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Maurizio_SSPP

Ripartizione spese per unita' immobiliare

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Buongiorno,

e' corretto adottare un criterio di ripartizione delle spese comuni per la manutenzione straordinaria diverso da quello millesimale?

Nell'ultima assemblea condominiale due proprietari di unita' immobiliari che da soli detengono quasi il 50% dei millesimi hanno messo ai voti ed ottenuto a maggioranza che la ripartizione delle spese comuni non segua il criterio millesimale ma avvenga in base al numero di unita' immobiliari, cosi' il proprietario "A" che assomma 350mm paga per uno e noi in pratica paghiamo il doppio di quello che avremmop pagato con il criterio millesimale.

Posso impugnare le decisioni prese in assemblea e invalidare questa proposta?

grazie mille

saluti

Per derogare l'art. 1123 cc che prevede ripartizioni millesimali, è necessaria l'unanimità degli aventi diritto al voto (1000 millesimi).

Buongiorno,

e' corretto adottare un criterio di ripartizione delle spese comuni per la manutenzione straordinaria diverso da quello millesimale?

Nell'ultima assemblea condominiale due proprietari di unita' immobiliari che da soli detengono quasi il 50% dei millesimi hanno messo ai voti ed ottenuto a maggioranza che la ripartizione delle spese comuni non segua il criterio millesimale ma avvenga in base al numero di unita' immobiliari, cosi' il proprietario "A" che assomma 350mm paga per uno e noi in pratica paghiamo il doppio di quello che avremmop pagato con il criterio millesimale.

Posso impugnare le decisioni prese in assemblea e invalidare questa proposta?

grazie mille

saluti

Certo che puoi impugnare.

Il criterio deliberato è valido solo se approvato all'unanimità di 1000 millesimi (TUTTI gli aventi diritto al voto).

Purtroppo, però, le delibere si impugnano in Tribunale.

esistono alternative "pacifiche"?

Cercare di farlo capire citando sentenze in modo da risparmiare spese legali a tutti.

In seconda battuta c'è la mediazione legale che comunque sempre un costo ha.

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

(Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

In materia di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri è inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 1137 c.c.”1.

(Cassazione 14/1/2009 n. 747)

Buongiorno,

invece modificare il pagamento del solo compenso dell' amministratore da millesimi ad unità serve comunque il voto all' unanimità?

Grazie

Ma questa disciplina sulle ripartizioni del compenso amministratore la trovo in qualche articolo del codice civile? 1123?

Quindi "prestazione dei servizi nell'interesse comune " sarebbe l' amministratore?

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