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Daniele 67

Condominio minimo - obblighi fiscali - sussistenza

Quando si commette un errore è anche giusto riconoscerlo per onestà intellettuale.

 

Ho avuto risposta ad un quesito posto all'AdE in ordine agli obblighi fiscali che incombono sul condominio minimo e oggi mi hanno dato la risposta come da foto allegata...

 

Devo dire la verità che sono rimasto molto sorpreso poiché sapendo che non vi è l'obbligo di operare la ritenuta di acconto in caso di lavori di manutenzione al bene comune e sapenso che l'AdE non ha il potere di derogare a norme imperative mi aspettavo una risposta diversa...

 

Inoltre sapendo che il condominio non svolge attività d'impresa o professionale in senso fiscale - ossia è assimilabile ad una normale persona fisica che non è tenuta a operare la ritenuta di acconto - davo per assodato che la stessa cosa valesse anche per il condominio...

 

Ho voluto fare una ricerca per comprendere la ragione di tale discrasia ... del perché un soggetto che non svolge attività economica e non produce reddito fosse tenuto ad operare la ritenuta di acconto ... per capire se fosse una presa di posizione dell'AdE oppure vi fosse una specifica norma che attribuisse questo obbligo anche al condominio...

 

Alla fine ho trovato la fonte normativa nel DPR 600/73 ... una norma apposita che qualifica il condominio "sostituto d'imposta"poiché diversamente il condominio - non essendo imprenditore o professionista in senso fiscale - non ne sarebbe tenuto:

 

Articolo 25 ter - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

In conclusione anche il condominio fino a 8 condomini è tenuto ad assolvere l'obbligo di operare quale sostituto d'imposta.

 

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Mi fa piacere che ti sia convinto, anche se sarebbe stato sufficiente leggere l'art. 25 Tuir quando te l'ho indicato nella discussione gemella a questa, chiusa, così come tutti gli altri riferimenti, saresti arrivato alla conclusione dell'obbligatorietà del codice fiscale inevitabilmente.

 

Il condomìnio, purtroppo, dal punto di vista fiscale è trattato in modo diverso: per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo sul c/c è equiparato ad una impresa, quindi paga € 100,00; così come per le ritenute d'acconto è equiparato ad una impresa; per quanto riguarda la ricezione delle fatture elettroniche è equiparato a persona fisica, per cui continua a ricevere fatture in modalità cartacea o analogica.

Sino a che non si giungerà ad attribuire personalità giuridica al condomìnio, avremo continue discrasie.

Cerca di fartene una ragione, al di là delle norme imperative.

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Daniele 67 dice:

Alla fine ho trovato la fonte normativa nel DPR 600/73 ...

Quel DPR l'ho citato numerose volte anche nel forum in occasione delle discussioni sull'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, che fa riferimento proprio a quel DPR nella Legge 232/2016.

Se può servire, poichè ce l'ho tra i miei documenti, faccio un copia e incolla anche qui della Legge che ha fatto delle aggiunte proprio al comma 2 dell'art. 25 da te citato:

 

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 in vigore dal 01/01/2017

… omissis

36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto  dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  aggiunti  i seguenti:

 

  «2-bis.  Il  versamento  della  ritenuta  di  cui  al  comma  1 (*) e' effettuato  dal   condominio   quale   sostituto   d'imposta   quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di  euro  500.

Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento  entro  il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non  sia  stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

 

 2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 (*) deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti  bancari  o  postali  a loro intestati ovvero secondo altre  modalita'  idonee  a  consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della legge  23  agosto  1988,  n.  400.  L'inosservanza   della   presente disposizione comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

 

* Articolo 25-ter. – D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

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Danielabi dice:

Mi fa piacere che ti sia convinto, anche se sarebbe stato sufficiente leggere l'art. 25 Tuir quando te l'ho indicato nella discussione gemella a questa, chiusa, così come tutti gli altri riferimenti, saresti arrivato alla conclusione dell'obbligatorietà del codice fiscale inevitabilmente.

 

Il condomìnio, purtroppo, dal punto di vista fiscale è trattato in modo diverso: per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo sul c/c è equiparato ad una impresa, quindi paga € 100,00; così come per le ritenute d'acconto è equiparato ad una impresa; per quanto riguarda la ricezione delle fatture elettroniche è equiparato a persona fisica, per cui continua a ricevere fatture in modalità cartacea o analogica.

