non impatterà sul nostro caso in quanto abbiamo depositato la CILA nel lontano novembre 2022. Secondo voi è ancora valida nonostante sia cambiata la percentuale di sconto in fattura? vedete qualche problema di sorta?

grazie a tutti

Albi

alby13 dice:

Secondo voi è ancora valida nonostante sia cambiata la percentuale di sconto in fattura?

vedete qualche problema di sorta?

NO ...

.../sconto-in-fattura-per-abbattimento-.../?do=findComment&comment=1476595

 

SEGUE UNA BOZZA DA CONFERMARE ...

Schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria

ART. 1
(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso;
b) il comma 3-quater è abrogato.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, e comma 3-quater, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

... ECCETERA ...

Grazie del link ma non ho capito il tuo “no..” a quale delle mie due domande si riferisce

 

alby13 dice:

Grazie del link ma non ho capito il tuo “no..” a quale delle mie due domande si riferisce

 

A quella quotata da Alberto:

 

Ospite___ dice:
  alby13 dice:

Secondo voi è ancora valida nonostante sia cambiata la percentuale di sconto in fattura?

vedete qualche problema di sorta?

alby13 dice:

vedete qualche problema di sorta?

Ospite___ dice:

NO

così dovrebbe essere più chiaro 🙂

  • Mi piace 1
condo77 dice:
alby13 dice:

vedete qualche problema di sorta?

Ospite___ dice:

NO

così dovrebbe essere più chiaro

versione breve estesa

No ... non vedo qualche problema di sorta

 

versione estesa
.../superbonus-ma-non-è-morto-e-sepolto-192124/... &comment=1477228

 

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39

Misure urgenti  in  materia  di  agevolazioni  fiscali  di  cui  agli
articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
altre  misure  urgenti  in  materia  fiscale  e  connesse  a   eventi
eccezionali,  nonche'   relative   all'amministrazione   finanziaria.
(24G00059) (GU n. 75 del 29-3-2024) - Vigente al: 30-3-2024 

 

Art. 1
  Modifiche alla disciplina in materia di opzioni
 per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

OMISSIS

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
 a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
 b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
 c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
 d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
 e) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

OMISSIS

 

INTERVALLI ...

www.youtube.com/watch?v=I90hVm9gOrA...

www.youtube.com/watch?v=524VlYD0PVw...

oggi per leggo questo:

"Il governo, infatti, ferma gli sconti in fattura e le cessioni alle Cila 'dormienti', vale a dire quei casi in cui "non è stata sostenuta" alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" alla data del 30 marzo, quando è entrato in vigore il decreto. Si tratta di una scelta obbligata per salvaguardare i conti pubblici, perché l'attivazione di questi bonus ancora 'in sonno' rischiava di avere impatti negativi sul deficit di quest'anno che al momento il governo non potrebbe calcolare"

 

che ne pensate?

alby13 dice:

oggi per leggo questo:

"Il governo, infatti, ferma gli sconti in fattura e le cessioni alle Cila 'dormienti', vale a dire quei casi in cui "non è stata sostenuta" alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" alla data del 30 marzo, quando è entrato in vigore il decreto. Si tratta di una scelta obbligata per salvaguardare i conti pubblici, perché l'attivazione di questi bonus ancora 'in sonno' rischiava di avere impatti negativi sul deficit di quest'anno che al momento il governo non potrebbe calcolare"

 

che ne pensate?

infatti anch'io leggo : decadranno dai benefici coloro che non hanno pagato nemmeno una fattura entro il 30 marzo 2024 sebbene abbiano inviato la Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (Cilas) entro il 16 febbraio del 2023 . Per costoro nessuna cessione del credito e nessuno sconto in fattura se gli interventi sono ancora da realizzare. Resta solo l'opzione della detrazione decennale del credito d'imposta. @Danielabi Noi che ci troviamo in questa situazione abbiamo perso ogni speranza dello sconto in fattura  ? grazie.

ciz dice:

Noi che ci troviamo in questa situazione abbiamo perso ogni speranza dello sconto in fattura  ?

purtroppo si.

Il testo del decreto licenziato è piu' restrittivo rispetto alla bozza: per chi ha tutte le "carte" in regola, ma non ha ancora iniziato i lavori e/o non ha ancora pagato nulla, niente piu' sconto e/o cessione del credito.

Per chi ha già iniziato, ma non pagato è una bella botta!!

C'è ancora la conversione in legge, chissà che non ricambino le carte in tavola.

Buongiorno, il nostro condominio ha deliberato a ottobre 2022 e presentato la CILAS prima del 25.11.2022, sono stati effettuati pagamenti al progettista/asseveratore ma nessun pagamento all'impresa individuata per l'esecuzione dei lavori (general contractor che non ha mai iniziato i lavori e per le quali si sta risolvendo il contratto pacificamente). Si è nel frattempo individuata un'altra impresa, approvato con delibera assembleare di tre settimane fa nuovo progetto e assegnazione a questo consorzio di imprese, ma ovviamente ancora non è mai stato eseguito nessun lavoro, nè con la precedente nè tantomeno con questa nuova impresa. Sono state però sostenute delle spese (documentate e pagate) per  i professionisti che hanno lavorato fino ad ora (progettista, asseveratore, amministratore, avvocato per contratto con prima impresa individuata e ora in corso di risoluzione).

