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Giorvinci59

Ripartizione spese disostruzione colonna scarico

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Sono proprietario di un appartamento al secondo piano di un condominio e poco tempo fa si è ostruita la colonna di scarico dove vengono convogliate le acque delle cucine dei vari piani (lavello, lavastoviglie e lavatrice). Nel mio appartamento, l'accesso a quella colonna di scarico è stato murato e non più utilizzabile perché, durante i lavori di ristrutturazione effettuati 10 anni fa (regolarmente comunicati all'Ufficio Tecnico del mio comune), ho spostato la cucina in altro locale provvisto di un'altra colonna di scarico completamente indipendente da quella ostruita.

L'amministratore dice che sono comunque tenuto a partecipare alle spese in quanto proprietario di un appartamento attraversato dalla colonna di scarico ostruita, mentre io sostengo che le spese dovrebbero essere ripartite tra i soli condomini che sono allacciati a quella colonna di scarico e che se ne servono.

Chi ha ragione?

Grazie per l'attenzione.

Giorvinci59 dice:

Sono proprietario di un appartamento al secondo piano di un condominio e poco tempo fa si è ostruita la colonna di scarico dove vengono convogliate le acque delle cucine dei vari piani (lavello, lavastoviglie e lavatrice). Nel mio appartamento, l'accesso a quella colonna di scarico è stato murato e non più utilizzabile perché, durante i lavori di ristrutturazione effettuati 10 anni fa (regolarmente comunicati all'Ufficio Tecnico del mio comune), ho spostato la cucina in altro locale provvisto di un'altra colonna di scarico completamente indipendente da quella ostruita.

L'amministratore dice che sono comunque tenuto a partecipare alle spese in quanto proprietario di un appartamento attraversato dalla colonna di scarico ostruita, mentre io sostengo che le spese dovrebbero essere ripartite tra i soli condomini che sono allacciati a quella colonna di scarico e che se ne servono.

Chi ha ragione?

Grazie per l'attenzione.

secondo m hai ragione tu.

 

art. 1123 secondo comma.

 

Il secondo comma deroga al primo, sulla base del principio di equità sostanziale. 

 

 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1123.html

 

Giorvinci59 dice:

L'amministratore dice che sono comunque tenuto a partecipare alle spese in quanto proprietario di un appartamento attraversato dalla colonna di scarico ostruita

non sono d'accordo con il tuo amministratore, la spesa è a carico dei condomini allacciati alla colonna, se tu da 10 anni sei allacciato ad altra colonna, non devi pagare nulla.

Giorvinci59 dice:

Sono proprietario di un appartamento al secondo piano di un condominio e poco tempo fa si è ostruita la colonna di scarico dove vengono convogliate le acque delle cucine dei vari piani (lavello, lavastoviglie e lavatrice). Nel mio appartamento, l'accesso a quella colonna di scarico è stato murato e non più utilizzabile perché, durante i lavori di ristrutturazione effettuati 10 anni fa (regolarmente comunicati all'Ufficio Tecnico del mio comune), ho spostato la cucina in altro locale provvisto di un'altra colonna di scarico completamente indipendente da quella ostruita.

L'amministratore dice che sono comunque tenuto a partecipare alle spese in quanto proprietario di un appartamento attraversato dalla colonna di scarico ostruita, mentre io sostengo che le spese dovrebbero essere ripartite tra i soli condomini che sono allacciati a quella colonna di scarico e che se ne servono.

Chi ha ragione?

Grazie per l'attenzione.

A mio parere l'amministratore ha ragione, in quanto anche se non più usata, la colonna comunque rimane comune, fatto salvo all'epoca della ristrutturazione non ci sia stata una delibera in cui tutti gli utilizzatori esentavano chi si staccava.

 

cc art. 1118

...

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

...

