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Lord MAGNUM

Nullità di Assemblea

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Un caro saluto a Tutti. Recentemente mi è stato proposto un quesito da un Condomino la cui risposta mi è parsa inizialmente scontata, salvo poi (in separata sede) essere preso dal dubbio che non potesse essere così come risposto. Il Condomino mi chiedeva se una Assemblea di Condominio potesse essere annullata in quanto era stata spostata la sede da un luogo coune ad una proprietà esclusiva. In pratica un Condomino si era proposto per ospitare la riunione a casa propria (5 metri più in là di dove si sarebbe dovuta tenere). L'Assemblea in effetti si svolse c/o l'abitazione del Condomino ed il suo spostamento era stato indicato finanche negli stessi ambienti in cui sarebbe dovuta avvenire per cui sarebbe stato impossibile non esserne a conoscenza. La mia risposta infatti è stata che da Condomino egli aveva tutti i diritti di chieere l'annullamento dell'Assemblea non già, però, all'Amministratore bensì all'Autorità competente ma che, a mio avviso, difficilmente avrebbe vista soddisfatta la sua richiesta per un aspetto che aveva il solo scopo di migliorare la comodità della riunione. Qualora qualcuno di Voi ritenesse plausibile un annullamento della stessa, pensate anche che la mozione del Condomino sarebbe dovuta avvenire nei canonici 30gg. o avrebbe potuto richiederne la nullità senza alcun limite temporale???

Un ringraziamento a chi vorrà esprimere la propria opinione.

L'annullamento sarebbe dovuto avvenire con opposizione entro i 30 gg. dal ricevimento del verbale per i soli assenti, chi era presente non avrebbe potuto contestare il cambiamento della sede assembleare, in quanto la sua presenza all'assemblea sanava tale anomalia.

Infatti il richiedente era un assente ( ed il motivo della sua assenza era noto a tutti in quanto fra i due condomini i rapporti non sono propriamente idilliaci ). ma il quesito rimane: l'annullamento sarebbe proponibile???

Si l'annullamento sarebbe proponibile nel termine dei 30 gg. dal ricevimento del verbale. Spetterà poi al giudice di merito valutare la circostanza.

Si l'annullamento sarebbe proponibile nel termine dei 30 gg. dal ricevimento del verbale. Spetterà poi al giudice di merito valutare la circostanza.
Sarebbe annullabile, ma estremamente illogico, infatti ad un condomino assente che differenza fa se l'assemblea sia tenuta in un luogo comune dello stabile oppure a New York? Lui comunque era assente.

Comunque ognuno può fare ciò che vuole.

Infatti il richiedente era un assente ( ed il motivo della sua assenza era noto a tutti in quanto fra i due condomini i rapporti non sono propriamente idilliaci ). ma il quesito rimane: l'annullamento sarebbe proponibile???
Sarebbe annullabile come dice JOSEFAT, ma estremamente illogico, infatti ad un condomino assente che differenza fa se l'assemblea si è tenuta in un luogo designato e comune dello stabile oppure in un'altra sede? Lui comunque era assente.

Comunque ognuno può fare ciò che vuole.

Ti ringrazio per il tuo parere, (in linea con il mio) che mi pare dimostri che ci sia una logica comune che, a volte, sfugge al semplice Condomino che "vede" le cose in maniera distorta in quanto soggettiva.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Il problema, Tullio, è che il Condomino, (per i motivi quasi acclarati che ho esposto) non era volutamente presente,e adduceva la sua assenza al fatto che la sede era stata spostata e gli avvisi non erano stati affissi con i dovuti tempi. (ma, ripeto, a mio avviso sono considerazioni risibili e dovute ai cattivi rapporti fra i due Condomini).

.....e sono certo che il Condomino che ci ha ospitato (la vta di condominio è proprio una soap opera) lo ha fatto apposta per vedere se " l'altro" avrebbe avuto la faccia di presentarsi....................

.........non l'ha avuta 🙂

Ti ringrazio per il tuo parere, (in linea con il mio) che mi pare dimostri che ci sia una logica comune che, a volte, sfugge al semplice Condomino che "vede" le cose in maniera distorta in quanto soggettiva.

 

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Il problema, Tullio, è che il Condomino, (per i motivi quasi acclarati che ho esposto) non era volutamente presente,e adduceva la sua assenza al fatto che la sede era stata spostata e gli avvisi non erano stati affissi con i dovuti tempi. (ma, ripeto, a mio avviso sono considerazioni risibili e dovute ai cattivi rapporti fra i due Condomini).

Ma la sede dell'assemblea quando è stata spostata? Giorni prima oppure all'ultimo momento?

Il problema, Tullio, è che il Condomino, (per i motivi quasi acclarati che ho esposto) non era volutamente presente,e adduceva la sua assenza al fatto che la sede era stata spostata e gli avvisi non erano stati affissi con i dovuti tempi. (ma, ripeto, a mio avviso sono considerazioni risibili e dovute ai cattivi rapporti fra i due Condomini).

Non è tanto rilevante il mancato avviso dello spostamento quanto lo spostamento in un "campo ostile" ad un condòmino che non gli consente di esercitare il diritto di presenziare.

 

Che poi ci sia una maggioranza tale che le delibere possano essere riapprovate in un'assemblea tenuta in "campo neutro" è un altro discorso.

Il condòmino ha comunque diritto di chiedere l'annullamento (ANNULLABILITA') entro i canonici 30 giorni per poter esprimere il suo parere in assemblea, quantunque fossero tutti contro di lui.

