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Dolores Panìco

Disponibile mini-guida "Bonus mobili ed elettrodomestici"

Buonasera.

Non mi è ben chiaro se la cifra di €10.000 massimo è quella detraibile, cioè il 50% di 20.000 € spesi, o è riferita ad una spesa di questo importo, per la quale si può detrarre la metà, cioè 5000€'

Buonasera.

Non mi è ben chiaro se la cifra di €10.000 massimo è quella detraibile, cioè il 50% di 20.000 € spesi, o è riferita ad una spesa di questo importo, per la quale si può detrarre la metà, cioè 5000€'

La seconda che hai detto, cioè tetto massimo di spesa 10.000 euro su cui calcolare il 50%, per cui si potrà beneficiare di un risparmio fino a 5.000 euro.

Condivido una riflessione, già presentata su un'altra discussione, alla quale non ho però ricevuto finora riscontro.

Il dubbio mi sembra piuttosto pertinente e confido nei vostri commenti.

 

La Circolare AdE n. 29/E del 18 settembre 2013 riporta letteralmente:

 

3. ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.”.

3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione

In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie

precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

 

 

Gli stessi presupposti sono confermati anche nella nuova mini-guida "Bonus mobili ed elettrodomestici".

 

Ho tuttavia individuato una diversità tra i presupposti di legge e quelli in circolare.

 

Ripercorrendo le disposizioni di legge...

 

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Art. 16, comma 2

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Art. 16, comma 1

All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Art. 11, comma 1

Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Art. 16-bis, comma 1

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

 

Come potete vedere la legge consente l'agevolazione su varie fattispecie, dalla lettera A alla lettera L, mentre la circolare e la mini-guida vogliono quale presupposto per la detrazione solamente interventi edilizi riconducibili alle lettere dalla A alla C.

 

Quanto sopra salvo mio errore.

Saluti!

Grazie. E se, nel corso di quest'anno, avessi avuto come condomino spese per lavori condominiali e poi, nell'ambito dello stesso edificio, spese per lavori privati, le due spese si sommano concorrendo al tetto massimo di 96000 o si tratta di due cose distinte, per cui posso detrarre per ognuna, fino a 48000+48000 ?

Grazie. E se, nel corso di quest'anno, avessi avuto come condomino spese per lavori condominiali e poi, nell'ambito dello stesso edificio, spese per lavori privati, le due spese si sommano concorrendo al tetto massimo di 96000 o si tratta di due cose distinte, per cui posso detrarre per ognuna, fino a 48000+48000 ?

Sono due detrazioni distinte (ovviamente si potrà detrarre annualmente la quota spettante fino a concorrenza Irpef dovuta per l'anno in questione, non essendo ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta).

Scusate l'ignoranza ma mi sfuggono le definizioni di "ristrutturazione edilizia", "restaurazione" etc...

 

Per capirci...

Sto acquistando un immobile e vorrei fare alcuni piccoli lavori alla cucina: chiudere una porta ed aprirne un'altra su una parete diversa, cambiare pavimento e piastrelle e sostituire un termosifone (magari spostare gli scarichi ma non ne siamo ancora certi). Posso usufruire del bonus?

Nel caso di risposta positiva, il bonus mobili è relativo al solo mobilio della cucina (unica stanza che subisce dei lavori) o vale anche per il mobilio delle altre stanze?

 

Per la mia tipologia di intervento dovrei presentare la DIA?

 

Perdonate le mille domande ma più mi documento più aumenta la confusione.

Scusate l'ignoranza ma mi sfuggono le definizioni di "ristrutturazione edilizia", "restaurazione" etc...

 

Per capirci...

Sto acquistando un immobile e vorrei fare alcuni piccoli lavori alla cucina: chiudere una porta ed aprirne un'altra su una parete diversa, cambiare pavimento e piastrelle e sostituire un termosifone (magari spostare gli scarichi ma non ne siamo ancora certi). Posso usufruire del bonus?

