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elis56

Ripartizione spese straordinarie ascensore - (2sx +3dx)

Ciao a tutti ho dei dubbi sull'argomento.

 

Caso pratico: condominio con 1 piano terreno + 5 piani, 2 colonne ascensore che servono un numero diverso di appartamenti (2 per la colonna sx, 3 per la dx); spesa straordinaria per sostituzione funi, pulsantiere, adeguamento centraline, ecc.....) spesa totale 3525€ per ogni colonna (7050€ totale)

 

Come da 1124 cc 50% sui millesimi + 50% proporzionale al piano ma......il calcolo deve essere fatto per colonna oppure si puo' accorpare tutta la spesa (7050€) e considerare una sola colonna con 5 appartamenti per piano (2sx +3dx) ?

In questo caso la suddivisione per piano deve fare somma di 1+2+3+4+5 = 15 quote oppure su 1+2+3+4+5 =15x2 =30 quote

 

Se fatto per colonna la quota 50% per millesimi e' sui millesimi di quella colonna ovvero millesimi riproporzionati al totale colonna ?

Se fatto per colonna risulta che per lo stesso importo relativo allo stesso tipo di intervento nella colonna dx che serve 3 appartamenti gli stessi sosterranno una quota spesa piu' bassa di quelli della colonna che ne serve solo 2; non e' equo !

 

Grazie per le dritte

Le due spese, fatto salvo accordi unanimi o convenzioni diverse, dovranno osservare il 3° comma dell'art. 1123 cc;

 

- Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Ovvero chi viene servito dalla colonna destra contribuirà per la destra, e di conseguenza chi si serve della sinistra pagherà per la sinistra.

 

Le due spese dovranno poi essere ripartite con il criterio dell'art 1124 cc;

 

- Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

p.s. per una ripartizione più giusta, fate dividere dalla ditta esecutrice la spesa per le due colonne di ascensori

... chi viene servito dalla colonna destra contribuirà per la destra, e di conseguenza chi si serve della sinistra pagherà per la sinistra.

 

Le due spese dovranno poi essere ripartite con il criterio dell'art 1124 cc;....

In linea generale sono d'accordo con te, però una domanda mi sorge spontanea:

Il piano terra (ma anche i negozi) che sono a monte delle due scale, a quale dei due ascensori dovranno contribuire alle spese?

In linea generale sono d'accordo con te, però una domanda mi sorge spontanea:

Il piano terra (ma anche i negozi) che sono a monte delle due scale, a quale dei due ascensori dovranno contribuire alle spese?

Nel caso specifico non mi pare venga detto che ci sono negozi oppure u.i. al piano terra, perciò in questo caso non si pone il problema, ma nel caso ci fossero, ritengo opportuno sia previsto da un Regolamento di Condominio, se non c'è neppure quello bisognerebbe approvarlo ad evitare discussioni.

Rispondo ai dubbi di Leonardo e Tullio

Sul piano terra vi sono 3 appartamenti 2 a dx e 1 a sx, i quali secondo legge contribuiranno secondo millesimi di proprieta' solo al 50% della spesa in quanto per il rimanente 50% il loro coefficiente e' ZERO

Giusto ?

Rispondo ai dubbi di Leonardo e Tullio

Sul piano terra vi sono 3 appartamenti 2 a dx e 1 a sx, i quali secondo legge contribuiranno secondo millesimi di proprieta' solo al 50% della spesa in quanto per il rimanente 50% il loro coefficiente e' ZERO

Giusto ?

. Si, esatto

Ho ancora un paio di dubbi

 

Secondo codice risulta che un proprietario qualunque (1, 2 o 5 piano) paga una quota diversa a seconda che stia in una colonna piuttosto che in un'altra, infatti poniamo il caso del 5 piano paga 5/15 della spesa ma la colonna dx divide per 3 mentre la colonna sx solo per due.

Se e' vero che gli ascensori sono due ma e' pur vero che essi sono fruibili da tutti, se la spesa e' uguale per le due colonne perché uguale e' stato l'intervento di manutenzione, logica vorrebbe che gli appartamenti sullo stesso piano debbano pagare la stessa quota perché godono dello stesso servizio.

 

Posso ipotizzare un paio di calcoli ?

