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kftv

Rendiconto condominiale annuale profondamente allungato a 17 mesi e altrettanto per il preventivo annuale allungato a 17 mesi

 

 

Premessa:

il rendiconto del 2016/17 per 4 volte non è stato approvato;

140.000€ di mancati pagamento di fatture tra il 17/18.

 

 

Ho inviato per posta certificata   all’amministratore del CONDOMINIO  con riferimento alla comunicazione di convocazione Assemblea per il 24/05,

"Le comunico i seguenti formali rilievi ben 7 giorni prima della convocazione stessa:

 

Relativamente al punto n. 2)

dell’ordine del giorno: Il regolamento condominiale prevede che la scadenza del periodo di rendicontazione annuo va dal 30/05 al 01/06 di ciascun anno; pertanto deve essere messo all’ordine del giorno la modifica del regolamento attualmente in vigore oltre che lo spostamento delle date di  rendicontazione (che comunque devono essere correttamente indicate). 

 

Relativamente al punto n. 3)

dell’ordine del giorno: Non può essere proposta una rendicontazione, preventiva o consuntiva che sia, per un periodo superiore all’anno in quanto le Norme Vigenti impongono all’amministratore la rendicontazione annuale.

Gli obblighi contabili a carico dell’amministratore

(art. 1129 c.c. 1130 c.c. 1130 bis c.c.) a tutela dei proprietari sono numerosi, basta pensare alla tracciabilità di ogni entrata e uscita mediante l’uso del conto corrente del condominio e nel nuovo rendiconto condominiale annuale profondamente rinnovato dalla riforma del condominio Legge 11.12.2012 n. 220.) 

 

Inoltre essendo l’anno contabile già scaduto necessita la produzione di un  consuntivo sia per il fatto che proporre un preventivo su dati già consolidati è una assurdità che non trova giustificazione alcuna e sia per il fatto che non è possibile deliberare con effetti retroattivi.

La modifica così come Lei la propone risulta illegittima. 

 

Rilevato tutto ciò la invito a voler ridefinire l’ordine del giorno astenendosi dal proporre punti che porteranno le eventuali delibere già nulle dalla nascita e allegando allo stesso quanto doverosamente necessario. Ove decidesse di non aderire a tale richiesta, con ovvia assunzione di responsabilità personale,  La invito formalmente, nel caso fossi assente, a voler rendere partecipe (integralmente) l’assemblea delle mie osservazioni senza nessune distorsioni in occasione della eventuale discussione che farete per ciascun punto nella prossima assemblea da Lei indetta.  

 

 

Ebbene nonostante questa mie osservazioni importanti è stata approvata con delibera di preventivo di spesa che va dal 01 aprile 2017 al 31 agosto 2018. In sostanza 17 mesi.

Il periodo del rendiconto per l'anno va dal 01 aprile 2017 al 31 marzo del 2018. Periodo annuale condominiale già scaduto a tutti gli efetti.

 

Le domande che pongo sono le seguenti:

a) la delibera è nulla?

b) l'amministratore pur sapendo quanto ho scritto ha lasciato sua richiesta di approvazione delibera per un preventivo dal 01.04.2017 al 31.08.2018, quali implicazioni o illegittimità a fatto? 

c) sono state fatte imposizioni illegittime?

d)bisogna rivolgersi al giudice di pace o al giudice civile?

 

Attendo vs, indicazioni

ciao

 

ti rispondo

a) no

b) nessuna

c) no

d) lo puoi fare, ma devi impugnare le delibere che eventualmente hanno sanato.

 

Perchè tali contestazioni non le hai fatte in assemblea dove avresti potuto avere l'appoggio di altri condomini che la pensano come te ?

 

In assemblea si va a fare i propri interessi, ricordalo, e non partecipare, significa lasciare agli altri ogni decisione.

Non ho letto tutte le domande ma solo il titolo e desidero rispondere solo a questo, il bilancio anche se spostato per mancanza di approvazione o perchè l'amministratore si prende il tempo, fa sempre capo alla data annuale di chiusura dell'anno di gestione, ed è sempre quella la data da rispettare, per cui s l'amministratore si prende i 180 giorni per presentare il rendiconto e farlo approvare e la scadenza p.es. si ha il 31 di dicembre 2017, la scadenza si avrà al 29 giugno 2018, e se in quella data si avrà l'approvazione del consuntivo e preventivo, la prossima scadenza non si avrà tra 1 anno più eventuali 180 giorni, ma la scadenza sarà sempre al 31 dicembre del 2018, l'anno successivo al 31 dicembre 2019 e così via.

