#1 Inviato 31 Gennaio, 2017 Chiedo informazioni sulla normativa di regolamentazione orari di blocco apertura di un cancello automatico di accesso a box e retro del condominio. Tutela della proprietà privata. - - - Aggiornato - - - Per chiarire: chi decide come regolamentare il blocco dell' apertura/chiusura del cancello? Posso ritenere responsabile il condominio che ha deliberato un blocco della chiusura del cancello in orario diurno di un danno procurato alla mia proprietà nello stesso periodo di blocco?
#2 Inviato 1 Febbraio, 2017 Di che danno stai parlando? Per richiedere un risarcimento del danno devi dimostrare il nesso causale tra il danno subito ed il cancello aperto
#3 Inviato 1 Febbraio, 2017 Il danno lo risarcisce chi l'ha procurato! Bisogna poi vedere se l'orario di apertura è stato oggetto di una delibera. La delibera, ove esistente, è al limite tra annullabile e nulla. Dipende anche dal nesso temporale: cioè se il cancello automatico è nato con una apertura diurno, o se questa è nata dopo!
#4 Inviato 1 Febbraio, 2017 Chiedo informazioni sulla normativa di regolamentazione orari di blocco apertura di un cancello automatico di accesso a box e retro del condominio. Tutela della proprietà privata. - - - Aggiornato - - - Per chiarire: chi decide come regolamentare il blocco dell' apertura/chiusura del cancello? Posso ritenere responsabile il condominio che ha deliberato un blocco della chiusura del cancello in orario diurno di un danno procurato alla mia proprietà nello stesso periodo di blocco? Cosa significa blocco? Che danno avresti subito? Esplicita per favore perchè da come descritto poco si comprende.
#5 Inviato 1 Febbraio, 2017 Si tratta del diritto del proprietario del fondo dominante di passare sul fondo servente per accedere alla sua proprietà. la servitù di passaggio può essere costituita: a) per contratto; b) per testamento; c) per sentenza (nel caso di fondo dominante assolutamente o parzialmente intercluso in relazione alla sua destinazione); d) per usucapione; e) per destinazione del padre di famiglia. Queste ultime due modalità costitutive trovano applicazione solamente nelle ipotesi di servitù apparenti (cfr. artt. 1061 e ss. c.c.). Siccome la servitù consiste in un peso sul fondo servente per l'utilità di altro fondo (quello dominante) il titolare del primo deve astenersi dal compiere atti o dal porre in essere comportamenti che possano aggravare l'esercizio del diritto (cfr. art. 1067 c.c.), ma al contempo non è tenuto a far nulla per garantirne l'esercizio. Chiusura del fondo Ai sensi dell'art. 841 c.c. Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. Si tratta di una regola fondamentale nella disciplina del diritto di proprietà, in quanto, come dice la legge, “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” (art. 832 c.c.). Rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. In sostanza ti devono dare la chiave o il telecomando per aprire a distanza il cancello.
#6 Inviato 3 Febbraio, 2017 Scusate mi spiego meglio. Un cancello automatico serve 35 box del civico A e un cortile da cui si accede agli appartamenti e a una ditta del civico B. A causa della frequente apertura e chiusura del cancello (ingresso fornitori e clienti per carico e scarico) l'assemblea dei box ha deliberato qualchr anno fa il blocco in apertura del cancello dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 21.00 e il sabato dalle 7.00 alle 13.00. Ovviamente senza un parere del tecnico manutentore sulla reale valutazione di usura e tutto a scapito della sicurezza dei box del civico A e degli appartamenti del civico B. A malincuore ho accettato la decisione dell'assemblea. Ora però la ditta si è trasferita e sono caduti in presupposti della decisione. Quindi sono state raccolte delle firme e 25/31 proprietari di box hanno firmato per la modifica degli orari del blocco in apertura che passerebbe a 7.00- 9.00 e 17.00-19.00 solo dal lunedì al venerdì. Volevo sapere quali sono i minimi termini per la decisione. Se l'assemblea decidesse di mantenere l'apertura del cancello forzata attuale posso ritenere i proprietari favorevoli in caso di danno/furto verificatosi nel periodo di apertura forzata del cancello? Posso chiedere un risarcimento al proprietari dei box? Grazie mille
#7 Inviato 3 Febbraio, 2017 Le firme raccolte non contano nulla: quello che conta è quello che verrà deciso in assemblea https://www.condominioweb.com/in-mancanza-dellassemblea-decide-lamministratore-sugli-orari-di-apertura-del-cancello-automatico.1863 In caso di danno o furto ci sarà da provare il nesso causale tra l'apertura del cancello e quest'ultimi, cosa tutt'altro che facile
#8 Inviato 4 Febbraio, 2017 Grazie mille anche per il link. Molto chiaro In caso di vorazione in assemblea quali sono i termini di approvazione? Millesimi sul totale, Millesimi sui presenti, persone sul totale o persone sui presenti? Grazie
#9 Inviato 4 Febbraio, 2017 Grazie mille anche per il link. Molto chiaroIn caso di vorazione in assemblea quali sono i termini di approvazione? Millesimi sul totale, Millesimi sui presenti, persone sul totale o persone sui presenti? Grazie E' una regolamentazione di parte comune quindi maggioranza di cui al II comma art, 1136cc : - maggioranza intervenuti - con almeno 500 mill Ricorda le maggioranze in condominio sono sempre ( a parte un'eccezione) DOPPIE teste e millesimi.
