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Voto in assemblea da parte dei comproprietari

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Se i due coniugi separati comproprietari di un'unità immobiliare partecipano all'assemblea, a cura del presidente va chiesto e va verbalizzato chi è dei due il rappresentante per le manifestazioni di voto? E' un rappresentante che si decide di volta in volta? E nel caso i due non abbiano designato il rappresentante?

I comproprietari decidono tra loro il rappresentante, che può anche essere diverso da un'assemblea ad un'altra. Il rappresentante ha diritto di parola e di voto, e il suo voto rappresenta appunto la volontà della pluralità dei comproprietari.

Se non trovano accordo tra loro il presidente dell'assemblea estrae il rappresentante a sorte. Il nome del rappresentante viene indicato nel verbale di assemblea.

 

I comproprietari possono anche delegare un terzo, esterno alla compagine dei comproprietari. In tal caso la delega dovrà essere firmata da tutti i comproprietari e il delegato avrà la responsabilità del voto come previsto dall'art. 67 disp att cc

Se i due coniugi separati comproprietari di un'unità immobiliare partecipano all'assemblea, a cura del presidente va chiesto e va verbalizzato chi è dei due il rappresentante per le manifestazioni di voto? E' un rappresentante che si decide di volta in volta? E nel caso i due non abbiano designato il rappresentante?
In caso i due non designano il rappresentante e si presentino in assemblea entrambi, il Presidente dovrà chiedere a loro chi dovrà partecipare e votare all'assemblea e dovranno essere loro a decidere, ovvero il Presidente non può più prendere l'iniziativa ed estrarre a sorte, quel procedimento è stato cancellato con la nuova Legge 220 del 2012 entrata in vigore al 18.06.2013

Nel caso di empasse è l'unico modo per non ingolfare i lavori dell'assemblea. Non c'è altra soluzione e non vedo nessuna ragione per affermare che sia un procedimento illegittimo.

E' un procedimento illegittimo perche' la legge non da più detta facolta' al presidente , sara' legittimo solo se tutti i comproprietari accettano ovvero riconoscono nel corteggiatore il loro rappresentante .

E' un procedimento illegittimo perche' la legge non da più detta facolta' al presidente , sara' legittimo solo se tutti i comproprietari accettano ovvero riconoscono nel corteggiatore il loro rappresentante .
Infatti sono d'accordo, il Presidente di sua iniziativa non può più sorteggiare, in quanto la modifica del Codice Civile avvenuto con la Legge 220/12 ha cancellato quella facoltà, ma potrà effettuare il sorteggio, non essendo vietato, se tutti i comproprietari presenti saranno d'accordo.

In caso di più di due comproprietari si decide ex art. 1106 cc, ovvero a maggioranza. In caso di disaccordo perenne decide l'AG.

Il comproprietario escluso deve lasciare l'assemblea, salvo quest'ultima gli consenta all'unanimità di restare.

Quindi, nel caso di specie, se non si mettono d'accordo i due ex coniugi comproprietari e non volessero (per ovvi motivi di competizione) concedere all'altro di rappresentarlo nè consentire un sorteggio, un amministratore cose dovrebbe fare? Non considerarli ai fini dei quorum e non farli votare? Naturalmente non può impedire la libera espressione del voto... e quindi?

Ma naturalmente si tira la monetina ... non c'è altro da fare, con o senza consenso degli interessati. La norma non lo prevede più "esplicitamente" ma non lo vieta.

Non è materia dell'amministratore in assemblea. Se interpellato e ne ha voglia, può fornire il suo punto di vista, ma doveri non ne ha.

Bene ... allora riformulo la domanda. Il presidente che fa?
Se i comproprietari non si mettono d'accordo, il presidente scriverà sul verbale che non essendoci un accordo a norma dell'art. 1106 cc, non viene soddisfatta la designazione e nessuno sarà il rappresentante per quell'u.i.

Dacc art. 67

...

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. ...

Come sopra: illustra le modalità di scelta del rappresentante e sollecita una decisione. In caso volesse spingersi oltre, effettua l'estrazione, ma solo col consenso degli interessati che verbalizzerà a dovere.

In caso non voglia farlo e i compr. non si decidono gli chiede di lasciare l'assemblea. Se non lo fanno chiude l'assemblea, o invita la stessa a cercarsi un altro presidente qualora venisse accusato di essere troppo rompiscatole.

Quindi, nel caso di specie, se non si mettono d'accordo i due ex coniugi comproprietari e non volessero (per ovvi motivi di competizione) concedere all'altro di rappresentarlo nè consentire un sorteggio, un amministratore cose dovrebbe fare? Non considerarli ai fini dei quorum e non farli votare? Naturalmente non può impedire la libera espressione del voto... e quindi?

Ma naturalmente si tira la monetina ... non c'è altro da fare, con o senza consenso degli interessati. La norma non lo prevede più "esplicitamente" ma non lo vieta.

il problema e' che il presidente non e' piu' legittimato a fare il sorteggio ,difatti non e' vietato difatti non e' illegale provvedere tramite sorteggio ma serve il consenso dei comprorietari .

 

il vecchio art 67 prevedeva il sorteggio ,anzi legittimava il presidente nel caso di disaccordo .

 

Art. 67

. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.

[iI]. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

[iII]. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

[iV]. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario

nuovo Art. 67 D.A.C.C.

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

 

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo

rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

 

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

 

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

 

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

 

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

 

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario

 

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale

 

nel nuovo articolo il presidente non ha piu'la legittimita' di provvedere tramite sorteggio .

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