Sino a che non si giungerà ad attribuire personalità giuridica al condomìnio, avremo continue discrasie.

Cerca di fartene una ragione, al di là delle norme imperative.

La questione l'abbiamo risolta per cui non ha senso insistere ma l'articolo 25 inizialmente Danielabi lo ha riferito al DPR 633/72 e tu al TUIR che in verità è il DPR 917/86 ... sono stato un po' frastornato per non aver avuto un riferimento normativo preciso per cui sono andato a logica e per analogia... alla fine il condominio pare un "mostro" ibrido un po' persona fisica e un po' impresa/professionista ...

 

Ad ogni modo la cosa importante è essere giunti ad una conclusione ferma!

 

 

 

 

Ho seguito con molta attenzione tutta la discussione e, siccome nonostante tutto, qualche dubbio sull'ambiguità delle risposte fornite da AdE mi è comunque rimasto, mi sono presa la libertà di scriverle chiedendo una risposta precisa e, spero finalmente, inequivocabile al riguardo.

 

Sia chiaro che non sto discutendo il fatto che il condominio sia sostituto d'imposta, ma apparentemente da quanto si legge il condominio minimo, pur dovendo sottostare a questo regime, non è "obbligato" da nessuno a dotarsi di codice fiscale, altrimenti non si capisce perché la stessa AdE riconosce la possibilità di ottenere le agevolazioni con un "escamotage" in assenza di questo. La cosa più logica sarebbe invece obbligare il condominio a provvedere.

 

Qui sotto la domanda posta ad AdE, la risposta a seguire non appena la riceverò:

 

Buongiorno,

 

avrei per cortesia necessità di una risposta precisa in merito a questa domanda: un condominio minimo (quindi non superiore ad 8 condòmini) è obbligato per Legge a dotarsi di un codice fiscale, tralasciando il fatto che non è necessario l'amministratore né il conto corrente? Può quindi esistere un condominio minimo senza codice fiscale, senza che questo cozzi contro qualche normativa specifica o vostra disposizione?

 

Grazie per l'attenzione e la disponibilità, cordiali saluti.

Be'....questo era il testo della mia domanda ad AdE:

 

Testo richiesta informazioni:
Buongiorno, vorrei sapere se un condomìnio minimo, formato cioè da meno di 8 condòmini, ha l'obbligo di chiedere l'attribuzione del codice fiscale. La circolare n. 3/2016 stabilisce che il c.f. non sia necessaio in caso di bonifici per ristrutturazioni, ma il condomìnio minimo è da ritenere comunque sostituto d'imposta e per tanto ha l'obbligo di codice fiscale? Grazie.

 

Questa la risposta ricevuta e già postata in altra discussione:

 

Gentile Sig.ra ......,
l'obbligo di attribuzione del codice fiscale per i condomìni minimi, che non sussiste per fruire delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, può riguardare altre fattispecie, come nel caso di erogazione di compensi a prestatori d'opera che obbliga il condominio agli adempimenti del sostituto d'imposta.
In tal caso, il codice fiscale validamente attribuito al condominio, sarà utilizzabile anche per gli adempimenti connessi alle agevolazioni in argomento.
Cordiali saluti.

 

comunque, aspettiamo.

 

Esmeralda dice:

Ho seguito con molta attenzione tutta la discussione e, siccome nonostante tutto, qualche dubbio sull'ambiguità delle risposte fornite da AdE mi è comunque rimasto, mi sono presa la libertà di scriverle chiedendo una risposta precisa e, spero finalmente, inequivocabile al riguardo.

 

Sia chiaro che non sto discutendo il fatto che il condominio sia sostituto d'imposta, ma apparentemente da quanto si legge il condominio minimo, pur dovendo sottostare a questo regime, non è "obbligato" da nessuno a dotarsi di codice fiscale, altrimenti non si capisce perché la stessa AdE riconosce la possibilità di ottenere le agevolazioni con un "escamotage" in assenza di questo. La cosa più logica sarebbe invece obbligare il condominio a provvedere.