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

A mio parere l'amministratore ha ragione, in quanto anche se non più usata, la colonna comunque rimane comune, fatto salvo all'epoca della ristrutturazione non ci sia stata una delibera in cui tutti gli utilizzatori esentavano chi si staccava.

quale uso può fare l'autore di una colonna alla quale non è allacciato ?

il 1123 non subordina il suo dettato ad una approvazione 

paul_cayard dice:

quale uso può fare l'autore di una colonna alla quale non è allacciato ?

il 1123 non subordina il suo dettato ad una approvazione 

Comunque quella colonna rimane comune, ed era allacciato (e potrebbe riallacciarsi) anche se al momento non usata, ed il 2° c. art 1118 cc è inderogabile, per cui se non c'è una delibera di esenzione dalle spese, queste sono dovute.

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Comunque quella colonna rimane comune, anche se non usata, ed il 2° c. art 1118 cc è inderogabile.

certo che è comune, ma ai condomini del condominio parziale che la usano perchè allacciati.

 

se fosse per l'art. 1118 allora dovrebbero pagare tutti i proprietari del fabbricato, anche quelli di un'eventuale altra discesa; l'art. 1123 perfeziona il concetto.

 

... ovviamente secondo me.

paul_cayard dice:

certo che è comune, ma ai condomini del condominio parziale che la usano perchè allacciati.

 

se fosse per l'art. 1118 allora dovrebbero pagare tutti i proprietari del fabbricato, anche quelli di un'eventuale altra discesa; l'art. 1123 perfeziona il concetto.

 

... ovviamente secondo me.

Non esattamente, lui era allacciato a quella colonna è lui che ha modificato, nessuno glielo ha imposto ne obbligato a farlo.

Per cui all'origine quelli allacciati per effetto dell'art. 1123 dovevano contribuire compreso lui, per non dover contribuire più avrebbe dovuto richiedere l'esenzione dalle spese da parte di tutti quelli allacciati.

In pratica lui ha ancora l'uso potenziale di quella colonna.

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Non esattamente, lui era allacciato a quella colonna è lui che ha modificato, nessuno glielo ha imposto.

Per cui all'origine quelli allacciati per effetto dell'art. 1123 dovevano contribuire compreso lui, per non dover contribuire più avrebbe dovuto richiedere l'esenzione dalle spese da parti di tutti quelli allacciati.

resto del mio parere in virtù anche di quanto esplicitato nel 1123 al secondo comma circa la "equità sostanziale"

paul_cayard dice:

resto del mio parere in virtù anche di quanto esplicitato nel 1123 al secondo comma circa la "equità sostanziale"

Ok, nulla di male Sergio, ed io rimango del mio parere per lo stesso motivo, "equità sostanziale" e uso potenziale in qualsiasi momento da parte di questo condomino della colonna.

 

--> https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/domande-e-risposte/2011/11/29/news/distacco_dalla_colonna_di_scarico_sono_dovute_le_spese_di_manutenzione_-196553831/

 

--> http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2015-06-11/costi-ridotti-post-distacco-colonna-scarico-155751.php?uuid=ABSqMnwD

Modificato da Tullio01
paul_cayard dice:

quale uso può fare l'autore di una colonna alla quale non è allacciato ?

il 1123 non subordina il suo dettato ad una approvazione 

ma nemmeno ha potuto causare l'intasamento.

Perché addebitare spese a chi non è responsabile del danno.

JOSEFAT dice:

ma nemmeno ha potuto causare l'intasamento.

Perché addebitare spese a chi non è responsabile del danno.

... io sono d'accordo con te.

mi hai citato per rafforzare il concetto ?

😁

JOSEFAT dice:

ma nemmeno ha potuto causare l'intasamento.

Perché addebitare spese a chi non è responsabile del danno.

Rimane sempre proprietario anche se distaccato, leggete i due allegati che ho postato. --> #10

paul_cayard dice:

... io sono d'accordo con te.

mi hai citato per rafforzare il concetto ?

😁

👍

 

certo che si.

  • Disapprovo 1

Io farei una distinzione tra disostruzione e manutenzione.

Nel primo caso non partecipa, nel secondo si, in base all’art. 1118 cc

 

 

Giovanni Inga dice:

Io farei una distinzione tra disostruzione e manutenzione.

Nel primo caso non partecipa, nel secondo si, in base all’art. 1118 cc

 

 

infatti qui stiamo parlando di disostruzione della colonna dovuto all'uso.