La nuova impresa sostiene che ci sono spese già sostenute e documentate e quindi lo sconto in fattura è ancora possibile e quindi vuole iniziare i lavori. Io invece interpreto il comma incriminato (Art. 1, comma 5 "le disposizioni non si applicano [...] se non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" nel senso che ci si salva (per godere dello sconto i fattura) solo se sono stati pagati lavori, non altri tipi di oneri professionali pur se legati all'intervento superbonus (che peraltro non sono nemmeno stati fatti rientrare negli oneri detraibili  del 110 prima e del 70/65 poi).

Chi ha ragione?

 

Grazie in anticipo dei vostri contributi

 

Casolli dice:

Chi ha ragione?

Eh...se si sta alla lettera, hai ragione tu, ma anche i costi correlati (professionisti) fanno pur sempre parte "dei lavori".

Ora si tratterebbe di indovinarla, anche perchè il decreto dovrà essere convertito in legge, quindi è passibile di modifiche e chissà che nel frattempo arrivino anche dei chiarimenti.

Senz'altro mettersi all'opera ora è rischioso, ma d'altra parte rischiate di perdere l'ultimo treno.

Auguri.

Grazie del rapido riscontro, in questo caso però il professionista è stato pagato al di fuori della cornice "superbonus", infatti queste spese l'amministratore non le ha fatte rientrare nella detrazione 110/90 prima, e 70/65 poi. Mi sembra quindi ancora più difficile che possano essere equiparate a spese per lavori effettuati. 

Disponible comunque a recepire altre interpretazioni, grazie

 

Casolli dice:

Grazie del rapido riscontro, in questo caso però il professionista è stato pagato al di fuori della cornice "superbonus", infatti queste spese l'amministratore non le ha fatte rientrare nella detrazione 110/90 prima, e 70/65 poi. Mi sembra quindi ancora più difficile che possano essere equiparate a spese per lavori effettuati. 

Disponible comunque a recepire altre interpretazioni, grazie

 

Ah, be'....se sono state pagate "a parte" è ovvio che non creano alcun presupposto per essere considerate "lavoro pagato". Peraltro leggevo un commento del Sole24Ore per cui anche un acconto non puo' essere considerato "lavoro effettuato", quindi è proprio necessario poter provare che il cantiere è attivo tanto che sono già state emesse fatture regolarmente pagate.

per spesa si intende pagamento effettivo o basta una fattura secondo voi?

alby13 dice:

per spesa si intende pagamento effettivo o basta una fattura secondo voi?

Serve un vero e proprio pagamento: un bonifico!

Danielabi dice:

Eh...se si sta alla lettera, hai ragione tu, ma anche i costi correlati (professionisti) fanno pur sempre parte "dei lavori".

Nel senso letterale (in concreto) l'inizio dei lavori ...

... si ha con la preparazione dell'impianto del cantiere ...

... ma è solo inizio non conclusione di un intervento / SAL ...

... per il quale si chiede dimostrazione pagamento della fattura

www.youtube.com/watch?v=xzcJain1RE8#t=21m45s

 

Cosa si intende per inizio lavori in edilizia? La sentenza del CdS

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’inizio lavori deve intendersi

riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto

Redazione Tecnica - 1 Marzo 2018

https://biblus.acca.it/inizio-lavori-edilizi-chiarimenti-del-cds/

 

Sentenza Consiglio di Stato n. 467/2018 (inizio lavori in edilizia)
Redazione Tecnica - 27 Febbraio 2018

https://biblus.acca.it/download/sentenza-consiglio-di-stato-n-4672018 .../

 

Al riguardo, deve rammentarsi che la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 19 settembre 2017).

(riferimento a sentenza n° 4381)

Nella fattispecie in esame la documentazione in atti milita nel senso che alla data del 17 maggio 2011 i lavori non fossero stati in concreto iniziati. Ad una simile conclusione si giunge attraverso un raffronto dei luoghi sulla base delle foto prodotte in primo grado dalle parti, dalle quali si evince che a quella data non vi fosse alcuna significativa attività edilizia in corso, pur a fronte delle particolarità urbanistiche della zona, per l’assenza di qualsivoglia tipo di macchinario o di strumentazione all’uopo necessaria o di qualsivoglia traccia di attività edilizia in corso.

 

Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio lavori:

quali indizi sono rilevanti per l’avvio dei lavori? - 25/07/2022

https://scuderimottaeavvocati.it/decadenza-del-permesso-di-costruire-.../

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

www.normattiva.it/uri-res/... decreto:2001-06-06;380~art15

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