Vai al contenuto
Galdaron

Cessione del credito secondo articolo 1264 del codice civile

Salve a tutti.
Ho una situazione abbastanza complessa a mio avviso da affrontare e della quale ovviamente, al passaggio di consegne, mi è stata nascosta l'esistenza.

 

Il condominio che ho avuto in gestione il 1 luglio del 2019, aveva da poco completato i lavori di ristrutturazione dell'edificio. In un verbale del 15 aprile 2019, il precedente amministratore concorda che il residuo da pagare ancora alla unica ditta appaltatrice, ammonta a circa 280.000,00 euro da rateizzare in 36 mensilità a partire dal mese di giugno 2019.

 

Parto con i pagamenti alla ditta appaltatrice e tutto viaggia tranquillamente.

 

Un mese fa circa mi contatta una società che afferma di aver lavorato sul condominio per una quota lavori pari a 134.000,00 euro e che ad oggi non ha ricevuto alcun compenso.

 

Contatto immediatamente il vecchio amministratore il quale ovviamente nega di aver mai parlato con una ditta di subappalto. Decido quindi il 27 novembre 2019 di fare un incontro con le due ditte e scopro che i lavori sono stati dati in parte in subappalto a questa ditta e l'accordo è firmato dall'allora direttore dei lavori.

 

Faccio presente che il contratto di appalto siglato con il vecchio amministratore e che vedete come immagine allegata al post, riporta l'articolo 37 che gestisce i rapporti con le ditte subappaltatrici.

 

La ditta subappaltatrice dichiara di aver ricevuto la cessione del credito in base all'articolo 1264 del codice civile e quindi pretende che io debba pagare a loro 134.000 euro dei 280.000 ancora da pagare alla ditta appaltatrice.

 

L'accordo di cessione del credito ovviamente mi è stato notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed anche a mezzo PEC.

 

Scopro (confesso non lo sapevo) che basta aver ricevuto notifica e si è automaticamente obbligati al pagamento.

 

- Domanda 1: posso oppormi a questo stato di cose?
- Domanda 2: come procedo con i pagamenti ? Entrambe le ditte devono fatturare al condominio e vado avanti così ?
- Domanda 3: nell'accordo che prevederebbe la ratifica a mia firma (ci sono degli spazi vuoti) valgono le stesse regole ratificate in assemblea?

 

Spero di aver chiarito bene la situazione e sono apertissimo ad ogni tipologia di consiglio.

 

Grazie.
 

Articolo 37 del contratto di appalto.PNG

Galdaron dice:

- Domanda 1: posso oppormi a questo stato di cose?
- Domanda 2: come procedo con i pagamenti ? Entrambe le ditte devono fatturare al condominio e vado avanti così ?
- Domanda 3: nell'accordo che prevederebbe la ratifica a mia firma (ci sono degli spazi vuoti) valgono le stesse regole ratificate in assemblea?

 

per il condomìnio non dovrebbe essere cambiato nulla, se non il creditore.

Perchè dovresti opporti? I condòmini devono pagare € 280.000,00 e tale cifra resta, così come restano le condizioni del contratto di appalto.

Continuerai a pagare il creditore originario sino al saldo della cifra a lui dovuta, e pagherai il resto della cifra al nuovo creditore.

Il nuovo creditore non deve fatturare al condomìnio, per il condomìnio vale il contratto di cessione.

Le clausole del contratto di appalto restano inalterate.

 

 

  • Mi piace 2

ma proprio no.

la cessione del credito per essere efficace deve essere pervenuta a conoscenza del debitore originario che nel nostro caso è il condominio che deve pagare.

la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

quindi la cessione deve essere stata notificata dal creditore al debitore, quindi l'amministratore uscente doveva sapere, e doveva convocare l'assemblea e farsi autorizzare visto la cifra.

che vuol dire che cambia poco.

come facciamo noi a sapere se cambia molto o poco.

un creditore può essere molto diverso da un altro creditore, per esempio avere necessità di riscossione in tempi più brevi, non concedere proroghe, può rivolgersi ad avvocati più esperti, insomma cambia tutto,ma proprio tutto.

tu Galdaron convoca immediatamente l'assemblea, la informi, e casomai rinnovi se puoi i termini di pagamento con il nuovo creditore.

insomma, non puoi pagare a un soggetto di cui l'assemblea ignora i diritti acquisiti.

enrico dimitri dice:

ma proprio no.

la cessione del credito per essere efficace deve essere pervenuta a conoscenza del debitore originario che nel nostro caso è il condominio che deve pagare.

la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

quindi la cessione deve essere stata notificata dal creditore al debitore, quindi l'amministratore uscente doveva sapere, e doveva convocare l'assemblea e farsi autorizzare visto la cifra.

che vuol dire che cambia poco.

come facciamo noi a sapere se cambia molto o poco.

un creditore può essere molto diverso da un altro creditore, per esempio avere necessità di riscossione in tempi più brevi, non concedere proroghe, può rivolgersi ad avvocati più esperti, insomma cambia tutto,ma proprio tutto.

tu Galdaron convoca immediatamente l'assemblea, la informi, e casomai rinnovi se puoi i termini di pagamento con il nuovo creditore.

insomma, non puoi pagare a un soggetto di cui l'assemblea ignora i diritti acquisiti.

No guarda che stai deragliando, perdona il termine. La cessione del credito è un contratto che ha validità  ex art 1260 “....senza il consenso del debitore ...“

L’effetto cui tu ti riferisci è, ex 1264, quello che solo dopo esserne venuto a conoscenza/accettata il debitore è tenuto a corrispondere il debito al cessionario anziché al cedente.

Ma questo non può in nessun modo inficiare la validità della cessione. Rileva particolarmente ai fini del contratto fra debitore originario e subentrante che acquisisce efficacia dal momento della comunicazione al debitore.

In conclusione una formalità per il condominio.(un cambio IBAN). Bene portare a conoscenza, superfluo chiedere una autorizzazione o ratifica, dal momento che chi cede il credito lo può fare senza che ciò, nel caso in oggetto, possa essergli impedito.

  • Mi piace 1

tu fai comunque assemblea e informa.

dammi retta.

l'art. 1264 e il 1260 sono da leggersi in "combinato disposto"come dicono i sofisti.

non è mai la stessa cosa-soprattutto con cifre simili- avere due creditori diversi.

enrico dimitri dice:

tu fai comunque assemblea e informa.

dammi retta.

l'art. 1264 e il 1260 sono da leggersi in "combinato disposto"come dicono i sofisti.

non è mai la stessa cosa-soprattutto con cifre simili- avere due creditori diversi.

Io non faccio assemblea e sai perché? Non sono amministratore (mai pensato di farlo per una questione personale di igiene mentale)..ma “sofista”🤤 anche se preferisco la definizione ambiziosetta di giurista in senso lato o meglio teorico/filosofo del diritto che è stato il mio mestiere nella vita lavorativa.

Quindi leggere il combinato disposto mi porta alla conclusione che magari avere due creditori non sarà piacevole ma è inevitabile.

Quando tira vento fatti canna....

 

beh, se hai fatto ricerca in filosofia del diritto ti faccio i complimenti perché è una materia difficile e molto bella.

io ho fatto l'esame nel dicembre 1987 a Roma.

bel ricordo, bella esperienza.

ciao.

 

  • Grazie 1
×