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giuppy2000

Ringhiera lastrico solare privato.

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Salve,

 

In un condominio il lastrico solare è privato. La ringhiera che gira tutto attorno al lastrico deve esser sostituita . Da tener presente che per accedere ai locali ascensori bisogna accedere al lastrico, come anche per riparare la tv centralizzata.

Quindi i proprietari del lastrico vorrebbero ripartire la spesa 1/3 e 2/3 con questo ragionamento : dato che per riparare l'antenna nonché per accedere nei locali ascensori bisogna accedere in sicurezza sul lastrico i la ringhiera protegge chi sale anche quando bisogna fare riparazione al manto di asfalto. In caso contrario occorrerebbe installare le cosiddette linee vita. Quindi la ringhiera serve principalmente al condominio per accedere in caso contrario i proprietari rimuoverebbero la ringhiera chiedendo al condominio di installare la linea vita per accedere. Che ne pensate?

Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 cod. civ. (Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726)

ok , pero' nel caso di un lastrico che ha la sola funzione di copertura. Un lastrico che invece ha una funzione , diciamo di utilizzo di servizi condominiali non dovrebbe esser diverso? Riportando quando sopra ho detto se i proprietari tolgono la ringhiera il lastrico diventa impraticabile in quanto non vi è parapetto.

ok , pero' nel caso di un lastrico che ha la sola funzione di copertura. Un lastrico che invece ha una funzione , diciamo di utilizzo di servizi condominiali non dovrebbe esser diverso? Riportando quando sopra ho detto se i proprietari tolgono la ringhiera il lastrico diventa impraticabile in quanto non vi è parapetto.

diventerebbe impraticabile sopratutto per il proprietario

Ciao, ma il lastrico solare non è capestabile in quanto non vi è pavimento ma solo guaina, lo utilizza solamente il condominio quando deve accedere ai locali ascensori e ai torrini scala per riparare l'antenna tv.

C'è da chiedersi, perchè questo lastrico è privato se il proprietario non lo può utilizzare non essendo calpestabile?

 

Pensiero personale: "il venditore è stato molto convincente vendendo una cosa inutile"

p.s. fatto salvo non ci sia la prelazione di farlo divenire calpestabile a spese del proprietario eslusivo

A mio parere in questo caso si rientra nella casistica di una servitù: il proprietario del lastrico è il fondo servente mentre il condominio che lo utilizza è il fondo servente e quindi in questo caso si applica l' art. 1069 del c.c. che così stabilisce:

 

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù , deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

 

Essendo che il condomino proprietario anch'esso condomino e quindi utilizzatore del lastrico a pari di tutti gli altri condomini parteciperà anch'esso alla spesa in base ai suoi millesimi.

Da tenere presente chi il fondo servente deve rendere praticabile e utilizzabile il fondo al fondo dominante per cui la minaccia di rimuovere la ringhiera è del tutto infondata e potrebbe essere portata in giudizio dal condominio

Il diritto d'antenna non attribuisce il diritto di servitù;

 

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprieta' di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitu', ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volonta' di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtu' della detta norma, puo' esercitarlo indipendentemente dalla qualita' di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio e' il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2

salve,

faccio delle precisazioni. Il lastrico è di proirietà di 4 condomini in quanto sono i figli dei quattro proprietari che hanno costruito il palazzo, quindi ognuno ha 1/4 della superficie. Il lastrico non è pavimentato ma vi è solamente la guaina. I condomini vorrebbero addebitare tutta la spesa ai proprietari mentre i proprietari voglio pagare in base al 1126. Le sentenze ed altro parlano sempre della ripartzione con il 1126 ma parlano solamente di un lastrico solare dove non vi è servitu' di utilizzo per il condominio.

 

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salve, penso che il post i maila si convincente, che ne pensate?

salve,

faccio delle precisazioni. Il lastrico è di proirietà di 4 condomini in quanto sono i figli dei quattro proprietari che hanno costruito il palazzo, quindi ognuno ha 1/4 della superficie. Il lastrico non è pavimentato ma vi è solamente la guaina. I condomini vorrebbero addebitare tutta la spesa ai proprietari mentre i proprietari voglio pagare in base al 1126. Le sentenze ed altro parlano sempre della ripartzione con il 1126 ma parlano solamente di un lastrico solare dove non vi è servitu' di utilizzo per il condominio.

