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Gimbi

POTERE DI Rappresentanza

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Spettabile Forum, vorrei capire in cosa consiste il "Potere di Rappresentanza" ricoperta da un amministratore di condominio. In altre parole, può l'amministratore prendere delle iniziative, ad esempio contrattare un'impresa di pulizie per poi revocarne l'incarico a suo gusto e piacimento, senza informare e senza il consenso del condominio??? perché, a suo dire, l'amministratore, avendo detto potere di Rappresentanza può decidere di fare ciò che vuole stante il fatto che il mandato all'impresa è stato dato da lui e non dall'assemblea dei condomini. 

La cosa mi pare un po' strana. Che ne pensate?

Grazie   

Il "potere di rappresentanza" si riferisce alla rappresentanza processuale del condominio, sia attiva (entro determinati limiti, l'amministratore ha la possibilità di intentare una causa per conto del condominio) che passiva (può essere citato in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio).

V. al riguardo l'art. 1131 c.c.:

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1131.html

 

Questo ha però poco a che fare con il fatto di incaricare una ditta di pulizia o revocarne l'incarico.

L'amministratore ha la possibilità di farlo perché sono atti di ordinaria amministrazione (a meno che l'incarico alla ditta non sia pluriennale, nel qual caso deve essere conferito con delibera assembleare) e l'ordinaria amministrazione può essere svolta senza preventiva delibera o successiva ratifica.

V. al riguardo l'art. 1133 c.c.:

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1133.html

E anche:

https://www.condominioweb.com/condominio-affidare-allesterno-il-servizio-di-pulizia-delle-scale.386

 

L'assemblea ha però sempre la possibilità di limitare questo potere dell'amministratore, p.e. può:

  • scegliere autonomamente la ditta di pulizie e conferire l'incarico per il periodo di tempo reputato opportuno;
  • introdurre una clausola regolamentare secondo la quale all'amministratore non compete tale scelta;
  • modificare le scelte eventualmente già fatte dall'amministratore.

Ricordo che le delibere assembleari sono vincolanti per l'amministratore, che ha il dovere di darvi seguito (semplificando un po': tra assemblea e amministratore, ha sempre ragione la prima).

Modificato da condo77
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condo77 dice:

Il "potere di rappresentanza" si riferisce alla rappresentanza processuale del condominio, sia attiva (entro determinati limiti, l'amministratore ha la possibilità di intentare una causa per conto del condominio) che passiva (può essere citato in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio).

V. al riguardo l'art. 1131 c.c.:

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1131.html

 

Questo ha però poco a che fare con il fatto di incaricare una ditta di pulizia o revocarne l'incarico.

L'amministratore ha la possibilità di farlo perché sono atti di ordinaria amministrazione (a meno che l'incarico alla ditta non sia pluriennale, nel qual caso deve essere conferito con delibera assembleare) e l'ordinaria amministrazione può essere svolta senza preventiva delibera o successiva ratifica.

V. al riguardo l'art. 1133 c.c.:

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1133.html

E anche:

https://www.condominioweb.com/condominio-affidare-allesterno-il-servizio-di-pulizia-delle-scale.386

 

L'assemblea ha però sempre la possibilità di limitare questo potere dell'amministratore, p.e. può:

  • scegliere autonomamente la ditta di pulizie e conferire l'incarico per il periodo di tempo reputato opportuno;
  • introdurre una clausola regolamentare secondo la quale all'amministratore non compete tale scelta;
  • modificare le scelte eventualmente già fatte dall'amministratore.

Ricordo che le delibere assembleari sono vincolanti per l'amministratore, che ha il dovere di darvi seguito (semplificando un po': tra assemblea e amministratore, ha sempre ragione la prima).

Grazie infinite per la sua spiegazione. É stato veramente utile. A quanto pare l'amministratore farnetica dicendo che in virtù del potere di rappresentanza, è l'unico che può stipulare contratti e disdirli a suo piacimento. Gli consiglierò un buon psicoanalista  

L'amministratore esegue cosa decide l'assemblea, che è sovrana.

Sottoscrivo tutto quello scritto da @condo77

Aggiungo che se l'amministratore fa e disfa incarica e disincarica, voi in assemblea potete e dovete chiederne conto, un bel "vorremmo spiegazioni. Perchè ha fatto questo?"  e potete naturalmente vincolarlo all'impresa che volete voi...anzi se quella attuale non vi sta bene, portate in assemblea due o tre preventivi di altra impresa e  la nominate.

  • Mi piace 1
Gimbi dice:

l'amministratore farnetica dicendo che in virtù del potere di rappresentanza, è l'unico che può stipulare contratti e disdirli a suo piacimento

certo che è tenuto a firmare i contratti, ma su ordine dell'assemblea e non da come si alza lui la mattina.

 

Antonio

Molinodoppio dice:

certo che è tenuto a firmare i contratti, ma su ordine dell'assemblea e non da come si alza lui la mattina.

 

Antonio

Sì, però è importante ricordare che l'amministratore ha la facoltà di firmare autonomamente il contratto con la ditta di pulizie (o di disdirlo), a meno che l'assemblea non si sia espressa in merito, nel qual caso deve eseguire la volontà assembleare.

Ma se l'assemblea non si esprime, allora l'amministratore agisce correttamente.

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