Spesa totale per le due colonne 7050 €, somma fattori a piano 15

Spesa 50% di 7050 € = 3525 € (DX 3 app.ti per piano, 2 app.ti per piano)

quota per piano 50% di 3525 € / 15 = 117,5 €

primo piano 1/15 = 117,5 € / 3 app.ti = 39,17 € per ogni appartamento (58,75 € per app.to SX)

secondo piano 2/15 = 235 € / 3 app.ti = 78,34 € per ogni appartamento (117,5 € per app.to SX)

....

quinto piano 5/15 = 587,5 € / 3 app.ti = 195,84 € per ogni appartamento (293,75 € per app.to SX)

 

Se invece potessi fare calcolo sul totale 7050 € come fosse spesa per un unico ascensore

quota per piano 50% di 7050 € / 15 = 235 €

primo piano 1/15 = 235 € / 5 app.ti = 47 € per appartamento

secondo piano 2/15 = 460 € / 5 app.ti = 94 € per appartamento

.....

quinto piano 5/15 = 1175 € / 5 app.ti = 235 € per appartamento

 

E' evidente la disparita' dei due modi di concepire la ripartizione

Cosa ne pensate?

La quota che va suddivisa in rapporto all'altezza dei piani può essere suddivisa sulla base dei millesimi ascensore, se esistenti?

Si ARMIZ esiste una tabella millesimale per l'ascensore, ma cio' che non mi e' chiare e' se ogni colonna divide per le sole quote dei beneficiari del servizio oppure se e' possibile accomunare la spesa delle due colonne e dividerla su tutti condomini con i giusti criteri di ripartizione (50% proprieta'+50% per piano)

Sono passati 15 mesi dal mio forum originale e mi scuso per riproporlo ma purtroppo ho ancora dubbi

 

TullioTS ha ben identificato il comma 3 dell'art 1123 ma in questo caso, posto che un ascensore da lo stesso servizio sia a chi abita a dx che a coloro che abitano a sx, dal momento che la spesa e' identica per i due ascensori risulta che chi abita a sx (2 appartamenti/piano) spendera' comunque di piu' di quelli che abitano a dx (3 appartamenti/piano); a me pare che tutto cio' sia iniquo.

 

I condomini, a parita' di piano, ricevono lo stesso servizio; per assurdo se la sx avesse un solo appartamento/piano e la dx 5 o 6 appartamenti/piano il divario sarebbe ancora maggiore.

 

Tutto cio' vale ovviamente non solo per le spese di manutenzione straordinaria ma anche per quello di conduzione ordinaria (energia elettrica, manutenzioni programmate, ecc) che non sono scindibili per i due impianti.

 

La legge e' legge, va bene ! ma questa giurisprudenza mi lascia veramente perplesso; qualcuno e' d'accordo con me ? confortatemi almeno moralmente

Sono passati 15 mesi dal mio forum originale e mi scuso per riproporlo ma purtroppo ho ancora dubbi

 

TullioTS ha ben identificato il comma 3 dell'art 1123 ma in questo caso, posto che un ascensore da lo stesso servizio sia a chi abita a dx che a coloro che abitano a sx, dal momento che la spesa e' identica per i due ascensori risulta che chi abita a sx (2 appartamenti/piano) spendera' comunque di piu' di quelli che abitano a dx (3 appartamenti/piano); a me pare che tutto cio' sia iniquo.

 

I condomini, a parita' di piano, ricevono lo stesso servizio; per assurdo se la sx avesse un solo appartamento/piano e la dx 5 o 6 appartamenti/piano il divario sarebbe ancora maggiore.

 

Tutto cio' vale ovviamente non solo per le spese di manutenzione straordinaria ma anche per quello di conduzione ordinaria (energia elettrica, manutenzioni programmate, ecc) che non sono scindibili per i due impianti (stesso contatore per la potenza elettrica, stesso contratto di manutenione programmata, ecc.) a meno di dividere la spesa salomonicamente in due.

 

La legge e' legge, va bene ! ma questa giurisprudenza mi lascia veramente perplesso; qualcuno e' d'accordo con me ? confortatemi almeno moralmente

buonasera elis56, Tullio ha descritto chiaramente ciò che recita il codice. Se le colonne sono due "gli utenti delle singole colonne provvedono al pagamento delle spese relative alla propria colonna" (art. 1123 comma 3). Da ciò che hai detto capisco, ma potrei sbagliarmi, che avete anche delle tabelle millesimali per gli ascensori.

Queste tabelle dovrebbero praticamente tradurre in numeri ciò che la normativa prevede (art. 1124 c.c.) quindi le spese, che il fornitore dovrà suddividere per scala, dovranno essere ripartite secondo questa tabella.

Suddivisioni diverse deliberate in assemblea, a meno che non siano prese all'unanimità, sono nulle, perchè toccano le tabelle millesimali che (art. 69 disp att c.c.) possono essere modificate con maggioranze inferiori solo in due casi.

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