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Angelo09

Applicazione iva 10% per sostituzione portone androne?

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Il condominio che amministro ha deliberato di sostituire il portone dell'androne scegliendo l'impresa a cui affidare il lavoro.

Ho contattato l'impresa scelta dall'assemblea per organizzare il lavoro e alla mia domanda se avrebbe applicato l'iva al 10%, mi ha risposto che gli devo rilasciare una dichiarazione scritta.

Io ovviamente son ben disposto a rilasciargli questa dichiarazione ma prima vorrei essere sicuro.

Per questa tipologia di lavoro per la sostituzione del portone dell'androne è possibile applicare in fattura l'iva al 10%?

Sì, purché il tuo condominio sia a prevalenza residenziale (=più appartamenti che negozi/uffici/laboratori).

 

 

L’Agenzia delle entrate interviene sul tema con la consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020 ponendo un primo paletto: l’aliquota IVA del 10% (ex art. 7, comma 1, lett. b, della legge 488/1999) può essere applicata agli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che si tratti di verifiche obbligatorie opere [correzione mia] eseguite su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Ricorda, inoltre, che possono godere dell’aliquota agevolata le «prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) ovvero gli interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata relativi a:
– manutenzione ordinaria;
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia.

https://studioamministrativomonti.it/faq/opere-di-manutenzione-quando-si-applica-liva-agevolata-al-10/

Modificato da condo77

L'IVA agevolata del 10% è applicabile solo per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

 

Circa le tipologie d'intervento, si rimanda al DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia) art. 3, per le definizioni di, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.

 

I materiali impiegati sono sempre soggetti a IVA agevolata al 10%, se forniti dal prestatore, nell'ambito dello stesso appalto.

 

Se il committente dovesse acquistare materiali per conto suo, questi ultimi sarebbero soggetti a IVA agevolata del 10% solo in caso di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. In tal caso il committente dovrà fornire al negoziante un’apposita dichiarazione. In tutti gli altri casi, i materiali sarebbero soggetti ad aliquota IVA ordinaria del 22%

 

A tutto ciò fanno eccezione i Beni Significativi individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia del 29/12/1999. Ovvero: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie (a condensazione e non, a GPL, metano o pellet), videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Suddetti beni significativi non godono a pieno dell'IVA agevolata al 10%, ma soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

 

Aggiungo per completezza AdE Risoluzione 25/E 2015
Materie prime, semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per la posa di tali oggetti, NON sono beni significativi.
 

Risposta Breve: se come presumo avete concordato la sostituzione (e non il solo acquisto), l'applicazione IVA agevolata al 10% (non sul totale importo, vedi descrizione beni  significativi) trova spazio di applicazione, se intervento realizzato su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per i quali l'installatore ti richiede dichiarazione scritta. Più o meno la stessa cosa che fai per il l'utenza elettrica.

Modificato da Joy76
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Joy76 dice:

Risposta Breve: se come presumo avete concordato la sostituzione (e non il solo acquisto), l'applicazione IVA agevolata al 10% (non sul totale importo, vedi descrizione beni  significativi) trova spazio di applicazione, se intervento realizzato su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per i quali l'installatore ti richiede dichiarazione scritta. Più o meno la stessa cosa che fai per il l'utenza elettrica.

Giusto, parte dell'importo potrebbe essere assoggettato all'IVA ordinaria del 22% trattandosi di infissi.

Però solitamente il valore di manodopera + ricarico equivale o quasi il valore del materiale, sulle ultime fatture che mi hanno fatto sostanzialmente tutto l'importo era al 10%.

Angelo09 dice:

Per questa tipologia di lavoro per la sostituzione del portone dell'androne è possibile applicare in fattura l'iva al 10%?

Il portone è un bene significativo, pertanto verrà applicata l'iva al 10% se il suo valore supera la metà dell’intera prestazione fino a concorrenza del valore di manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi. Tutta la parte eccedente va al 22%

Se non supera la metà del valore complessivo dell'opera si applica totalmente il 10%

Devi rilasciare idonea dichiarazione all'impresa per l'iva agevolata

 

 

 

 

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