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Primo Regolamento e Tabelle Millesimali

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Ho acquistato una casa in una cooperativa edilizia nel 2014. Nell'atto di assegnazione notarile è riportato "Sono compresi nella presente assegnazione i diritti proporzionali alle parti comuni dell'intero complesso edilizio come per legge e come da Regolamento di Condominio ed annesse Tabelle Millesimali, che la società assegnante provvederà a redigere una volta ultimati i rogiti di trasferimento. All'uopo la parte assegnataria rilascia fin d'ora alla cooperativa ampio e irrevocabile mandato affinché abbia a redigere e depositare il detto Regolamento e le annesse Tabelle negli atti di un Notaio di sua fiducia, individuando altresì le parti comuni e le parti in proprietà esclusiva".

 

Se la cooperativa non ultima tutti i rogiti, c'è un termine ultimo entro il quale in ogni caso deve provvedere a depositare Regolamento ed annesse tabelle?

Grazie

Non c'è un limite di legge per la redazione del Regolamento di Condominio e relative tabelle, non c'è nessun obbligo di attendere la vendita di tutte le unità immobiliari, il Codice Civile all'art. 1138 dice che il RdC viene formato quando i condomini sono più di dieci, per cui nulla vieta che questo venga approvato dall'assemblea senza attendere i comodi della Cooperativa, lo stesso vale per la tabella millesimale.

Vi consiglierei di discutere in assemblea e proporre la scelta di qualche tecnico per queste redazioni RdC e Tabella millesimale, nulla vieta che possa essere un condomino, ed in una successiva assemblea si approveranno a maggioranza qualificata, se poi vorrete consolidare e/o ci fosse qualche convenzione, ovvero delle deroghe alle norme del Codice Civile, si potrà procedere a trascrivere e registrare questi documenti per renderli opponibili ai futuri acquirenti.

 

Mi sto chiedendo, ma fino ad ora senza tabella di proprietà come avete fatto a dividere le spese condominiali? Avete un amministratore nominato dall'assemblea?

Attualmente i condomini sono 9... L'amministratore è stato nominato ma anziché darsi da fare per regolamento e tabelle fa delle divisioni paritarie tra tutti i condomini senza distinzioni di millesimi, piano o altro senza alcun accordo con tutti i condomini. La situazione è diventata insostenibile ai limiti del vessatorio nei confronti di chi come me è al piano primo e ha un solo box auto rispetto ad altri condomini che hanno due piani e due box ai piani alti e che per ambedue (doppio appartamento e doppio box) ricevono di pagare la mia stessa quota.....

Attualmente i condomini sono 9... L'amministratore è stato nominatobma anziché darsi da fare per regolamentone tabelle fa delle divisioni paritarie tra tutti i condomini senza distinzioni di millesimi piano o altro senza alcun accordo con tutti i condomini.
I condomini sono 9, contando anche la cooperativa ancora proprietaria di appartamenti invenduti, o senza cooperativa?

Nel secondo caso i condomini sono 10 perchè anche la cooperativa è condomino e fatto salvo non si sia esentata dalle spese condominiali, ma questo solo per i primi due anni, deve contribuire alle spese.

Comunque ed indifferente il numero di condomini l'amministratore sbaglia a dividere in parti uguali, fatto salvo non ci sia un accordo unanime tra tutti i proprietari, si può proporre una tabella provvisoria, magari sulla base dei metri quadrati degli appartamenti, o sul numero di vani, o sul valore catastale, e quando ci sarà la tabella millesimale definitiva si effettuerà il conguaglio;

 

In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie. (Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.) - (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670)

Ho acquistato una casa in una cooperativa edilizia nel 2014. Nell'atto di assegnazione notarile è riportato "Sono compresi nella presente assegnazione i diritti proporzionali alle parti comuni dell'intero complesso edilizio come per legge e come da Regolamento di Condominio ed annesse Tabelle Millesimali, che la società assegnante provvederà a redigere una volta ultimati i rogiti di trasferimento. All'uopo la parte assegnataria rilascia fin d'ora alla cooperativa ampio e irrevocabile mandato affinché abbia a redigere e depositare il detto Regolamento e le annesse Tabelle negli atti di un Notaio di sua fiducia, individuando altresì le parti comuni e le parti in proprietà esclusiva".

 

Se la cooperativa non ultima tutti i rogiti, c'è un termine ultimo entro il quale in ogni caso deve provvedere a depositare Regolamento ed annesse tabelle?

Grazie

Penso che il RdC fatto dopo l'acquisto sia invalido perché tu è come se avessi firmato un assegno in bianco.

Tu devi avere diritto, PRIMA dell'acquisto dell'appartamento, di poter visionare il RdC e se non ti piace di non comprare l'appartamento.

Altrimenti le conservatorie immobiliari a cosa servono?

Penso che il RdC fatto dopo l'acquisto sia invalido perché tu è come se avessi firmato un assegno in bianco.

Tu devi avere diritto, PRIMA dell'acquisto dell'appartamento, di poter visionare il RdC e se non ti piace di non comprare l'appartamento.

Altrimenti le conservatorie immobiliari a cosa servono?

Sono perfettamente d'accordo, specialmente se la Cooperativa vorrebbe arrogarsi di redigere un RdC contrattale, se invece sarà un RdC assembleare dovrà essere vagliato ed approvato dall'assemblea e potrebbe essere accettato anche se scritto dalla Cooperativa
Sono perfettamente d'accordo, specialmente se la Cooperativa vorrebbe arrogarsi di redigere un RdC contrattale, se invece sarà un RdC assembleare dovrà essere vagliato ed approvato dall'assemblea e potrebbe essere accettato anche se scritto dalla Cooperativa

Ciao, concordo con quanto scrivi in riferimento "all'arrogarsi di redigere" ma, se la Cooperativa lo redige e lo allega al primo rogito e, da questo acquirente viene accettato e così per tutti gli altri rogiti si deve ritenere accettato contrattualmente da tutti.

Ciao

Ciao, concordo con quanto scrivi in riferimento "all'arrogarsi di redigere" ma, se la Cooperativa lo redige e lo allega al primo rogito e, da questo acquirente viene accettato e così per tutti gli altri rogiti si deve ritenere accettato contrattualmente da tutti.

Ciao

Esatto, ma lo doveva redigere prima di vendere la prima u.i. nel 2014 e diveniva un RdC Contrattuale allegandolo ai rogiti, ora è troppo tardi, ora la cooperativa potrebbe proporlo ma non imporlo.
Esatto, ma lo doveva redigere prima di vendere la prima u.i. nel 2014 e diveniva un RdC Contrattuale allegandolo ai rogiti, ora è troppo tardi, ora la cooperativa potrebbe proporlo ma non imporlo.

Certamente!

Concordo era solo una precisazione a supporto di quanto già hai perfettamente scritto.

Ciao

ma se la cooperativa nel rogito ha scritto che fa lei le tabelle e l'acquirente da pieno mandato alla medesima per la redazione del regolamento con annesse tabelle è  contrattuale quindi la modifica deve essere all'unanimità

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