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Aristide Balducci

Ripartizione spese condominiali in assenza di regolamento condominiale

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Buongiorno, ho provato a navigare in rete ma non sono riuscito a trovare una risposta valida ed atta a risolvere il mio quesito.

In un condominio da me amministrato, sono diventati urgenti dei lavori su una scala (esterna) tra il piano terra ed il primo piano dello stabile. Il condominio consta di 5 proprietari (tre al piano terra e due al primo piano).

C'è da "rimettere a posto" il piano di calpestio - trave che dalla sommità della scala permette l'entrata ai due condomini del primo piano.

I condomini tutti sono d'accordo nel fare i lavori (anche perchè c'è pericolo di danni a persone e/o cose). Il problema nasce nell'attribuzione delle spese per i lavori. Per poter ripartire la spesa, ho bisogno di sapere cosa sia stabilito nel regolamento condominiale. I tre proprietari del piano terra più uno dei due del primo piano non intendono partecipare alla spesa perchè (A PAROLE) affermano che quella trave è di proprietà del quinto proprietario (l'altro proprietario del primo piano, non ha accesso in casa dalla scala ma ha l'affaccio di una finestra sul ballatoio comune). Ovviamente, l'interessato afferma il contrario. Per lui la spesa è condominiale. Ho chiesto di visionare il regolamento condominiale ma mi hanno detto che nessuno ha mai visto un regolamento condominiale dell'immobile. Parliamo di un immobile risalente agli anni '50 e nessuno dei proprietari attuali è discendente del costruttore.

A vostro parere, come potrei risolvere la diatriba tra "spesa personale" e "spesa condominiale" ?

Nell'assemblea che ho indetto per fine mese ho chiesto, espressamente, la visione del regolamento condominiale o, in alternativa, di uno dei contratti di acquisto dell'immobile (voglio sperare che il costruttore abbia redatto un regolamento di condominio).

Resto in attesa dei vostri pareri.

Se il regolamento di condominio non esiste o se, pur esistendo, non aiuta a dirimere la questione, la determinazione della spesa discende esclusivamente dall'interpretazione dell'art. 1123 cc.

 

Non mi è chiaro se la scala esterna serve a entrambi i condòmini del primo piano, perchè in un punto del tuo post affermi che "permette l'entrata ai due condomini del primo piano" e in un'altra parte scrivi che uno dei due "non ha accesso in casa dalla scala ma ha l'affaccio di una finestra sul ballatoio comune". Andrebbe chiarito questo punto oltre a chiarire se tale scala possa essere utilizzata dagli altri condòmini per raggiungere altre parti comuni o meno.

 

Sono tentato di dire che si tratta quasi certamente di un condominio parziale di cui hanno l'uso i due soli condòminini del primo piano (o forse addirittura solo uno). A mio parere la riparazione di quella scala è a carico dei soli condòmini che la utilizzano e che addirittura i tre condòmini del piano terra non debbano neanche partecipare alla discussione, dal momento che quella scala non è di alcuna utilità per loro.

Se il regolamento di condominio non esiste o se, pur esistendo, non aiuta a dirimere la questione, la determinazione della spesa discende esclusivamente dall'interpretazione dell'art. 1123 cc.

A mio parere la riparazione di quella scala è a carico dei soli condòmini che la utilizzano e che addirittura i tre condòmini del piano terra non debbano neanche partecipare alla discussione, dal momento che quella scala non è di alcuna utilità per loro.

giuste considerazioni. Le stesse determinazioni a cui sono arrivato io. Però.. ho preferito consultarmi con qualche collega più preparato di me. Grazie Stefano

Non t'allargare Aristide ... la preparazione in questo campo è come il latte, va a male in fretta 😉

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