Giovanni Inga dice:

Io farei una distinzione tra disostruzione e manutenzione.

Nel primo caso non partecipa, nel secondo si, in base all’art. 1118 cc

 

 

Infatti è proprio quello che dice l'art di 24Ore postato --> #10

 

Anche per il distacco dalla colonna di scarico, dunque, occorre concludere che il singolo non può sottrarsi, nemmeno parzialmente, alle spese di conservazione, ...

 

E questo è proprio un caso di conservazione e non d'uso.

se per effettuarre la disotturazione si fosse dovuto rompere la tubazione e rinvenire 

qualcosa che aveva prodotto l'otturazione che fosse inequivocabilmente attribuibile

a uno dei condomini penso che il tutto sarebbe stato addebitabile a chi aveva

provocato il danno.  Pura utopia, ma gli scarichi non si otturano se non viene

immesso qualcosa di inappropriato... A parte le otturazioni progressive ed in tempi

lunghi di scarichi con scarsa pendenza.

Modificato da Giova-over
Giova-over dice:

se per effettuarre la disotturazione si fosse dovuto rompere la tubazione e rinvenire 

qualcosa che aveva prodotto l'otturazione che fosse inequivocabilmente attribuibile

a uno dei condomini penso che il tutto sarebbe stato addebitabile a chi aveva

provocato il danno.  Pura utopia, ma gli scarichi non si otturano se non viene

immesso qualcosa di inappropriato... A parte le otturazioni progressive ed in tempi

lunghi di scarichi con scarsa pendenza.

Infatti io abito da 45 anni nello stesso appartamento e non è mai capitato che con il solo uso si otturi la colonna di scarico, e l'acqua nella mia città è notoriamente ricca di calcare, per cui se capiterà si tratterà sicuramente di spesa straordinaria da addebitare a tutti i proprietari, fatto salvo non si trovi l'autore dell'otturazione cui dovrà essere addebitato l'intervento.

Modificato da Tullio01

Ritengo che la spesa per la disostruzione della colonna verticale di scarico sia dovuta al suo utilizzo, quindi da attribuire a tutti i condomini attualmente allacciati ad essa.

Infatti Giorvinci59, in quanto proprietario della colonna  e potenziale utilizzatore, partecipa in proporzione ai suoi millesimi di proprietà alle spese di conservazione (art. 1118 c.c.) e come non utilizzatore di fatto (non uso) non partecipa alla suddetta spesa in virtù del secondo comma dell’art. 1123 c.c.

Grazie per il vostro contributo. Siete stati tutti gentilissimi ad intervenire. Qualcuno è a conoscenza di qualche sentenza in merito a questo argomento?

Giorvinci59 dice:

Grazie per il vostro contributo. Siete stati tutti gentilissimi ad intervenire. Qualcuno è a conoscenza di qualche sentenza in merito a questo argomento?

può darsi che ce ne siano, ma devi considerre che le sentenze attengono esclusivamente alla specifica lite incardinata in tribunale, per cui dovresti trovarne una con situazione veramente identica.

al massimo possono servire da orientamento se emesse dalla cassazione.

 

G.Ago dice:

Ritengo che la spesa per la disostruzione della colonna verticale di scarico sia dovuta al suo utilizzo, quindi da attribuòire a tutti i condomini attualmente allacciati ad essa.

Infatti Giorvinci59, in quanto proprietario della colonna  e potenziale utilizzatore, partecipa in proporzione ai suoi millesimi di proprietà alle spese di conservazione (art. 1118 c.c.) e come non utilizzatore di fatto (non uso) non partecipa alla suddetta spesa in virtù del secondo comma dell’art. 1123 c.c.

Concordo anche se districarsi non è facile. E i pareri opposti non sono certo campati in aria. Quanto ai link citati da @Tullio01 superfluo ricordare che si tratta pur sempre di pareri legali (pur da fonti accreditate) e non giurisprudenza, pertanto il dissenso ci sta. Preso atto di ciò cito l'estratto di una sentenza della Cassazione ( Civile Sent. Sez. 2 Num. 13415 Anno 2015) che inerisce tuttavia a un caso di rifacimento della intera colonna quindi? Può essere estesa al caso in questione o no vedi post di @paul_cayard ? Per conto mio. Io credo di no ma la magistratura? Dubito ergo sum....