 

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salve, penso che il post i maila si convincente, che ne pensate?

in questo caso la spesa è a carico del proprietario del lastrico, leggi la sentenza al post 2

Il diritto d'antenna non attribuisce il diritto di servitù;

 

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprieta' di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitu', ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volonta' di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtu' della detta norma, puo' esercitarlo indipendentemente dalla qualita' di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio e' il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2

Scritto al post 1 da giuppy2000:

per riparare l'antenna nonché per accedere nei locali ascensori

A me sembra chiaro che esista una servitù di passaggio e quindi rimango del parere da me esposto

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in questo caso la spesa è a carico del proprietario del lastrico, leggi la sentenza al post 2

la sentenza non parla di una servitù di passaggio che in questo caso credo proprio che esista

Scritto al post 1 da giuppy2000:

per riparare l'antenna nonché per accedere nei locali ascensori

A me sembra chiaro che esista una servitù di passaggio e quindi rimango del parere da me esposto

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la sentenza non parla di una servitù di passaggio che in questo caso credo proprio che esista

nel caso esposto non esiste servitù cfr. art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554,

salve,

 

pero' tutte le sentenze parlano sempre del classico lastrico solare adibito a terrazza quindi utilizzabile dal proprietario. La classica terrazza dove il proprietario fa quello che vuole quindi la utilizza pertanto la ringhiera gli serve. Poi posso accedere alla sua terrazza perché vi è l'antenna centyralizzato ed è giusto cosi.

Il mio caso invece lo ripeto, il lastrico non è capestabile , se i proprietari dicessero in assemblea non abbiamo i soldi per riparare la ringhiera il lastrico diventerebbe il luogo non sicuro per accedere sia per il condominio che per il proprietario. Qiùuindi il condominio per accedere al terrazzo dovrebbe chiedere ai fornitori le imbracature di sicurezza.

nel caso esposto non esiste servitù cfr. art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554,

L'art. si riferisce alle antenne Tv ma qui si parla di passaggio per accedere nei locali ascensori come evidenziato nel mio post precedente e quindi non c'è solo l'antenna

salve,

 

pero' tutte le sentenze parlano sempre del classico lastrico solare adibito a terrazza quindi utilizzabile dal proprietario. La classica terrazza dove il proprietario fa quello che vuole quindi la utilizza pertanto la ringhiera gli serve. Poi posso accedere alla sua terrazza perché vi è l'antenna centyralizzato ed è giusto cosi.

Il mio caso invece lo ripeto, il lastrico non è capestabile , se i proprietari dicessero in assemblea non abbiamo i soldi per riparare la ringhiera il lastrico diventerebbe il luogo non sicuro per accedere sia per il condominio che per il proprietario. Qiùuindi il condominio per accedere al terrazzo dovrebbe chiedere ai fornitori le imbracature di sicurezza.

Infatti, tu hai acquistato un lastrico impraticabile e mi chiedo, come mai ci sono delle antenne e una ringhiera di protezione se nemmeno tu come proprietario puoi accedere, chi le ha messe e chi ha avuto accesso su un lastrico impraticabile?
L'art. si riferisce alle antenne Tv ma qui si parla di passaggio per accedere nei locali ascensori come evidenziato nel mio post precedente e quindi non c'è solo l'antenna
Cambia poco, le ringhiere sono a carico del proprietario del lastrico --> Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726 post #2
Cambia poco, le ringhiere sono a carico del proprietario del lastrico --> Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726 post #2

Ripeto in questa sentenza si parla di un lastrico esclusivo senza servitù, se c'è la servitù si applica l'art. relativo 1069c.c.

Quindi se non si dimostra che non c'è servitù di passaggio la servitù c'è e va fatta valere

Ripeto in questa sentenza si parla di un lastrico esclusivo senza servitù, se c'è la servitù si applica l'art. relativo 1069c.c.