Modificato da Tullio Ts

ciao

 

se presento un consuntivo di 17mesi, e l'assemblea me lo approva,  che problemi ci sono ?

camillo50 dice:

ciao

 

se presento un consuntivo di 17mesi, e l'assemblea me lo approva,  che problemi ci sono ?

Nessun problema, ma secondo me la scadenza annuale per il prossimo anno di gestione sarà più breve, ovvero il rendiconto deve essere annuale;

 

cc  Art. 1130. Attribuzioni dell'amministratore.

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio; ...

kftv dice:

Indicibile quanto lei afferma.

Il rendiconto relativo alla gestione 2016/2017 citato nella parte iniziale non è stato approvato.

Il precedente periodo di riferimento dell’esercizio condominiale con inizio il giorno 01/06 di ogni anno e fine il giorno 31/05 dell’anno successivo è stato modificato nel nuovo periodo 01/04/---- 31/03/----

Non è stata posta all’ordine del giorno l’eventuale approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 01/04/2017 – 31/03/2018 (invece del periodo 01/06/2017 - 31/05/2018)

E’ stato approvato il preventivo dal 01.04.2017 al 31.08.2018 in base a spese già sostenute sino alla data del 31/05/2018 e previste per il periodo 01/06/2018 – 31/08/2018.

 

La modifica degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea del 24/05/2018, richiesta 7 giorni prima della data fissata per la riunione avrebbe richiesto una nuova convocazione di assemblea impossibile da effettuare nel rispetto dei termini di legge.

 

La delibera attiene ai diversi punti posti all’ordine del giorno per cui ciascun punto potrebbe essere ritenuto nullo o annullabile.

 

L’approvazione del punto 2) ovvero della modifica del periodo di riferimento dell’esercizio condominiale se avvenuta con le maggioranze di legge è regolare.

 

L’approvazione del punto 3) in cui l’amministratore ha proposto un periodo di durata maggiore dell’anno per l’approvazione del preventivo di spesa, sebbene non consueto, ma presumo motivandolo durante la riunione, è legittima se adottata con le dovute maggioranze.

 

L’assemblea era libera di respingere tutte le richieste dell’amministratore e chiedere la convocazione di una nuova assemblea, per cui gli argomenti della discussione non sono stati imposti ma proposti.

 

Non credo che via siano i presupposti per rivolgersi al giudice .

 

ciao

 

non esiste un argomento che posto all'ordine del giorno, sia nullo a annullabile, ma lo potrebbe essere solo la delibera se viola qualche norma.

Non interessa l'argomento ?  Si omette la sua discussione.

 

camillo50 dice:

ciao

 

non esiste un argomento che posto all'ordine del giorno, sia nullo a annullabile, ma lo potrebbe essere solo la delibera se viola qualche norma.

Non interessa l'argomento ?  Si omette la sua discussione.

 

Estratto da un articolo di Alessandro Gallucci

Impugnare una delibera significa opporsi alla stessa con ricorso all'Autorità Giudiziaria, per vederla "eliminata" (nelle parti contestate) a causa dei suoi vizi.
L'impugnazione può essere totale, se riguarda la delibera in toto, o parziale se concerne solo una sua parte, e può riguardare una deliberazione nulla o annullabile.

...........

ciao

scusami, ma non ho capito il senso della tua risposta con la citazione di Gallucci, che condivido.

camillo50 dice:

ciao

scusami, ma non ho capito il senso della tua risposta con la citazione di Gallucci, che condivido.

Con il tuo intervento hai sottolineato una imprecisione nella mia affermazione:

"La delibera attiene ai diversi punti posti all’ordine del giorno per cui ciascun punto potrebbe essere ritenuto nullo o annullabile"

apportando la correzione :

"non esiste un argomento che posto all'ordine del giorno, sia nullo a annullabile, ma lo potrebbe essere solo la delibera se viola qualche norma."

Mi sembra scontato che se l’approvazione di uno degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea viola qualche norma (quindi da ritenere nullo o annullabile), sia da considerare nulla o annullabile la delibera di cui ne è oggetto e solo con riferimento ad esso, in accordo con quanto riportato nella parte finale dell’art. citato.

 

Se avessi scritto, utilizzando la frase riportata nel commento citato, “La delibera potrebbe ritenersi nulla o annullabile in toto a parzialmente se riferita ad una sua parte ovvero a uno più punti trattati e posti all’ordine del giorno” forse non avresti corretto la mia frase.

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