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giorgio50

Spese rifacimento frontalino

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Nel mio condominio la parte frontale di un terrazzo aggettante (tutti gli appartamenti hanno ampi terrazzi) evidenzia un progressivo distacco dell'intonaco che, probabilmente, potrebbe determinare anche la caduta di qualche frammento nella parte bassa frontale dello stesso terrazzo.

L'amministratore, a suo tempo interessato, se l'era cavata affermando che fintantoche' non ci sono rischi per terzi e/o condomini sottostanti si poteva tirare avanti..."poi si vedra"... Essendosi accentuato il fenomeno, l'amministratore e' stato interessato con apposita raccomandata r.r..

Faccio presente che il proprietario dell'appartamento ha una polizza responsabilita' civile verso terzi.

 

Vorrei sapere, alla luce delle divergenti sentenze sull'argomento, su chi deve gravare il rifacimento del frontalino che, tengo a precisare, pur non presentando fregi e/o decorazioni, assume una funzione importante ai fini del decoro e dell'aspetto estetico della facciata del palazzo (alla luce della superficie consistente del frontalino che e' un vero e proprio parapetto e dell'entita' del distacco dell'intonaco).

A maggior precisazione, faccio presente che il terrazzo e' collegato con tre "colonne" (inserite nel contesto della costruzione) al terrazzo sovrastante e analogamente lo e' quello sottostante; in pratica il terrazzo non ha una vera e propria "autonomia statica e non e' completamente avulso dai balconi sovrastanti e sottostanti", da poterlo considerare aggettante in senso stretto (?).

 

Infine vorrei sapere se l'amministratore viene in qualche modo ad essere responsabile in merito a danni derivanti a cose/persone dal distacco di frammenti dell'intonaco e le azioni opportune da intraprendere.

 

Vi ringrazio anticipatamente per i contributi che spero potrete darmi.

premesso che bisognerebbe vedere i balconi ..

 

1) il decoro lo decide il giudice, perché se rimesso al libero arbitrio delle parti sarebbe il caos

 

2) se come dici tu il frontalino non è condominiale (non ha fregi ne si inserisce nel prospetto) dovrebbe essere di competenza del proprietario del balcone sistemarlo

 

lui che dice? se ne infischia?

Le spese per i balconi aggettanti

Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576

La Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.

Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani.

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Balconi

Cass. 28/11/92 n. 12792

Il RIVESTIMENTO e gli elementi DECORATIVI del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti.

Intanto mettete in mora il proprietario dell'immobile.

Poi fate un'assemblea,parlate invece di passare un pomeriggio a leggere una sentenza che nel vostro caso comunque non fa stato.

L'unica cosa che dovete sapere è che privato o condominiale,decoro o non decoro,il condominio,cioè voi tutti,amministratore compreso,avete una responsabilità oggettiva se qualcuno subisce un danno,una responsabilità severa e solidale,per colpa in vigilando.

Per cui prima cosa rimuovete il pericolo anche spicconando.

poi ragionate in assemblea a chi compete.

Se qualche pezzo di travertino si stacca e fa male a qualcuno altro che balcone aggettante o non aggettante.

Se avessi usato il tasto "Trova" in alto a sinistra nella pagina avresti trovato centinaia di discussioni che hanno già ampiamente trattato il tuo argomento con dovizia di risposte e precisi riferimenti, ecco qui:

 

https://www.condominioweb.com/forum/search/?searchid=616981

 

Se ti servono ulteriori sentenze di Cassazione, le trovi al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/BalconiProprieta.htm

 

Se vuoi precise sentenze sul rispetto del decoro architettonico dell'edificio condominiale, collegati al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/DecoroArchit.htm

Intanto mettete in mora il proprietario dell'immobile.

Poi fate un'assemblea,parlate invece di passare un pomeriggio a leggere una sentenza che nel vostro caso comunque non fa stato.

L'unica cosa che dovete sapere è che privato o condominiale,decoro o non decoro,il condominio,cioè voi tutti,amministratore compreso,avete una responsabilità oggettiva se qualcuno subisce un danno,una responsabilità severa e solidale,per colpa in vigilando.

Per cui prima cosa rimuovete il pericolo anche spicconando.

poi ragionate in assemblea a chi compete.

Se qualche pezzo di travertino si stacca e fa male a qualcuno altro che balcone aggettante o non aggettante.

 

vedo che dei danni cagionati a terzi ne risponde il condominio..ma bisogna vedere a causa di chi..

 

se il balcone è di proprietà esclusiva dei condomini e non è un bene comune, ne risponde il proprietario..

 

non tutte le responsabilità in tema di condominio son per forza solidali

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