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Tutela della minoranza nella ripartizione lavori straordinari

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Salve a tutti, il caso che vi sottopongo è complesso e cercherò di semplificarne la descrizione.

 

Il condominio di cui faccio parte è composto da due scale di cui una di circa 800 millesimi (scala-A), l'altra 200 (scala-B). Il condominio ha circa 40 anni e versa in cattivo stato di manutenzione: ha subito recentemente ristrutturazioni straordinarie per cifre molto consistenti e altre sono necessarie.

 

Nel corso degli anni la scala-A ha sempre fatto in modo che la precedenza fosse data alla ristrutturazione della propria parte di fabbricato, con una ripartizione delle spese secondo criteri che, per brevità, definirei "normali" e corretti, secondo i quali anche la scala-B era chiamata a contribuire secondo i millesimi generali per opere quali risanamento di pilastri, travi, ecc.

La situazione attuale è di una evidente disparità di manutenzione del fabbricato, con la scala-A ristrutturata e ben tenuta e l'altra talmente degradata da essere a rischio crollo.

Oltre al danno, ecco che arriva la beffa.

 

Arrivati al punto di dover deliberare i lavori per la Scala-B, i condomini della Scala-A, coalizzati compatti nel non voler spendere denaro per la Scala-B, intenderebbero far approvare a maggioranza un criterio di riparto delle spese nuovo rispetto ai precedenti (sorvolo sui dettagli), ma sostanzialmente architettato ad arte in modo da addebitare interamente alla Scala-B il costo di questi lavori, che, come dicevo, sono analoghi a quelli già effettuati sulla Scala-A e per i quali i condomini della Scala-B hanno sempre contribuito, sulla base di un criterio di riparto consolidato. Giusto per farvi capire la situazione, non intendono pagare neanche per il risanamento di pilastri e travi.

La proposta di nuovo riparto avanzata dalla maggioranza è in disaccordo con l'amministratore e con due pareri legali super-partes, oltre che evidentemente al buon senso e allo spirito di vita condominiale, ma alla prossima assemblea sarà probabilmente messo a votazione a maggioranza ed approvato.

 

Vorrei da voi un consiglio su cosa può fare la Scala-B per tutelarsi in questa situazione, soprattutto in termine di azioni o argomentazioni da portare in assemblea per bloccate tale votazione, ovvero per evitare la conseguente impugnazione della delibera con causa legale.

Il criterio di suddivisione delle spese va approvato all'unanimità, la maggioranza non può imporre il proprio potere in danno della minoranza.

Una delibera presa senza tenere in considerazione quanto sopra è nulla e può essere impugnata in qualsiasi momento dal condomino astenuto, assente o dissenziente.

  • Confuso 1

Fabrizio, in aggiunta alla tua risposta, preciso che:

 

- per quanto sembri strano, non esiste un regolamento condominiale e quindi tanto meno un criterio di riparto spese sul quale basarsi, se non i criteri adottati per i precedenti lavori e ovviamente le leggi vigenti, che però sappiamo bene non essere oggettive

 

- per la situazione che si è creata, ritengo che nessun criterio di riparto possa avere l'unanimità

 

Come si sblocca questa situazione?

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