 

......Il motivo è assistito dalla formulazione di quesito teso a
conoscere se “per la ripartizione delle spese di
manutenzione di un bene asseritamente comune ma non
utilizzato .è legittimo applicare il criterio stabilito con
il terzo comma dell’art. 1123 c.c. che fa riferimento al
concreto utilizzo del medesimo ovvero debbasi,
comunque, far ricorso al criterio generale previsto
dall’art..1117 c.c. od a quello del primo comma del
medesimo articolo 1123 c.c.”.
Il motivo, anche per lo stesso ordine di ragioni innanzi
già esposte a proposito dell’esame del precentente
motivo, è infondato.
Deve, inoltre, rilevarsi che in atti non è contestata la
qualifica di proprietario, da parte del ricorrente, di unità
immobiliare facente parte del condominio de quo.
Tanto non poteva e non può che comportare, per lo
stesso ordine di ragioni innanzi già spiegate, la
doverosità della compartecipazione pro-quota alle sopese
di rifacimento dell’impianto ancorchè non utilizzato.
Al riguardo giova evidenziare che le spese di
mantenimento e difesa di una parte comune come
l’impianto fognario “non rientrano fra quelle di cui alle
norme ai commi secondo e terzo dell’art. 1123 c.c.,le.....

Modificato da Gadamer
Giorvinci59 dice:

Grazie per il vostro contributo. Siete stati tutti gentilissimi ad intervenire. Qualcuno è a conoscenza di qualche sentenza in merito a questo argomento?

Scusami, non credo ci sia bisogno di sentenze, la colonna era comune anche a quel condomino, lui autonomamente si è staccato, ma la (com)proprietà della colonna rimane sempre a lui proprio perchè lo dice l'art. 1118 cc al 2°comma (fatto salvo un accordo o convenzione che lo esenta dalle spese e/o comproprietà)

 

p.s. come dire, io abito al 4° piano, di punto in bianco decido di non utilizzare più l'ascensore e consegno le chiavi all'amministratore, e di utilizzare esclusivamente le scale, posso essere esentato dalle spese dell'ascensore?

Modificato da Tullio01

Vorrei specificare, che non voglio sottrarmi alle spese delle manutenzioni ordinarie che dovessero nel tempo rendersi necessarie per garantire il normale utilizzo (come già successo in passato, quando fu sostituita una sezione verticale della colonna di scarico, a causa di una lesione, che provocò infiltrazioni di acqua in un appartamento; in quel caso pagai la mia quota, senza nessun problema), ma solo alle spese di riparazioni per danni provocati dall'utilizzo improprio della colonna di scarico, come nel caso in esame. Una ostruzione, generalmente, viene causata da un oggetto che normalmente non dovrebbe confluire in una condotta di scarico.

Perché devo assumermi parte della responsabilità del danno causato dall'incuria o utilizzo improprio di altri condomini, se io non sono nemmeno allacciato alla colonna di scarico?
Il caso dell'ascensore citato dall'amico "Tullio01", non è paragonabile ad una colonna di scarico, per una serie di motivi. E' chiaro che in quel caso dovrò concorrere a tutte le spese derivanti dall'esistenza dell'ascensore, anche se avessi dei motivi validi per non utilizzarla (timore degli ascensori, claustrofobia, etc...) e non solo per una mia mera decisione arbitraria. L'ascensore è sempre disponibile ed utilizzabile in ogni momento, 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno. Anche se volessi murare l'accesso all'ascensore al mio piano (ovviamente, è una cosa che non posso fare e credo non sia necessario nemmeno spiegare il perché), potrei scendere al terzo piano o salire al quinto piano ed utilizzare comunque l'ascensore.

Il mio accesso alla colonna di scarico, lo posso murare perché è accessibile solo dal mio appartamento e non posso utilizzare l'accesso alla colonna di scarico di un appartamento situato al terzo piano o ad altri piani, come avviene invece per l'ascensore.

Caro amico, a mio parere, sono due cose diverse.

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