Nel caso di risposta positiva, il bonus mobili è relativo al solo mobilio della cucina (unica stanza che subisce dei lavori) o vale anche per il mobilio delle altre stanze?

 

Per la mia tipologia di intervento dovrei presentare la DIA?

 

Perdonate le mille domande ma più mi documento più aumenta la confusione.

 

 

Le definizioni degli interventi edilizi le trovi all'art. 3 del DPR 380/2001 (testo unico dell'edilizia).

Tra questi c'è la "manutenzione ordinaria", la "manutenzione straordinaria", la "ristrutturazioni edilizia", ecc.

Link: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003

 

Quando invece senti parlare di agevolazioni fiscali per le "ristrutturazioni edilizie" non devi limitarti ad uno del casi suddetti, ma devi pensare ad un uso atecnico della definizione. La guida fiscale dell'Agenzia delle entrate spiega bene come poter fruire della detrazione per tutta una serie di interventi edilizi che vegono chiamati brutalmente per semplicità interventi di "ristrutturazioni edilizia", pur essendo qualificabili diversamente in base alle definizioni di cui al DPR 380/2001.

Link:

 

Per quel che riguarda il bonus mobili, ti invito caldamente a fare riferimento alla mini-guida presentata con questa discussione.

 

Tuttavia, come nel mio precedente intervento ho cercato di evidenziare (ma nessuno finora ha raccolto la provocazione), sospetto che l'Agenzia delle entrate non abbia interpretato bene la norma, oppure non abbia motivato l'interpretazione data. L'effetto (se ho ragione) è di limitare la lista degli interventi che costituiscono presupposto per il bonus-mobili ad una minuta selezione.

 

Nel tuo caso la DIA non mia pare pertinente.

Al massimo una CILA.

 

Sul discorso stanze ti dico come la penso.

Non ho letto che puoi fare i mobili della cucina solo se ristrutturi la cucina.

Non ho letto che puoi fare i mobili del soggiorno solo se ristrutturi il soggiorno.

Piuttosto ho letto: "...acquisto di mobili ...finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione".

Io prenderei in considerazione l'unità immobiliare nel suo complesso.

 

 

Ciao!

 

Sul discorso stanze ti dico come la penso.

Non ho letto che puoi fare i mobili della cucina solo se ristrutturi la cucina.

Non ho letto che puoi fare i mobili del soggiorno solo se ristrutturi il soggiorno.

Piuttosto ho letto: "...acquisto di mobili ...finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione".

Io prenderei in considerazione l'unità immobiliare nel suo complesso.

 

 

Ciao!

Non è esattamente così. La circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha specificato che è infatti possibile usufruire del bonus mobili anche se questi andranno sistemati in una stanza non ristrutturata. La stanza deve però essere all'interno dell'immobile che ha subito un intervento di ristrutturazione edilizia. E’ possibile quindi ristrutturare un ambiente e comprare i mobili per un altro.

salve a tutti

 

non mi è chiaro se anche i lampadari sono detraibili o meno. grazie a chi risponderà

 

saluti

salve a tutti

 

non mi è chiaro se anche i lampadari sono detraibili o meno. grazie a chi risponderà

 

saluti

La circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha specificato che "Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze,

nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un

necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione".

avevo letto la circolare e infatti il dubbio e sui criteri per stabilire se un apparecchio di illuminazione è "necessario complemento" all'arredo dell'immobile? non vorrei che con questa frase vogliano limitare la detrazione solo a quegli apparecchi che si "poggiano" sull'arredamento

salve, mi chiedo se dovessi acquistare una cucina per mia figlia che sta ristrutturando casa, quindi un mio regalo, potrò portarla io in detrazione,visto che lei non ha un importo alto di irpef da portare in detrazione.

grazie

salve, mi chiedo se dovessi acquistare una cucina per mia figlia che sta ristrutturando casa, quindi un mio regalo, potrò portarla io in detrazione,visto che lei non ha un importo alto di irpef da portare in detrazione.

grazie

Mi spiace, la risposta è negativa.

