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Mariastella89

Sostituzione colonna fecale in amianto in un muro perimetrale

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Scusate se come primo reply mi presento con una richiesta, ma volevo essere chiarita su un dilemma, visto sono settimane di riunioni di condominio che ancora non se ne viene a capo.

 

Dovendo sostituire una intera colonna fecale-pluviale in amianto, murata in un muro perimetrale di un palazzo dei primi del 900, la cui stabilità è stata più volte sollecitata da numerosi interventi, volevo conoscere come deve essere ripartita la spesa che i condomini devono sostenere per la sostituzione del tubo, lo smaltimento dell'eternit e il ripristino degli appartamenti attraversati dalla suddetta.

 

Devono partecipare solo i condomini della verticale interessata dall'attraversamento della colonna? Anche per lo smaltimento dell'amianto e i ripristini dei vari appartamenti, o essendo un muro perimetrale deve contribuire l'intero condominio e in che parte e che modalità?

 

Grazie se mi risponderete.

Art. 1123 c.c. III comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Però secondo l'articolo 1117...

 

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.

 

Quindi i lavori interessando un muro perimetrale non devono coinvolgere tutti i condomini? Su un sito concorrente ho trovato questo pezzo che penso sia il nostro caso :

 

In ordine, pertanto, alla ripartizione delle spese per la manutenzione, conservazione o ristrutturazione dei muri perimetrali così definiti, si segue il criterio stabilito dall'art. 1123, 1 comma, c.c., con la partecipazione di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote di proprietà.

 

Ovviamente non mi riferisco ai costi della sosituzione della colonna, ma alla muratura e ripristino, sull'amianto poi non so bene come andrebbe ripartito.

Voi non dovete manutenzionare il muro perimetrale bensì la colonna fecale, cosa ben diversa, alla quale sono allacciati alcuni condòmini.

Se poi la fecale convoglia acque meteoriche, come sembra, il discorso potrebbe essere diverso.

Si, il muro deve essere intaccato e anche in maniera consistente in quanto la colonna è murata, come scritto prima, all'interno di esso.

 

E il muro non solo è perimetrale del nostro condominio, ma anche di un edificio attiguo.

 

Inoltre la colonna raccoglie le acque piovane dal terrazzino che sovrasta tale verticale.

Quello che tu chiami terrazzino è un lastrico solare, un balcone, una terrazza a livello e chi ne è il proprietario?

È una terrazza a livello, non è condominiale, ma appartiene al condomino dell'ultimo piano.

 

La colonna raccoglie sia le acque piovane che le acque scure provenienti dalle varie brache d'innesto dei singoli appartamenti.

 

Ma il muro perimetrale quindi incide o meno sulla ripartizione dei costi?

 

Scusa se sto abusando della tua disponibilità.

Giovan i ti ha risposto orrettamente.

La sostituzione va ripartita fra tutti coloro che ne fanno uso in bse ai millesimi di proprietà.

 

Direi che se il proprietario del terrazzo fa uso anche come scarico fecale diventa ininfluente la questione meteorica....pagherà in base ai millesimi

Ora non vorrei essere scortese, ma a me non interessava tanto la questione dello scarico del terrazzo, ma del muro.

 

Come citavo:

i muri perimetrali in cemento armato (c.d. pannelli di rivestimento o riempimento) delimitanti un edificio rispetto all'altro costruito in aderenza, appartengono a tutti i comproprietari del suolo, poiché costruiti su suolo comune e costituenti, perciò, un elemento strutturale dell'immobile di cui beneficiano tutti i condomini (Cass. n. 23453/2004; 2773/1992).

In ordine, pertanto, alla ripartizione delle spese per la manutenzione, conservazione o ristrutturazione dei muri perimetrali così definiti, si segue il criterio stabilito dall'art. 1123, 1 comma, c.c., con la partecipazione di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote di proprietà.

E come avevo risposto al signor Giovanni, la colonna è murata dentro, quindi a me interessava soprattutto la ripartizioni dei costi che conseguono ai danni che si faranno al muro perimetrale. Contando anche che il palazzo è un edificio abbastanza vecchio e i danni potrebbero causare problemi di stabilità, come gia accertato in altri casi.

Non vorrei essere scortese ma le spese sono a carico di coloro che risultano allacciati alla colonna, per millesimi di proprietà.. non solo quelle per la tubazione ma anche quelle relative al muro...

Come ho già detto, se la manutenzione fosse per il muro parteciperebbero tutti.. ma in questo caso non lo è.. siete voi che dovete rompere il muro per intervenire sulla colonna e voi dovete sobbarcarvi le spese necessarie.

Spero di essere stato chiaro..

Ok grazie per la delucidazione, ora ho capito bene cosa intendevi.

 

E che tra avvocati che dicono una cosa, chi un'altra c'era ancora questa incertezza alle riunioni condominiali, quindi cercavo un parere esterno e in effetti secondo la tua interpretazione ciò che dici è giusto.

 

E che in passato fu usato questo stesso articolo per far partecipare alle spese l'intero condominio per dei lavori legati a un terrazzino, quindi a volte questi articoli vengono interpretati più a seconda di cosa fa comodo.

 

Grazie ancora e scusa se posso esser sembrata ossessiva.

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