#1 Inviato 28 Luglio, 2019 Buongiorno, ho un appartamento al piano terra dal quale si accede attraverso una piazzetta privata di proprietà della vicina (circa 3 metri per 6) con servitù di passaggio. La vicina ha posto un cartello che dice "vietato occuparla con oggetti di qualsiasi tipo" riferendosi di sicuro agli stendibiancheria di noi vicini, che a volte vengono messi in piazzetta; la mia finestra dá sulla piazzetta (piano terra) e per evitare rogne uso uno stendibiancheria da finestra (per capirci quelli che si appendono al davanzale) e che quindi non poggia sul suo suolo ma effettivamente lo sovrasta sporgendo all'esterno. Vorrei sapere se lei può per legge negarmi l'uso di questo stendino oppure no. E inoltre vorrei sapere se per ripicca lei possa o meno piazzare suoi oggetti (tipo mobiletti) proprio sotto la mia finestra per impedirmi di stendere (per legge non deve rimanere staccata dal muro di tot metri?). Grazie per tutte le info che mi darete.
#2 Inviato 28 Luglio, 2019 Si tratta di una questione di regolamento di condominio ... nel senso che nel mio ad esempio è contemplato che non sia possibile stendere al di fuori del balcone e cmq dall'esterno non devono vedersi oggetti depositati nei balconi oltre il parapetto ... il presupposto della regola è il decoro e sul decoro decidono i condomini proprietari della u.i con apposite delibere ... quindi non rimane che investire della questione l'assemblea la quale si esprimerà a mezzo delibera normando l'uso dello stendibiancheria e il deposito di oggetti in spazi comuni (per gli spazi privati serve la unanimità) con maggioranza qualificata art 1136 2° comma (maggioranza intervenuti e almeno 1/2 valore edificio)
#3 Inviato 29 Luglio, 2019 più che altro penso che la riflessione da cui partire è che la "la colonna d'aria" sopra una proprietà privata è di chi possiede il fondo, ergo se avessi un posto auto vicino ad un altro e se fossi molto infame, potrei occupare il mio posto con ad esempio sacchi di cemento per non far nemmeno aprire la portiera al mio vicino....allo stesso modo potrei mettere un armadietto per non far stendere i panni..... Se ho detto una colossale bojata, correggetemi pure!
#4 Inviato 29 Luglio, 2019 capoeira78vt dice: più che altro penso che la riflessione da cui partire è che la "la colonna d'aria" sopra una proprietà privata è di chi possiede il fondo, ergo se avessi un posto auto vicino ad un altro e se fossi molto infame, potrei occupare il mio posto con ad esempio sacchi di cemento per non far nemmeno aprire la portiera al mio vicino....allo stesso modo potrei mettere un armadietto per non far stendere i panni..... Se ho detto una colossale bojata, correggetemi pure! Ops mi era completamente sfuggito il particolare non da poco che la corte non fosse condominiale ma proprietà altrui ... Di sicuro se c'è solo servità di passaggio non potete depositare nulla ma solo passare ..ma non credo possa arrivare a impedire di occupare la "colonna d'aria" sopra la sua proprietà per il tempo necessario ad asciugare i panni ...
#5 Inviato 9 Agosto, 2019 Mi scusi ma lei ha diritto al passaggio e non a occupare una proprietà privata. Ha ragione la vicina. Posso capire l esigenza dello stendere al sole ma provi anche lei a mettersi nei suoi panni.
#6 Inviato 9 Agosto, 2019 La risposta la trovi scritta sul cartello “vietato occuparla con oggetti di qualsiasi tipo" Modificato 9 Agosto, 2019 da peppe64