#10 Inviato 5 Febbraio, 2017 Scusate mi spiego meglio. Un cancello automatico serve 35 box del civico A e un cortile da cui si accede agli appartamenti e a una ditta del civico B. A causa della frequente apertura e chiusura del cancello (ingresso fornitori e clienti per carico e scarico) l'assemblea dei box ha deliberato qualchr anno fa il blocco in apertura del cancello dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 21.00 e il sabato dalle 7.00 alle 13.00. Ovviamente senza un parere del tecnico manutentore sulla reale valutazione di usura e tutto a scapito della sicurezza dei box del civico A e degli appartamenti del civico B. A malincuore ho accettato la decisione dell'assemblea. Ora però la ditta si è trasferita e sono caduti in presupposti della decisione. Quindi sono state raccolte delle firme e 25/31 proprietari di box hanno firmato per la modifica degli orari del blocco in apertura che passerebbe a 7.00- 9.00 e 17.00-19.00 solo dal lunedì al venerdì. Volevo sapere quali sono i minimi termini per la decisione. Se l'assemblea decidesse di mantenere l'apertura del cancello forzata attuale posso ritenere i proprietari favorevoli in caso di danno/furto verificatosi nel periodo di apertura forzata del cancello? Posso chiedere un risarcimento al proprietari dei box? Grazie mille Si tratta di una regolamentazione delle parti comuni per cui per modificare l'orario di apertura serve, come già specificato, la DOPPIA MAGGIORANZA e cioè la maggioranza degli intervenuti all'assemblea + almeno 500 millesimi degli AVENTI DIRITTO. Da quanto mi è sembrato di capire, questo cancello serve TUTTI i condòmini e non solo i proprietari dei box (chi paga le spese di manutenzione?). Se il cancello serve TUTTI i condòmini, occorrerà convocare TUTTI i condòmini e cercare tra tutti le maggioranze necessarie e non solo tra i proprietari dei box.
#11 Inviato 5 Febbraio, 2017 Buongiorno e grazie a tutto. Quando si parla di presenti si parla di persona o anche per delega? Grazie ancora
#13 Inviato 5 Febbraio, 2017 ... sono state raccolte delle firme e 25/31 proprietari di box hanno firmato per la modifica degli orari del blocco... ... Quando si parla di presenti si parla di persona o anche per delega?... Ecco, poichè parlavi di raccolta firme, puoi raccogliere le deleghe firmate per presenziare all'assemblea.Ogni delegato rappresenta il suo delegante sia come testa che come millesimi. Unico accorgimento:Poichè nel tuo condominio ci sono più di 20 condòmini, ogni rappresentante non può rappresentare più di 1/5 di teste e millesimi. Il delegante può delegare chiunque (anche il primo che passa per strada) e non necessariamente un altro condòmino, pertanto se ricevete 25 deleghe, cercate di ripartirvele tra i presenti in modo da non superare 1/5. L'articolo di riferimento è l'art. 67 di attuazione del codice civile: Art. 67 Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.