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Paolo Graffeo

Amministratore non in possesso dei requisiti ma iscritto ad associazione di categoria

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Credo che la nomina sia nulla, non credo sia un reato non avere i requisiti. Fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati.

Buonasera,

nonostante reiterate e continue richieste 🤬Lo riferisci in assemblea e proponi la sua revoca, oppure se lo vuoi puoi agire alla Volontaria Giurisdizione, però devi avere le prove certe che non ha i requisiti, altrimenti rischi una querela.

E' necessaria le revoca giudiziale?

 

Proverei con la convocazione di un'assemblea straordinaria da parte dei condomini con ordine del giorno nomina nuovo amministratore, poi eventualmente valuterei in assemblea se sia il caso di riconoscere il compenso all'amministratore che non ha i requisiti.

Se ha i requisiti sarĂ  l'occasione per mostrarli, in assemblea.

E' necessaria le revoca giudiziale?
No non è necessaria la revoca giudiziale (--> post #4) se l'assemblea revoca l'amministratore e nomina un successore, ma se non lo fa, chi vuole può agire alla Volontaria Giurisdizione costo a carico del ricorrente c.a. 100 Euro

In una discussione sorta tra i condomini, ci sono pareri discordanti nel senso che avendo le prove documentali che gli vieta di esercitare come amministratore( Certificato Camera di Commercio), c'è chi asserisce che automaticamente deve essere nominato un amministratore Giudiziario (non abbiamo mai i millesimi per una nuova nomina), mentre qualcun altro dice che dobbiamo ricorrere obbligatoriamente vie legali.

Chi ha ragione? Grazie

Non ci sonno normative in questo caso, per cui la revoca assembleare va piĂą che bene.

... avendo le prove documentali che gli vieta di esercitare come amministratore( Certificato Camera di Commercio), ....

mi spieghi che prove hai ?

Per la revoca la procedura da seguire sarebbe quella di convocare l'assemblea, possibilitĂ  concessa anche al singolo condomino, avendo cura di inserire all'ordine del giorno appunto la revoca dell'amministratore.

Qualora l'assemblea dei condomini - per le motivazioni piĂą svariate - nonostante l'effettiva mancanza dei requisiti culturali e professionali in capo all'amministratore in carica, non provvedesse alla sua revoca, il condomino o i condomini che hanno assunto l'iniziativa di convocare l'assemblea, ma riteniamo anche quelli assenti, dissenzienti o astenuti (in applicazione analogica del nuovo art. 1137 c.c. in materia di legittimazione all'impugnativa della delibera assembleare), sarebbero legittimati a chiedere la revoca all'autoritĂ  giudiziaria.

 

In tali casi il procedimento da seguire è quello dettato dall'art. 64 disp. att. c.c., per il quale proposto ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

In caso di soccombenza è prevista la rifusione delle spese processuali sopra viste, oltre alla liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato difensore della parte vittoriosa.

Dubbi invece sussistono in merito all'obbligatorietĂ , in siffatta speciale materia, della preventiva mediazione.

Ed invero, come oramai noto, dal 21.09.2013 vige l'obbligo della mediazione anche per quanto concerne le controversie in materia di condominio.

Detta obbligatorietà è desumibile dall'art. 5 co. 1, del D. Lgs. 28/2010, successivamente integrato e modificato dalla L. 98/2013, che indica le materie, tra cui appunto quella condominiale, nelle quali la mediazione è ritenuta oltre che obbligatoria anche inderogabile.

 

(**********************)

mi spieghi che prove hai ?

Visura camerale che certifica il sig. XXXXX risulta iscritto nel casellario dei protestati per emissione di assegni a vuoto

Visura camerale che certifica il sig. XXXXX risulta iscritto nel casellario dei protestati per emissione di assegni a vuoto

Art. 71-bis.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

....

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

....

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore...

 

Come spiegava l'avv. Gallucci in un post che non ritrovo, è uno dei pochi casi di decadenza automatica senza obbligo di revoca.

In pratica è come se l'amministratore non fosse stato mai nominato.

L'avvocato spiegava che grazie a quel "senza formalita" anche un solo condòmino potrebbe convocare l'assemblea addirittura senza attenersi al disposto dell'art. 66 circa i modi e i tempi.

 

E' ovvio che senza la maggioranza necessaria per eleggere un nuovo amministratore ci sono solo due possibilitĂ :

1) Ricorrere all'AutoritĂ  Giudiziaria per la nomina giudiziale

2) Nominare un amministratore con maggioranza inferiore a quella legale, mandare il verbale agli assenti ed attendere i canonici 30 giorni sperando che nessuno impugni.

 

La soluzione 2) va bene soprattutto quando non si raggiungono le necessarie maggioranze a causa di condòmini "assenteisti".

Se gli assenteisti, per inerzia, non hanno voglia di partecipare ad un'assemblea, figuriamoci se avranno voglia di andare ad impugnare.

Come spiegava l'avv. Gallucci in un post che non ritrovo, è uno dei pochi casi di decadenza automatica senza obbligo di revoca.
Eccolo quì;

 

... La norma richiamata prevede inoltre che la perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sopra visti, comporta la cessazione dall'incarico.

In tal caso ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Fonte https://www.condominioweb.com/quando-lassemblea-nomina-un-amministratore-privo-di-requisiti.11801#ixzz3ttmgeprG

www.condominioweb.com

Come spiegava l'avv. Gallucci in un post che non ritrovo, è uno dei pochi casi di decadenza automatica senza obbligo di revoca.
Eccolo quì;

 

... La norma richiamata prevede inoltre che la perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sopra visti, comporta la cessazione dall'incarico.

In tal caso ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Fonte https://www.condominioweb.com/quando-lassemblea-nomina-un-amministratore-privo-di-requisiti.11801#ixzz3ttmgeprG

www.condominioweb.com

Eccolo quì;

 

... La norma richiamata prevede inoltre che la perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sopra visti, comporta la cessazione dall'incarico.

In tal caso ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Fonte https://www.condominioweb.com/quando-lassemblea-nomina-un-amministratore-privo-di-requisiti.11801#ixzz3ttmgeprG

www.condominioweb.com

Bene, c'è anche quello ma io mi riferivo ad un intervento fatto dall'avvocato proprio sul forum dove spiegava che, seppur consigliato, non era necessario nemmeno la raccomandata per convocare l'assemblea.

 

Guarda tu che memoria che ho io. 🙂

Bene, c'è anche quello ma io mi riferivo ad un intervento fatto dall'avvocato proprio sul forum dove spiegava che, seppur consigliato, non era necessario nemmeno la raccomandata per convocare l'assemblea.

 

Guarda tu che memoria che ho io. 🙂

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