Quindi se non si dimostra che non c'è servitù di passaggio la servitù c'è e va fatta valere

Se c'è una servitù dovrebbe essere trascritta e registrata (in questo caso c'è o no, non lo so), a me pare che questo è solamente un diritto di passaggio per eventuali manutenzioni al locale ascensore, che può essere esercitato solamente dal tecnico ascensorista e non da tutti i condomini (pari pari al diritto d'antenna), per cui non si può parlare di servitù di passaggio nel senso stretto del termine.
Se c'è una servitù dovrebbe essere trascritta e registrata (in questo caso c'è o no, non lo so), a me pare che questo è solamente un diritto di passaggio per eventuali manutenzioni al locale ascensore, che può essere esercitato solamente dal tecnico ascensorista e non da tutti i condomini (pari pari al diritto d'antenna), per cui non si può parlare di servitù di passaggio nel senso stretto del termine.

No Tullio la servitù deve essere trascritta e registrata solo e non apparente ovvero occulta ( art.1061 c.c.) mentre nel caso contingente è una servitù apparente e come tale si applica in base all'art.1062 c.c.

oltre che per usucapione

 

Art.1062 - Destinazione del padre di famiglia - La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

 

Quindi fino a prova contraria si tratta di una servitù. Se la proprietà fosse privata senza servitù nemmeno il tecnico ascensorista avrebbe il diritto di passare e si dovrebbe trovare un'altra strada o spostare l'accesso del vano ascensore

No Tullio la servitù deve essere trascritta e registrata solo e non apparente ovvero occulta ( art.1061 c.c.) mentre nel caso contingente è una servitù apparente e come tale si applica in base all'art.1062 c.c.

oltre che per usucapione

 

Art.1062 - Destinazione del padre di famiglia - La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

 

Quindi fino a prova contraria si tratta di una servitù. Se la proprietà fosse privata senza servitù nemmeno il tecnico ascensorista avrebbe il diritto di passare e si dovrebbe trovare un'altra strada o spostare l'accesso del vano ascensore

Comunque in questo caso non si tratta di servitù, leggi la sentenza
No Tullio la servitù deve essere trascritta e registrata solo e non apparente ovvero occulta ( art.1061 c.c.) mentre nel caso contingente è una servitù apparente e come tale si applica in base all'art.1062 c.c.

oltre che per usucapione

 

Art.1062 - Destinazione del padre di famiglia - La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

 

Quindi fino a prova contraria si tratta di una servitù. Se la proprietà fosse privata senza servitù nemmeno il tecnico ascensorista avrebbe il diritto di passare e si dovrebbe trovare un'altra strada o spostare l'accesso del vano ascensore

Nel caso specifico non si può parlare di servitù a favore dei condomini, in quanto l'eventuale passaggio sarebbe soltanto dei tecnici per controllare gli impianti, quindi è un semplice diritto di passaggio per personale specializzato.

Non esiste alcuna servitù e la spesa per la sostituzione della ringhiera segue quanto precisato dalla sentenza della Cassazione postata da Tullio in #2.

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Guardatem cosa ho trovato e comunque tocca Giuppy2000 dire se c'è una servitù e se la servitù non ci fosse chi sarebbe che stabilisce l'obbligo da parte del proprietario della proprietà privata di far passare il tecnico dell'ascensore?

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Guardatem cosa ho trovato e comunque tocca Giuppy2000 dire se c'è una servitù

In quel Topic, se non sbaglio si parla di rifacimento del lastrico e non della ringhiera
Il rifacimento del lastrico solare di un terrazzo ad uso esclusivo comporta 1/3 della spesa a carico del proprietario esclusivo, ma se il terrazzo esclusivo ha una servitù di passaggio per l'accesso al tetto in che misura dovrà essere ridotto l'1/3 se non previsto da regolamento? Grazie per l'aiuto.
E poi bisogna anche vedere se esiste questa servitù, che in questo caso, come si è visto non c'è e non esiste, almeno a favore dei condomini i quali non hanno accesso libero, ma il diritto passaggio lo hanno soltanto i tecnici per manutenzione dell'ascensore e delle antenne
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