 

Qui sotto la domanda posta ad AdE, la risposta a seguire non appena la riceverò:

 

Buongiorno,

 

avrei per cortesia necessità di una risposta precisa in merito a questa domanda: un condominio minimo (quindi non superiore ad 8 condòmini) è obbligato per Legge a dotarsi di un codice fiscale, tralasciando il fatto che non è necessario l'amministratore né il conto corrente? Può quindi esistere un condominio minimo senza codice fiscale, senza che questo cozzi contro qualche normativa specifica o vostra disposizione?

 

Grazie per l'attenzione e la disponibilità, cordiali saluti.

sono curioso della risposta,  anche perché  permettendo di usufruire delle agevolazioni fiscali ad un condominio minimo  senza c.f. è un  po in contraddizione con l'obbligo di munirsi del c.f. 

Modificato da JOSEFAT
Danielabi dice:

Be'....questo era il testo della mia domanda ad AdE:

 

Testo richiesta informazioni:
Buongiorno, vorrei sapere se un condomìnio minimo, formato cioè da meno di 8 condòmini, ha l'obbligo di chiedere l'attribuzione del codice fiscale. La circolare n. 3/2016 stabilisce che il c.f. non sia necessaio in caso di bonifici per ristrutturazioni, ma il condomìnio minimo è da ritenere comunque sostituto d'imposta e per tanto ha l'obbligo di codice fiscale? Grazie.

 

Questa la risposta ricevuta e già postata in altra discussione:

 

Gentile Sig.ra ......,
l'obbligo di attribuzione del codice fiscale per i condomìni minimi, che non sussiste per fruire delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, può riguardare altre fattispecie, come nel caso di erogazione di compensi a prestatori d'opera che obbliga il condominio agli adempimenti del sostituto d'imposta.
In tal caso, il codice fiscale validamente attribuito al condominio, sarà utilizzabile anche per gli adempimenti connessi alle agevolazioni in argomento.
Cordiali saluti.

 

comunque, aspettiamo.

 

Si, l'avevo letta ma non mi pare risolutiva in quanto lascia molti spazi di interpretazione. La questione dovrebbe essere più semplice: i condominii minimi sono obbligati (non invitati o suggeriti, obbligati) a dotarsi di codice fiscale? Sì o no. Invece mi sembra che AdE nelle sue repliche ce la metta tutta per essere la più elusiva possibile per non rispondere chiaramente.

 

Comunque aspettiamo, da parte mia non mi accontenterò di un'altra mezza risposta ed insisterò finché non ne otterrò una che mi soddisfi, oppure non smettano di rispondermi.

 

JOSEFAT dice:

sono curioso della risposta,  anche perché  permettendo di usufruire delle agevolazioni fiscali ad un condominio minimo  senza c.f. è un  po in contraddizione con l'obbligo di munirsi del c.f. 

Esattamente questo, si tratta di un'evidente contraddizione. O almeno lo sarebbe se i condominii minimi sono davvero obbligati, un po' meno se invece si volesse far passare quest'idea, pur non essendo magari in realtà così.

  • Grazie 1
Esmeralda dice:

Si, l'avevo letta ma non mi pare risolutiva in quanto lascia molti spazi di interpretazione. La questione dovrebbe essere più semplice: i condominii minimi sono obbligati (non invitati o suggeriti, obbligati) a dotarsi di codice fiscale? Sì o no. Invece mi sembra che AdE nelle sue repliche ce la metta tutta per essere la più elusiva possibile per non rispondere chiaramente.

 

Comunque aspettiamo, da parte mia non mi accontenterò di un'altra mezza risposta ed insisterò finché non ne otterrò una che mi soddisfi, oppure non smettano di rispondermi.

 

Esattamente questo, si tratta di un'evidente contraddizione. O almeno lo sarebbe se i condominii minimi sono davvero obbligati, un po' meno se invece si volesse far passare quest'idea, pur non essendo magari in realtà così.

Quindi anche tu ci vedi delle belle incongruenze come me ... meno male dai ... almeno non mi sento come la particella di sodio ... un abbraccio sincero :-) 

Daniele 67 dice:

Quindi anche tu ci vedi delle belle incongruenze come me ... meno male dai ... almeno non mi sento come la particella di sodio ... un abbraccio sincero 🙂

Beh, semplicemente non riesco a capire per quale ragione AdE deve rispondere, più volte, in maniera così evasiva invece di dissipare definitivamente i dubbi con un semplice sì o no. Tutto qui.

