#1 Inviato 8 Novembre, 2016 Ho acquistato una casa in una cooperativa edilizia nel 2014. Nell'atto di assegnazione notarile è riportato "Sono compresi nella presente assegnazione i diritti proporzionali alle parti comuni dell'intero complesso edilizio come per legge e come da Regolamento di Condominio ed annesse Tabelle Millesimali, che la società assegnante provvederà a redigere una volta ultimati i rogiti di trasferimento. All'uopo la parte assegnataria rilascia fin d'ora alla cooperativa ampio e irrevocabile mandato affinché abbia a redigere e depositare il detto Regolamento e le annesse Tabelle negli atti di un Notaio di sua fiducia, individuando altresì le parti comuni e le parti in proprietà esclusiva". Se la cooperativa non ultima tutti i rogiti, c'è un termine ultimo entro il quale in ogni caso deve provvedere a depositare Regolamento ed annesse tabelle? Grazie
#2 Inviato 8 Novembre, 2016 Non c'è un limite di legge per la redazione del Regolamento di Condominio e relative tabelle, non c'è nessun obbligo di attendere la vendita di tutte le unità immobiliari, il Codice Civile all'art. 1138 dice che il RdC viene formato quando i condomini sono più di dieci, per cui nulla vieta che questo venga approvato dall'assemblea senza attendere i comodi della Cooperativa, lo stesso vale per la tabella millesimale. Vi consiglierei di discutere in assemblea e proporre la scelta di qualche tecnico per queste redazioni RdC e Tabella millesimale, nulla vieta che possa essere un condomino, ed in una successiva assemblea si approveranno a maggioranza qualificata, se poi vorrete consolidare e/o ci fosse qualche convenzione, ovvero delle deroghe alle norme del Codice Civile, si potrà procedere a trascrivere e registrare questi documenti per renderli opponibili ai futuri acquirenti. Mi sto chiedendo, ma fino ad ora senza tabella di proprietà come avete fatto a dividere le spese condominiali? Avete un amministratore nominato dall'assemblea?
#3 Inviato 8 Novembre, 2016 Attualmente i condomini sono 9... L'amministratore è stato nominato ma anziché darsi da fare per regolamento e tabelle fa delle divisioni paritarie tra tutti i condomini senza distinzioni di millesimi, piano o altro senza alcun accordo con tutti i condomini. La situazione è diventata insostenibile ai limiti del vessatorio nei confronti di chi come me è al piano primo e ha un solo box auto rispetto ad altri condomini che hanno due piani e due box ai piani alti e che per ambedue (doppio appartamento e doppio box) ricevono di pagare la mia stessa quota.....
#4 Inviato 8 Novembre, 2016 Attualmente i condomini sono 9... L'amministratore è stato nominatobma anziché darsi da fare per regolamentone tabelle fa delle divisioni paritarie tra tutti i condomini senza distinzioni di millesimi piano o altro senza alcun accordo con tutti i condomini.I condomini sono 9, contando anche la cooperativa ancora proprietaria di appartamenti invenduti, o senza cooperativa?Nel secondo caso i condomini sono 10 perchè anche la cooperativa è condomino e fatto salvo non si sia esentata dalle spese condominiali, ma questo solo per i primi due anni, deve contribuire alle spese. Comunque ed indifferente il numero di condomini l'amministratore sbaglia a dividere in parti uguali, fatto salvo non ci sia un accordo unanime tra tutti i proprietari, si può proporre una tabella provvisoria, magari sulla base dei metri quadrati degli appartamenti, o sul numero di vani, o sul valore catastale, e quando ci sarà la tabella millesimale definitiva si effettuerà il conguaglio; In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie. (Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.) - (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670)
#5 Inviato 8 Novembre, 2016 Ho acquistato una casa in una cooperativa edilizia nel 2014. Nell'atto di assegnazione notarile è riportato "Sono compresi nella presente assegnazione i diritti proporzionali alle parti comuni dell'intero complesso edilizio come per legge e come da Regolamento di Condominio ed annesse Tabelle Millesimali, che la società assegnante provvederà a redigere una volta ultimati i rogiti di trasferimento. All'uopo la parte assegnataria rilascia fin d'ora alla cooperativa ampio e irrevocabile mandato affinché abbia a redigere e depositare il detto Regolamento e le annesse Tabelle negli atti di un Notaio di sua fiducia, individuando altresì le parti comuni e le parti in proprietà esclusiva". Se la cooperativa non ultima tutti i rogiti, c'è un termine ultimo entro il quale in ogni caso deve provvedere a depositare Regolamento ed annesse tabelle? Grazie Penso che il RdC fatto dopo l'acquisto sia invalido perché tu è come se avessi firmato un assegno in bianco. Tu devi avere diritto, PRIMA dell'acquisto dell'appartamento, di poter visionare il RdC e se non ti piace di non comprare l'appartamento. Altrimenti le conservatorie immobiliari a cosa servono?
#6 Inviato 8 Novembre, 2016 Penso che il RdC fatto dopo l'acquisto sia invalido perché tu è come se avessi firmato un assegno in bianco.Tu devi avere diritto, PRIMA dell'acquisto dell'appartamento, di poter visionare il RdC e se non ti piace di non comprare l'appartamento. Altrimenti le conservatorie immobiliari a cosa servono? Sono perfettamente d'accordo, specialmente se la Cooperativa vorrebbe arrogarsi di redigere un RdC contrattale, se invece sarà un RdC assembleare dovrà essere vagliato ed approvato dall'assemblea e potrebbe essere accettato anche se scritto dalla Cooperativa
#7 Inviato 8 Novembre, 2016 Sono perfettamente d'accordo, specialmente se la Cooperativa vorrebbe arrogarsi di redigere un RdC contrattale, se invece sarà un RdC assembleare dovrà essere vagliato ed approvato dall'assemblea e potrebbe essere accettato anche se scritto dalla Cooperativa Ciao, concordo con quanto scrivi in riferimento "all'arrogarsi di redigere" ma, se la Cooperativa lo redige e lo allega al primo rogito e, da questo acquirente viene accettato e così per tutti gli altri rogiti si deve ritenere accettato contrattualmente da tutti. Ciao
#8 Inviato 8 Novembre, 2016 Ciao, concordo con quanto scrivi in riferimento "all'arrogarsi di redigere" ma, se la Cooperativa lo redige e lo allega al primo rogito e, da questo acquirente viene accettato e così per tutti gli altri rogiti si deve ritenere accettato contrattualmente da tutti.Ciao Esatto, ma lo doveva redigere prima di vendere la prima u.i. nel 2014 e diveniva un RdC Contrattuale allegandolo ai rogiti, ora è troppo tardi, ora la cooperativa potrebbe proporlo ma non imporlo.
#9 Inviato 8 Novembre, 2016 Esatto, ma lo doveva redigere prima di vendere la prima u.i. nel 2014 e diveniva un RdC Contrattuale allegandolo ai rogiti, ora è troppo tardi, ora la cooperativa potrebbe proporlo ma non imporlo. Certamente! Concordo era solo una precisazione a supporto di quanto già hai perfettamente scritto. Ciao
#10 Inviato 25 Febbraio, 2019 ma se la cooperativa nel rogito ha scritto che fa lei le tabelle e l'acquirente da pieno mandato alla medesima per la redazione del regolamento con annesse tabelle è contrattuale quindi la modifica deve essere all'unanimità