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guelfoV

Raggiri

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Ho affittato un appartamento con contratto intestato a due coniugi che all’atto del matrimonio hanno scelto la separazione dei beni . Sono stati sempre regolari nel pagamento dell’affitto e spese .Dopo 8 anni al rinnovo del contratto ( steso dal conduttore che era imobiliarista )lo stesso è stato intestato al solo marito forse intenzionalmente da parte del conduttore e stupidamente da parte mia .Dopo circa 23 anni ho dovuto disdire il contratto per morosita , due anni compresi i sei mesi concessi dal giudice .Ora dopo il decreto ingiuntivo l’appartamento è stato finalmente librerato in condizioni pietose . La morosità ammonta a circa 20.000 € e il marito risulta nullatenente , mentre la moglie prenderà la liquidazione tra 2 anni perché lavorava al comune di Milano .La domanda è questa ,perché con la separazione dei beni non posso aggredire la liquidazione della moglie ? il pagamento dell’affitto non fa parte dei bisogni della famiglia ? Se il marito non produce reddito la moglie non deve contribuire ai bisogni della famiglia secondo l’articolo 143 codice civile ?

Qualcuno può darmi dei consigli

Saluti guelfo

Se marito e moglie sono in regime di separazione dei beni, l’uno non può essere oggetto di pignoramento per i debiti contratti dall’altro; nel caso di comunione dei beni invece il rischio si limita al 50% dei beni.

Non credo sia un raggiro, ossia la separazione dei beni è stata scelta anni e anni fa.

In ogni caso anche in comunione dei beni non avresti completa soddisfazione.

I contratti vanno sempre intestati ai due coniugi, piuttosto, e proprio per questi motivi.

Mi spiace.

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