  • Mi piace 1

Dico la mia.

Fino ad ora ho letto solo risposte di assistenza ma nell'altra discussione mi pare che avevo detto che io, per essere sicuro, avrei fatto un interpello che è cosa ben diversa dall'assistanza al contribuente perchè la risposta al contribuente se la possonorimangiare, la risposta all'interpello no.

Per quanto ho sempre letto sul forum, quando si fa un interpello è il contribuente che propone la soluzione ed AdE conferma o smentisce.

Se volete fare un interpello che metta AdE con le spalle al muro dovreste fare un interpello di questo tipo:

 

Faccio parte di un condominio minimo composto da 4 condòmini e non abbiamo il codice fiscale.

Il condominio ha deciso di incaricare un artigiano di porre in opera una bacheca in legno su misura ed installarla nell'androne condominiale.

Non avendo il codice fiscale, riteniamo che si possa far fatturare la prestazione d'opera al codice fiscale di un condòmino che, non essendo sostituto d'imposta, non ha l'obbligo di operare le ritenute.

 

Io credo che se si scrive così non potranno più dare una risposta alla "Antani", come accennava cacallo e come quelle ricevute fino ad ora che non riescono ancora a dissipare dubbi.

Esmeralda dice:

Beh, semplicemente non riesco a capire per quale ragione AdE deve rispondere, più volte, in maniera così evasiva invece di dissipare definitivamente i dubbi con un semplice sì o no. Tutto qui.

Infatti ... ma detta tra noi sottovoce ... io sono ancora dell'idea che non ci sia obbligo del cf altrimenti come si fa a concedere delle agevolazioni fiscali e per il caso specifico essere esonerati dall'obbligo di possedere il cf ... si paga cmq una prestazione di servizio anche in quel caso o no??? ... o si ha sempre l'obbligo o non si ha mai ... non si può essere così ondivaghi ...

Leonardo53 dice:

Dico la mia.

Fino ad ora ho letto solo risposte di assistenza ma nell'altra discussione mi pare che avevo detto che io, per essere sicuro, avrei fatto un interpello che è cosa ben diversa dall'assistanza al contribuente perchè la risposta al contribuente se la possonorimangiare, la risposta all'interpello no.

Per quanto ho sempre letto sul forum, quando si fa un interpello è il contribuente che propone la soluzione ed AdE conferma o smentisce.

Se volete fare un interpello che metta AdE con le spalle al muro dovreste fare un interpello di questo tipo:

 

Faccio parte di un condominio minimo composto da 4 condòmini e non abbiamo il codice fiscale.

Il condominio ha deciso di incaricare un artigiano di porre in opera una bacheca in legno su misura ed installarla nell'androne condominiale.

Non avendo il codice fiscale, riteniamo che si possa far fatturare la prestazione d'opera al codice fiscale di un condòmino che, non essendo sostituto d'imposta, non ha l'obbligo di operare le ritenute.

 

Io credo che se si scrive così non potranno più dare una risposta alla "Antani", come accennava cacallo e come quelle ricevute fino ad ora che non riescono ancora a dissipare dubbi.

La differenza tra l'interpello e consulenza è che nel primo si chiede l'interpretazione specifica di norma su di un caso concreto ... quindi si deve indivuduare la norma precisa e porre il quesito su quella specificando il caso concreto ... ma ci possiamo ragionare su tutti assieme e tirarne fuori qualcosa di buono prima di inviare ...

Daniele 67 dice:

come si fa a concedere delle agevolazioni fiscali e per il caso specifico essere esonerati dall'obbligo di possedere il cf ... si paga cmq una prestazione di servizio anche in quel caso o no???

Il dubbio nasce perchè per quanto riguarda le ristrutturazioni, dovendo pagare con bonifico parlante, il sostituto s'imposta è la banca e non il condominio.

Poichè nelle ristrutturazioni il condominio non è sostituto d'imposta, potrebbe anche non avere il codice fiscale.

