Vai al contenuto
alepusce

Apertura varco su muro condominiale

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno, sono proprietario di un appartamento situato al piano terra con cortile privato. Nel mio cortile Vorrei aprire un varco nel muro e installare un cancello pedonale che si immette direttamente in una strada pubblica. Il condominio e' composto da 8 condomini e 3 di essi non sono d'accordo su tale modifica.

L'amministratore mi dice che non si può effettuare alcuna modifica se non ho il consenso unanime di tutti i condomini.

Cordiali saluti...

Cass. civ. Sez. II, 05-08-2005, n. 16496

La Cassazione ha ravvisato perfino gli estremi dello spoglio nell'apertura di un varco praticato dal condomino nel muro di cinta dell'edificio per mettere in comunicazione la proprietà esclusiva con la pubblica strada, “giacché la modificazione dei luoghi, sottraendo il muro alla destinazione di recinzione e protezione dell'edificio, impediva agli altri condomini di ricavarne l'utilità inerente alla funzione della cosa comune”.

Puoi fare il varco, come dice la sentenza segnalata da Kurt, senza l'autorizzazione degli altri condomini, con il progetto approvato dal Comune corredato di tutta la documentazione richiesta, in particolare la relazione antisismica di un ingegnere strutturista che attesti che l'apertura non modifica il comportamento del muro e di tutto l'edificio durante un terremoto. Saluti.

" L'apertura di una porta sul cortile comune è lecita, purché non sia di conseguenza impedito agli altri condomini di usare di uguale diritto ."

(Cass.Civ. 28-03-38 n. 1021)

"L'apertura di un varco, con l'installazione di porte o di cancelli nel muro comune per creare un nuovo ingresso per un'unità immobiliare, di massima, può ritenersi consentita, non integrando un abuso della cosa comune, suscettibile a ledere i diritti degli altri condomini, essendo irrilevante che tale utilizzazione del muro comporti una più comoda fruizione dell'unità immobiliare interessata."

Cass.Civ. 29-04-1994 n. 4155.)

"La realizzazione, nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, di un varco che metta in comunicazione l'appartamento ed il giardino, entrambi facente parte del condominio è un atto rivolto ad una maggiore utilizzazione della cosa (ed è quindi lecita) purché l'apertura nel muro non rechi pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico dell'edificio."

Cass.Civ. 7-11-1978 n. 5095.)

Grazie delle risposte, ma dove trovo scritto che per effettuare la modifica non devo chiedere alcuna autorizzazione agli altri condomini?

Attenzione, se metti in comunicazione due parti di cui tu sei proprietario o comproprietario (cortile condominiale e proprietà privata), non hai bisogno di consenso, se metti in comunicazione una tua proprietà, con una esterna al condominio, la situazione è da valutare.

Sicuramente non sono stato abbastanza chiaro, io dovrei mettere in comunicazione il mio cortile privato con la pubblica strada attraverso l'abbattimento di parte del muro condominiale e inserire un cancello pedonale.

Buongiorno.....ho scritto all'Ammininistratore che è mia intenzione effettuare i lavori, dopo la presentazione del progetto al Comune, lo stesso con una mail mi risponde:

"La diffido formalmente ad iniziare i lavori del varco sul muro di cinta, senza avere l’autorizzazione del condominio con la maggioranza prevista dall’art. 1136, come previsto dall’art. 1120."

Cosa mi consigliate?? Grazie per l'attenzione

Se l'amministratore ti ha diffidato e tu procedi con l'apertura del cancello con le dovute autorizzazioni da parte del comune, dovrà ricorrere al Giudice che valutando i vari interessi deciderà in merito.

Comunque a parer mio se avrai ottenuto le concessioni e non alteri l'estetica del condominio, sarà difficile che l'amministratore l'abbia vinta.

(Questo è il mio personale parere)

 

In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)

Partecipa al forum, invia un quesito

×