Dolores ho bisogno di te!!!!

Scrivo qui così, parlando della stessa detrazione, ma riferita al 2009, la cosa potrebbe tornare utile in futuro (non si sa mai).

Scusami in anticipo se ti disturbo per una mini consulenza personale ma che come dicevo potrebbe interessare un pò a tutti.

Ti espongo i fatti:

sabato mattina ho ricevuto un avviso dell'agenzia delle entrate, o meglio l'esito di un controllo formale (ho ricevuto direttamente questo) relativo al 730/2011, anno d'imposta 2010.

Il risultato, secondo loro è il seguente (riporto testuale):

DICHIARANTE: è stata rettificata la detrazione per acquisto mobili, TV,computer,elettrodomestici in quanto l'importo della rata indicata nel rigo E37, colonna 4, del modello di dichiarazione non è congruente con l'importo della rata precedente, relativa all'anno d'imposta 2009.

Visto ciò sono andato a prendermi i due 730 e, come ricordavo, l'importo riportato nel rigo E37, colonna 4, sia nel 730 del 2010 che in quello del 2011 è perfettamente identico, come previsto da istruzioni, ovvero, nel mio caso, 9800 euro.

Loro hanno annullato per il 2011 tale importo, chiedendomi il rimborso di 392 euro più sanzioni e interessi.

Ora: che devo mandargli, come documenti, per fargli notare che si sono sbagliati? Posso mai mandargli le fotocopie dei 730? Mi sembra di prenderli in giro!!!

Cosa consigli di fare?

Ti ringrazio tanto e scusami ancora se ti ho disturbato.

Dolores ho bisogno di te!!!!

Scrivo qui così, parlando della stessa detrazione, ma riferita al 2009, la cosa potrebbe tornare utile in futuro (non si sa mai).

Scusami in anticipo se ti disturbo per una mini consulenza personale ma che come dicevo potrebbe interessare un pò a tutti.

Ti espongo i fatti:

sabato mattina ho ricevuto un avviso dell'agenzia delle entrate, o meglio l'esito di un controllo formale (ho ricevuto direttamente questo) relativo al 730/2011, anno d'imposta 2010.

Il risultato, secondo loro è il seguente (riporto testuale):

DICHIARANTE: è stata rettificata la detrazione per acquisto mobili, TV,computer,elettrodomestici in quanto l'importo della rata indicata nel rigo E37, colonna 4, del modello di dichiarazione non è congruente con l'importo della rata precedente, relativa all'anno d'imposta 2009.

Visto ciò sono andato a prendermi i due 730 e, come ricordavo, l'importo riportato nel rigo E37, colonna 4, sia nel 730 del 2010 che in quello del 2011 è perfettamente identico, come previsto da istruzioni, ovvero, nel mio caso, 9800 euro.

Loro hanno annullato per il 2011 tale importo, chiedendomi il rimborso di 392 euro più sanzioni e interessi.

Ora: che devo mandargli, come documenti, per fargli notare che si sono sbagliati? Posso mai mandargli le fotocopie dei 730? Mi sembra di prenderli in giro!!!

Cosa consigli di fare?

Ti ringrazio tanto e scusami ancora se ti ho disturbato.

Non ti sono stati richiesti altri documenti, per cui solo attraverso la presentazione dei 730 in tuo possesso puoi dimostrare di non riconoscere la validità della comunicazione, ovvero che ritieni sia sbagliata. Prova se riesci a risolvere tramite il canale di assistenza Civis.

 

Saluti

​dolly

Chiedo scusa per l'ignoranza , ma l'aquisto di un arredo bagno completo con lavabo integrato , a che aliquota iva lo devo considerare ?

Chiedo scusa per l'ignoranza , ma l'aquisto di un arredo bagno completo con lavabo integrato , a che aliquota iva lo devo considerare ?

ti è stato già riposto qua

--link_rimosso--

ok grazie , pensavo che per i mobili da bagno ci fosse differenza fra lavabo e altri mobili , chiedo scusa

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