Diverso sarebbe nell'esempio su citato di un lavoro in appalto non detraibile nel quale il condominio è sostituto d'imposta.

Io non so qual'è la risposta, ma nell'interpello da me suggerito, forse qualcosa di più chiaro si avrebbe

Leonardo53 dice:

Il dubbio nasce perchè per quanto riguarda le ristrutturazioni, dovendo pagare con bonifico parlante, il sostituto s'imposta è la banca e non il condominio.

 

Ma è proprio questo il punto che è stridente ... hanno inventato il sistema per evitare al condominio di essere sostituto d'imposta proprio per poterci inserire dentro anche il condominio minimo o cmq quelli che non hanno il cf ...

 

Ma allora perché negli anni precedenti per usufrire delle agevolazioni ci si doveva dotare di cf e poi non più??? ... c'è qualcosa che mi sfugge ...

 

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Daniele 67 dice:

Ma allora perché negli anni precedenti per usufrire delle agevolazioni ci si doveva dotare di cf e poi non più??? ... c'è qualcosa che mi sfugge ...

Forse perchè si son resi conto da soli che se il condominio non è sostituto d'imposta per altre situazioni, può fare a meno del codice fiscale.

Diciamo che potrebbe essere una semplificazione che hanno capito in ritardo, ma riferita solo alle detrazioni fiscali come quella che ora non è più necessaria la raccomandata all'Agenzia delle Entrate di Pescara, obbligatoria fino ad alcuni anni fa.

Se l'hanno capito in ritardo.... meglio tardi che mai.

Leonardo53 dice:

Forse perchè si son resi conto da soli che se il condominio non è sostituto d'imposta per altre situazioni, può fare a meno del codice fiscale.

Diciamo che potrebbe essere una semplificazione che hanno capito in ritardo, ma riferita solo alle detrazioni fiscali come quella che ora non è più necessaria la raccomandata all'Agenzia delle Entrate di Pescara, obbligatoria fino ad alcuni anni fa.

Se l'hanno capito in ritardo.... meglio tardi che mai.

Si ok ... ma il passo successivo dovrebbe essere l'esonero completo per i minimi altrimenti rimane sempre una incongruenza ...

Leonardo53 dice:

Forse perchè si son resi conto da soli che se il condominio non è sostituto d'imposta per altre situazioni, può fare a meno del codice fiscale.

Ma nell'ipotesi di C.F. obbligatorio, la cui attribuzione sarebbe quindi conseguente alla costituzione stessa del condominio e quindi precedente a qualunque altra considerazione di merito, non ci sarebbe bisogno da parte di AdE di prevedere nulla di tutto questo, semplicemente perché il codice fiscale della compagine ci dovrebbe essere sempre, senza se e senza ma, e sarebbe quindi utilizzabile senza appoggiarsi a quello di un singolo condòmino.

 

Forse mi sfugge qualcosa, ma a me pare un'enorme contraddizione non affatto risolta dalle risposte ricevute finora e riportate nella discussione.

Esmeralda dice:

Ma nell'ipotesi di C.F. obbligatorio, la cui attribuzione sarebbe quindi conseguente alla costituzione stessa del condominio e quindi precedente a qualunque altra considerazione di merito, non ci sarebbe bisogno da parte di AdE di prevedere nulla di tutto questo,

Il codice fiscale non è obbligatorio all'atto della costituzione del condominio ma solo all'atto in cui il condominio diventa sostituto d'imposta e cioè appena fa la prima spesa di cui all'art. 25 del Tuir che Daniele ha citato e che io ho evidenziato che nel corso degli anni è stato integrato e non abolito

 

Leonardo53 dice:

Il codice fiscale non è obbligatorio all'atto della costituzione del condominio ma solo all'atto in cui il condominio diventa sostituto d'imposta e cioè appena fa la prima spesa di cui all'art. 25 del Tuir che Daniele ha citato e che io ho evidenziato che nel corso degli anni è stato integrato e non abolito

 

Ok, quindi il condominio minimo non è obbligato tout court ad avere un codice fiscale, ma solo nell'eventualità testé citata. Pertanto, teoricamente parlando, un condominio che non è mai rientrato nell'ipotesi sostituto d'imposta e non ha codice fiscale, non sta commettendo nessun illecito e potrebbe benissimo continuare così, fino a quando (e se) si prospettasse la necessità. O sbaglio?

