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Luigi-

Compenso amministratore in prorogatio - rimasto in prorogatio

Buongiorno Utenti del forum,

ho un quesito:

Io mi sono dimesso a gennaio come amministratore di un condominio; adesso a maggio è stato nominato il nuovo amministratore. L'amministratore dimissionario (cioè io) che rimane in prorogatio ha diritto ad avere il compenso in proporzione per il periodo in cui è rimasto in prorogatio?

 

Grazie

Buongiorno Utenti del forum,

ho un quesito:

Io mi sono dimesso a gennaio come amministratore di un condominio; adesso a maggio è stato nominato il nuovo amministratore. L'amministratore dimissionario (cioè io) che rimane in prorogatio ha diritto ad avere il compenso in proporzione per il periodo in cui è rimasto in prorogatio?

 

Grazie

Se l'amministratore non era stato nominato seduta stante al momento delle tue dimissioni, hai diritto del compenso sino alla nomina del successore

Certamente, in fondo hai "lavorato" ancora per il condominio sino a quando è stato nominato il tuo successore, o desideri rinunciare volontariamente al tuo giusto compenso?

Se l'amministratore non era stato nominato seduta stante al momento delle tue dimissioni, hai diritto del compenso sino alla nomina del successore

buongiorno a tutti. Tullio sulla base di quale norma affermi quanto sopra. Con l'entrata in vigore della riforma sembra che l'amministratore in prorogatio non abbia diritto ad alcun ulteriore compenso (art. 1129 ).

 

sono un amministratore e mi sembra strano che si debba lavorare, sia pure in regime di prorogatio, gratis...

 

mi date delucidazioni.. grazie

Mi sembra che interpreti in modo non corretto l' art 1129 . Detto articolo non dice che l' amministratore in prorogato lavora senza compenso .

Mi sembra che interpreti in modo non corretto l' art 1129 . Detto articolo non dice che l' amministratore in prorogato lavora senza compenso .

Esatto anche perché il sig. gratis.... è morto da un pezzo....

sono un amministratore e mi sembra strano che si debba lavorare, sia pure in regime di prorogatio, gratis...
Anche a me sembra strano
Infatti non lo ha detto nessuno e una interpretazione (sbagliata) di Giulio 2000, per questo ti chiedeva delucidazioni.
L'ho capito che chiedeva delucidazioni, ma dato che non è scritto da nessuna parte che l'amministratore in proroga deve lavorare a gratis, non è possibile fornirle.

Per cui l'amministratore rimane in carica con lo stesso compenso precedentemente accordato, altrimenti sarebbe troppo comodo per noi condomini, perchè sarebbe sufficiente non riconfermare l'amministratore per non pagarlo

L'ho capito che chiedeva delucidazioni, ma dato che non è scritto da nessuna parte che l'amministratore in proroga deve lavorare a gratis, non è possibile fornirle.

OK!!!!!!!!!!

Ciao

allora come si deve interpretare il paragrafo dell'articolo 1129 in cui è scritto: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso..... e ad eseguire le attività urgenti... senza diitto ad ulteriori compensi"?

 

si tratta di capire quando cessa l'incarico?

 

se, ad esempio come nel mio caso, dopo due anni dall'elezione, l'amministratore non viene riconfermato perchè non ragginge i 500 millesimi, e al contempo nessun altro amministratore li raggiunge.. l'incarico e cessato? si o no?

grazie

allora come si deve interpretare il paragrafo dell'articolo 1129 in cui è scritto: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso..... e ad eseguire le attività urgenti... senza diitto ad ulteriori compensi"?

 

si tratta di capire quando cessa l'incarico?

 

se, ad esempio come nel mio caso, dopo due anni dall'elezione, l'amministratore non viene riconfermato perchè non ragginge i 500 millesimi, e al contempo nessun altro amministratore li raggiunge.. l'incarico e cessato? si o no?

grazie

l'incarico cessa quando viene nominato un nuovo amministratore che prende il posto del precedente ed in questo caso il vecchio amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso..... e ad eseguire le attività urgenti... senza diitto ad ulteriori compensi.

allora come si deve interpretare il paragrafo dell'articolo 1129 in cui è scritto: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso..... e ad eseguire le attività urgenti... senza diitto ad ulteriori compensi"?

 

si tratta di capire quando cessa l'incarico?

LA MIA OPINIONE:

La cessazione dell'incarico può avvenire

 

1) Quando viene eletto un nuovo amministratore

2) Quando l'amministratore viene revocato dall'autorità giudiziaria

3) Quando c'è una delibera di revoca assembleare in cui l'assemblea rinuncia al "prorogatio imperii" ed indica la persona alla quale l'amministratore revocato deve effettuare il passaggio di consegne

4) Quando viene a mancare uno dei requisiti a-b-c-d-e dell'art. 71-bis

 

A supporto del punto 3):

L’amministratore a fine mandato, o a seguito di revoca da parte dell’assemblea, rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore.