Mi pare unadecinna di ore prima... Ma gli avvisi dello spostamento erano affissi nella stessa sede prevista (l'androne del palazzo) e s'è tenuta 5 m più in la (al pt nell'abitazione dell condomino che aveva lasciato anche la porta aperta )

Mi pare unadecinna di ore prima... Ma gli avvisi dello spostamento erano affissi nella stessa sede prevista (l'androne del palazzo) e s'è tenuta 5 m più in la (al pt nell'abitazione dell condomino che aveva lasciato anche la porta aperta )

Il problema è la sede non idonea, fosse stata anche ad un metro.

Leggi questo articolo che prosegue in due pagine e parla proprio dell'impossibilità di convocare l'assemblea a casa di un condòmino che è in cattivi rapporti con un altro:

--link_rimosso--

Non è tanto rilevante il mancato avviso dello spostamento quanto lo spostamento in un "campo ostile" ad un condòmino che non gli consente di esercitare il diritto di presenziare.

 

Che poi ci sia una maggioranza tale che le delibere possano essere riapprovate in un'assemblea tenuta in "campo neutro" è un altro discorso.

Il condòmino ha comunque diritto di chiedere l'annullamento (ANNULLABILITA') entro i canonici 30 giorni per poter esprimere il suo parere in assemblea, quantunque fossero tutti contro di lui.

Ma non c'era nessuna ostilità nei confronti del Condomino, da parte degli altri partecipanti. Vi dirò di più.... Quella sera partecipò anche un Condomino che non più tardi di un anno prima aveva dato della

..... (meretrice) alla moglie del nostro ospitante il tutto con molta (apparentemente) nonchalance 🙂

Mi pare unadecinna di ore prima... Ma gli avvisi dello spostamento erano affissi nella stessa sede prevista (l'androne del palazzo) e s'è tenuta 5 m più in la (al pt nell'abitazione dell condomino che aveva lasciato anche la porta aperta )
In questo caso ha ragione il condomino che ha intenzione d'impugnare, perchè se il cambio di sede fosse stato causato per impraticabilità delle sede designata e all'ultimo momento e d'accordo con i condomini presenti, lo spostamento potrebbe essere giustificato, ma 10 ore prima e con avvisi esposti e un luogo non gradito e quasi ostile ad un condomino, non credo proprio sia da giustificare.
Ma non c'era nessuna ostilità nei confronti del Condomino, da parte degli altri partecipanti. Vi dirò di più.... Quella sera partecipò anche un Condomino che non più tardi di un anno prima aveva dato della

..... (meretrice) alla moglie del nostro ospitante il tutto con molta (apparentemente) nonchalance 🙂

Ho divorato l'articolo, Leo, e Ti ringrazio, l'ho trovato molto interessante e, forse, esplicativo del problema anche se.... i dubbi permangono in quanto la cosidetta serenità ambientale la sipotrebbe avere comunque e dovunque se non si hanno le capacità caratteriali per affrontare delle pacifiche e civili discussioni (non mi pare che il nostro ospitante avesse un fucile a canne mozze vicino la sua sedia) e quindi una volta superato l'aspetto emotivo viene a cadere anche la sentenza della cassazione che cmq, si basa su aspetti puramente aleatori su una fragilissima supposizione di mancanza di tranquillità. (questo mi induce a pensare che alcuni ns condomini non vengono più alle assemblee perchè intimiditi, frastornati dalle urla e dalla aggressività di altri condomini.... pur facendole in luoghi neutri. Due anni fa una riunione iniziata alle 20.30 è terminata alle 4 e 30 del giorno successivo, se non è un record, poco ci manca 🙂

Lo studio dell'amministratore è un campo neutro ed è proprio il luogo più adatto per tenere le riunioni.

Nel post n. 3 tu hai scritto:

"... il richiedente era un assente ( ed il motivo della sua assenza era noto a tutti in quanto fra i due condomini i rapporti non sono propriamente idilliaci )"

Se io avessi litigato con qualcuno non andrei certamente in casa sua.

Che ognuno la prende in modo diverso è un conto... ma non credo che sia nella normalità andare a fare una riunione in casa di un condòmino che ha dato della "meretrice" alla propria moglie.

No, non è così... E' venuto alla riunione anche un Condomino che in un'altra assemblea dell'anno precedente aveva dato .... alla mogli del Condomino che in quest'altra occasione ci stava ospitando.

Aldilà delle rispettive opinioni, dopo che è trascorso un anno, mi pare un gesto di maturià e cmq il Condomino che si è presentato a casa della .... ha giustamente considerato che partecipare all'Assemblea è un suo diritto (che ha esercitato) indipendentemente dal luogo ove si teneva.

No, non è così... E' venuto alla riunione anche un Condomino che in un'altra assemblea dell'anno precedente aveva dato .... alla mogli del Condomino che in quest'altra occasione ci stava ospitando.

Aldilà delle rispettive opinioni, dopo che è trascorso un anno, mi pare un gesto di maturià e cmq il Condomino che si è presentato a casa della .... ha giustamente considerato che partecipare all'Assemblea è un suo diritto (che ha esercitato) indipendentemente dal luogo ove si teneva.

Questo fatto, secondo me è irrilevante, il nocciolo è lo spostamento di sede annunciato solo 10 ore prima invece dei 5 giorni minimi, che lo spostamento di pochi metri sia importante per l'annullamento, lo valuterà il giudice se il condomino impugnerà.

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