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Revisione tabelle millesimali - maggioranza

Buongiorno,

per dare mandato ad un professionista per revisionare le tabelle millesimali in vista di un probabile errore qual'è la maggioranza per dare appunto il mandato e poi successivamente per approvarle una volta redatte?

E nel caso le tabelle millesimali risultassero uguali a quelle già esistenti quale sarebbe la maggioranza comunque per approvarle?

Grazie

Buongiorno,

per dare mandato ad un professionista per revisionare le tabelle millesimali in vista di un probabile errore qual'è la maggioranza per dare appunto il mandato e poi successivamente per approvarle una volta redatte?

E nel caso le tabelle millesimali risultassero uguali a quelle già esistenti quale sarebbe la maggioranza comunque per approvarle?

Grazie

Per conferire l'incarico ad un professionista per la redazione delle tabelle ritengo sia possibile deliberare con la maggioranza semplice 3°c. art. 1136 cc (> teste e 1/3 mlm), visto che non dovrebbe trattarsi di una spesa notevole, in caso la spesa sarà notevole si delibererà con la maggioranza qualificata 2°c. art. 1136 cc., > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm), se sorgessero dei dubbi sull'entità della spesa consiglierei di deliberare con il quorum del 2°c. 1136 cc ad evitare eventuali impugnazioni.

Per approvare poi le tabelle se saranno riscontrati errori si dovrà ottenere la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc

Nel caso le tabelle risulteranno uguali alle precedenti non sarà necessaria nessuna delibera, perchè continueranno ad essere valide quelle precedenti.

la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc viene adottata per eventuali errori o ampliamenti di almeno 1/5 (in questo caso verranno pagate dal proprietario che ha fatto l'ampliamento...giusto). Invece per errori evidenti e/o nessun errore verra' pagata la revisione da tutti in base a quali tabelle le nuove o le vecchie?

Inoltre le nuove eventuali tabelle verranno adottate da subito quindi bisognerà rivedere le quote per ciascun condomino del bilancio preventivo?

 

- - - Aggiornato - - -

 

P.s. spesa notevole cosa intendi?? da € 1000,00 in su?

la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc viene adottata per eventuali errori o ampliamenti di almeno 1/5 (in questo caso verranno pagate dal proprietario che ha fatto l'ampliamento...giusto). Invece per errori evidenti e/o nessun errore verra' pagata la revisione da tutti in base a quali tabelle le nuove o le vecchie?

Inoltre le nuove eventuali tabelle verranno adottate da subito quindi bisognerà rivedere le quote per ciascun condomino del bilancio preventivo?

 

- - - Aggiornato - - -

 

P.s. spesa notevole cosa intendi?? da € 1000,00 in su?

Visto che la delibera per conferire l'incarico al tecnico prima dell'approvazione delle eventuali tabelle, ritengo giusto pagare questa spesa con la vecchia tabella, per ampliamenti superiori al 1/5 pagherà il singolo condomino che ha causato la variazione

 

Le spese, sino al momento del cambio tabelle dovranno essere calcolate con la tabella vecchia, dal moneto in cui si approverà la nuova tabella, si dovrà calcolare con la nuova.

 

La spesa notevole è un rapporto di proporzionalità tra il valore dello stabile e la spesa dovuta normalmente dai condomini, il calcolo non è semplice, ma una indicazione, a mio personale parere, potrebbe essere c.a. 1/10 del bilancio preventivo/consuntivo;

 

L'individuazione agli effetti dell'art. 1136 c.c., comma 4 della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie deve ritenersi affidato, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, rispetto alla quale la proporzionalità tra la spesa ed il valore dell'edificio e la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano non un vincolo, bensì un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel senso della possibilità per il giudice di tener conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, ovvero dall'ammontare complessivo dell'esborso occorrente per la realizzazione dell'opera, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e l'entità delle spese ricadenti sui singoli condomini (Cass. civ. Sez. II Sentenza del 6 novembre 2008 n. 26733)

L’individuazione, agli effetti dell’articolo 1136, quarto comma, cod. civ. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell’edificio), della “notevole entità” delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l’illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d’altro canto, può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini. (Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2014, n. 25145)

Logicamente il rendiconto di fine anno va calcolato in base alle nuove tabelle. Giusto?

E grazie

Logicamente il rendiconto di fine anno va calcolato in base alle nuove tabelle. Giusto?

E grazie

Riterrei più giusto dividere il rendiconto e relative partizioni in due parti, una sino alla data dell'approvazione della variazione e l'altra al termine della gestione
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