 

Modificato da Esmeralda
Errore battitura
Esmeralda dice:

O sbaglio?

No, non sbagli ma se il condominio chiama un elettricista o una ditta di pulizie o u serve una disostruzione fogne, a chi si fattura.

In teoria è così, ma la pratica, a mio avviso, è diversa.

Ad ogni modo un interpello serio risolve il problema.

Ragazzi buona serata a tutti perchè il mio cane mi obbliga ad uscire.

Buon proseguimento

....aggiungiamo che i contratti devono essere stipulati a nome del condomìnio, contratto tipico la globale fabbricati, che in un condomìnio di 6 condòmini non è affatto da sottovalutare.

Per assicurare un condominio in Italia c'è l'obbligo del codice fiscale.

Stessa cosa dicasi per il contratto di fornitura di energia elettrica, acqua........ecc.ecc.

 

Leonardo53 dice:

 di cui all'art. 25 del Tuir 

Non voglio sembrare pignolo ma è solo per non proseguire negli equivoci e fraintendimenti che ci sono stati ... si tratta dell'art. 600/73 (accertamento imposte sui redditi) mentre il TUIR che citi è il DPR 917/86 (testo unico imposte dirette) ...

 

Queste le norme che contiene il DPR 600/73 sul condominio

 

Articolo 23 - Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. In vigore dal 14 maggio 2011 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell' articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 

 

Articolo 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi In vigore dal 12 agosto 2006 - con effetto dal 1 gennaio 1982 I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.

 

Articolo 25 ter - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore. Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 - Pagina 24 In vigore dal 1 gennaio 2007 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Modificato da Daniele 67
Esmeralda dice:

Forse mi sfugge qualcosa, ma a me pare un'enorme contraddizione non affatto risolta dalle risposte ricevute finora e riportate nella discussione.

anche per me è una contraddizione, se il codice fiscale è obbligatorio deve esserlo  sempre e comunque, quindi non può esserci esonero solfo per  usufruire delle agevolazioni fiscali. 

  • Grazie 1

Nessuno, tanto meno io e l'ho anche specificato qualche post addietro, mette in dubbio che il condominio necessiti di C.F. per adempiere al suo compito di sostituto d'imposta, ma il punto in questione mi pare fosse un altro, e cioè che l'attribuzione fosse comunque e sempre obbligatoria (quindi a prescindere da ogni altra considerazione) anche per i condominii minimi. I due aspetti sono legati, ma non sono coincidenti.

Eleonora2019 dice:

Buongiorno. Sono proprietaria di un appartamento di recente costruzione situato all'interno di un contesto di 6 appartamenti ciascuno con ingresso indipendente che condividono delle parti comuni (tetto unico, area parcheggi privata, luci, ecc...). Se non sbaglio, si tratta di un condominio e quindi si applica la relativa disciplina (gli altri proprietari sostengono il contrario).

So che non è necessario avere un amministratore dato che siamo in 6 e quindi è sufficiente nominare un referente tra di noi.

In particolare volevo chiedere se è obbligatorio richiedere il codice fiscale e stipulare l'assicurazione condominiale e se sussistono altri obblighi fiscali a cui dobbiamo adempiere.

Grazie in anticipo per ogni informazione utile. 

 

Questa era la domanda posta.

A parte l'amministratore e gli obblighi conseguenti, non vedo perchè il condomìnio minimo debba rispondere a norme fiscali diverse rispetto a quelle del condomìnio non minimo. L'unica eccezione (detto e ripetuto) è relativa alle manutenzioni straordinarie, in assenza di amministratore.

Dobbiamo porci la questione per un condomìnio che abbia piu' di otto condòmini, con l'amministratore interno che non percepisce compenso, le pulizie fatte a turno dai condòmini che si occupano anche della manutenzione del giardino, tutto gratuitamente: se vi chiedessero devo avere il codice fiscale? Risposta?

Ripeto, se volete stipulare contratti per utenze delle parti comuni o l'assicurazione, dovete avere il codice fiscale; quindi perchè non considerarlo d'obbligo?

 

Non ripeto piu' oltre.

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