Questo principio generale, non trova applicazione qualora vi sia una delibera condominiale o una norma del regolamento condominiale, che esprimano una diversa e contraria volontà dell’assemblea; in tal caso l’amministratore non potrà, neanche in via provvisoria, continuare nel suo mandato.

La Suprema Corte precisa inoltre che, la scadenza del mandato dell’amministratore o la sua revoca, senza che l’assemblea provveda a nominarne un altro, comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge.

(Cassazione N° 15858 del 12/11/02)

 

A supporto del punto 4)

Art. 71-bis

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

... se, ad esempio come nel mio caso, dopo due anni dall'elezione, l'amministratore non viene riconfermato perchè non ragginge i 500 millesimi, e al contempo nessun altro amministratore li raggiunge.. l'incarico e cessato? si o no?

grazie

L'incarico prosegue sino a che i condomini non si decidono a nominare un sostituto (oppure lui se dimissionario non si rivolge all'A.G.), oppure a riconfermare l'amministratore in proroga.

 

Non puoi dare la responsabilità all'amministratore e non corrispondere un compenso se i condomini non si decidono, sarebbe troppo comodo, sai quanti stabili nel nostro paese adotterebbero tale sistema pur di non pagare l'amministratore? Azzardo una risposta "quasi tutti (per non dire tutti)"

Buongiorno Utenti del forum,

ho un quesito:

Io mi sono dimesso a gennaio come amministratore di un condominio; adesso a maggio è stato nominato il nuovo amministratore. L'amministratore dimissionario (cioè io) che rimane in prorogatio ha diritto ad avere il compenso in proporzione per il periodo in cui è rimasto in prorogatio?

 

Grazie

Se hai fatto qualcosa è giusto pretendere il compenso, il problema è un altro, se non hai fatto niente lo dovrà fare chi ti ha sostituito, in tal caso fai il mea culpa e rinuncia.

Il mandatario ha diritto al compenso se esegue i lavori attribuitogli dal mandante, purtroppo in molti casi come il tuo, prima di scappare mettono le mani nel sacco indipendentemente da quello che hanno fatto/non fatto, questa è la prassi, ritardano le consegne per appropriarsi delle rate versate dai condomini ... e il condominio paga successivamente per quello non fatto, anche con migliaia di €, la forca in piazza purtoppo è in disuso e la giustizia è pigra e costosa, si rinuncia di rincorrere il ladro ...

LA MIA OPINIONE:

La cessazione dell'incarico può avvenire

 

1) Quando viene eletto un nuovo amministratore

2) Quando l'amministratore viene revocato dall'autorità giudiziaria

3) Quando c'è una delibera di revoca assembleare in cui l'assemblea rinuncia al "prorogatio imperii" ed indica la persona alla quale l'amministratore revocato deve effettuare il passaggio di consegne

4) Quando viene a mancare uno dei requisiti a-b-c-d-e dell'art. 71-bis

 

A supporto del punto 3):

L’amministratore a fine mandato, o a seguito di revoca da parte dell’assemblea, rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore.

Questo principio generale, non trova applicazione qualora vi sia una delibera condominiale o una norma del regolamento condominiale, che esprimano una diversa e contraria volontà dell’assemblea; in tal caso l’amministratore non potrà, neanche in via provvisoria, continuare nel suo mandato.

La Suprema Corte precisa inoltre che, la scadenza del mandato dell’amministratore o la sua revoca, senza che l’assemblea provveda a nominarne un altro, comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge.

(Cassazione N° 15858 del 12/11/02)

 

A supporto del punto 4)

Art. 71-bis

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

giusto, in tutti quei casi in cui cioè non si applica la prorogatio imperii, quindi, personalmente, aggiungerei anche un punto 5) dimissioni o revoca nei condominii dove non c'è l' obbligo dell' amministratore (perché in tali ipotesi l' amministratore non può fare ricorso al Tribunale per la nomina giudiziale).

Come principio generale, spetta invece il compenso all' amministratore sino alla nomina di un nuovo e diverso soggetto, perché il condominio non può rimanere sempre amministratore e rapporto di mandato si presume svolto a titolo oneroso e inoltre perché è da quel momento che scatta l' obbligo di effettuare le consegne (altrimenti se l' amministratore è dimissionario puro e semplice a chi fa le consegne ?)

E' vero che in un contratto di mandato c.d. "ordinario" la rinuncia o la revoca comportano la cessazione immediata dell' incarico, ma le norme del codice civile (artt. 1703 e ss.) vanno necessariamente raccordate e rese compatibili con la specificità del condominio.

... personalmente, aggiungerei anche un punto 5) dimissioni o revoca nei condominii dove non c'è l' obbligo dell' amministratore (perché in tali ipotesi l' amministratore non può fare ricorso al Tribunale per la nomina giudiziale)...

Giusto, condivido anche questo punto

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