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Revisione Parziale Tabelle Millesimali

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In un condominio con 12 proprietari di cui 5 con in comune il corpo scala e ascensore, sono state fatte delle modifiche nelle unità immobiliari legate al corpo scala. Piccoli ampliamenti e trasformazione di 2 uffici in abitazioni. Bisognerebbe revisionare le tabelle millesimali. Chiedo se si potrebbe procedere alla sola revisione delle unità corpo scala modificando la Tab. A-B-C soltanto per queste unità e lasciando invariate le altre unità non legate al corpo scala. In sostanza si avrebbero dei nuovi millesimi per le unità modificate e, per quelle inalterate, rimarrebbero i vecchi millesimi. Tecnicamente si calcolerebbero le superfici virtuali delle unità modificate lasciando inalterate le superfici virtuali delle unità inalterale.

La maggioranza qualificata in questo caso riguarderebbe il solo corpo scala (5 proprietari).

Le tabelle millesimali si modificano in due sole occasioni --> art. 69 Dacc;

 

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Da quello che descrivi il 1° caso è escluso, e non credo si tratti di modifiche tali da alterare per 1/5 il valore di almeno una unità immobiliare.

Grazie per la risposta. ma supponendo di ricadere nelle condizioni di dover rifare le tabelle, si può operare solo in maniera parziale? Vale la maggioranza qualificata parziale?

Quello che si può modificare nei due casi previsti dall'art 69 Dacc è la tabella di proprietà e lo si può fare con la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc, > teste rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm), mentre i criteri legali o quelli previsti dal RdC contrattuale, in pratica le sotto tabelle, possono essere modificati solamente all'unanimità (1000/1000)

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

Ciò non toglie che se viene modificata la tabella di proprietà o tab. A, automaticamente si verranno a modificare tutte le sotto tabelle.

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