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AlesDamiani

Maggioranza per deliberare e amministratore "furbetto" nelle gare d'appalto

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Salve,

avrei bisogno di un chiarimento su due punti.

 

1)

10 giorni fa abbiamo avuto una riunione di condominio (20 proprietari, presenti 19).

Nell'ODG c'era l'utilizzo per feste del locale comune, di cui siamo tutti proprietari.

 

La votazione è così risultata:

- 9 favorevoli con millesimi 437,76;

- 9 contrari con millesimi 463,25;

- 1 astenuto con millesimi 54,31.

 

L'amministratrice ha deliberato che l'uso resta quello che è già presente nel regolamento, ossia uso esclusivo come locale riunione.

 

Ho letto però che l' ART 1136 comma 2 del CC dice che:

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la

metà del valore dell'edificio".

 

Non essendoci stata la maggioranza dei voti, è impugnabile tale delibera?

 

Ho letto anche che in una sentenza della Corte di Cassazione è stato detto che "non è possibile destinare ad usco esclusivo una sala comune di proprietà di tutti i condomini".

 

E' corretto?

2)

L'amministratrice in riunione ha portato con se il fratello, che ha un'impresa che esegue lavori di ristrutturazione.

 

Uno dei punti era il preventivo di spesa per un'infiltrazione dell'acqua in una cantina di un condomino, e guarda caso il preventivo del fratello era il più basso.

 

La mia domanda è:

è corretto che un amministratore faccia partecipare il fratello ad una gara di appalto? Non è ovvio che sia agevolato dal fatto che la l' amministratrice conosce già le altre offerte?

 

Grazie per le risposte.

 

Buona giornata

 

Alessandro Damiani

Buongiorno Alessandro

L'amministratrice ha deliberato che l'uso resta quello che è già presente nel regolamento, ossia uso esclusivo come locale riunione.

E' corretto anche se è l'assemblea che delibera, ella ha, correttamente, preso atto del risultato della votazione di non modificare quanto previsto dal regolamento di condominio, in merito allo specifico OdG per mancanza del quorum chi citi (art. 1136 c.2).

Se chiedi :

Non essendoci stata la maggioranza dei voti, è impugnabile tale delibera?

presumo tu sia tra i 9 favorevoli ad un uso diverso della sala comune. Me se impugni tale deliberato rischi di soccombere in giudizio.

Se non ricordo male la delibera "

di destinare ad uso esclusivo una sala comune di proprietà di tutti i condomini".
va presa all'unanimità.

Inoltre circa :

La mia domanda è:

è corretto che un amministratore faccia partecipare il fratello ad una gara di appalto? Non è ovvio che sia agevolato dal fatto che la l' amministratrice conosce già le altre offerte?

E' mia opinione personale che, per correttezza e trasparenza, l'amministratore non debba portare nessun tipo di preventivo, ma, come evidenziato in un topic ad hoc del nostro forum, nulla lo vieta.

Pertanto se l'assemblea approva nei modi previsti dalla legge tale preventivo, si è corretto.

Giuseppe

La votazione è così risultata:

- 9 favorevoli con millesimi 437,76;

- 9 contrari con millesimi 463,25;

- 1 astenuto con millesimi 54,31.

 

L'amministratrice ha deliberato che l'uso resta quello che è già presente nel regolamento, ossia uso esclusivo come locale riunione.

 

Ho letto però che l' ART 1136 comma 2 del CC dice che:

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la

metà del valore dell'edificio".

 

Non essendoci stata la maggioranza dei voti, è impugnabile tale delibera?

Regolamentare l'uso della sala comune è appunto una norma regolamentare che può essere modificata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500/1000.

 

Nel vostro caso la sala condominiale era già adibita esclusivamente ad uso riunioni dal regolamento.

Per modificare il regolamento e consentire l'uso della sala per feste occoreva la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500/1000

 

- Non c'è stata la maggioranza favorevole degli intervenuti (9 favorevili su 19)

- Non c'è stata la maggioranza favorevole dei millesimi (437,76/1000 su 955,32/1000 intervenuti)

 

In pratica non c'è stata delibera e non si è potuto deliberare la modifica del regolamento.

Come fai ad impugnare una NON delibera?

 

Per quanto riguarda il punto 2 mi associo a quanto già detto da GIME ed aggiungo:

è sempre l'assemblea sovrana che decide.

I condòmini possono bocciare il preventivo portato dall'amministratore, portare altri preventivi, approvare il preventivo più costoso...

L'amministratore fa esattamente quanto l'assemblea gli consente di fare.

Tutto questo vale anche se siamo tutti proprietari del locale comune? Nel rogito è inserito la proprietà di una parte dello stesso..questo non comporta nulla?

Tutto questo vale anche se siamo tutti proprietari del locale comune? Nel rogito è inserito la proprietà di una parte dello stesso..questo non comporta nulla?

E' una sala condominiale, è naturale che sia inserita nel rogito come parte comune.

Anche delle scale e dell'ascensore sei proprietario di una parte delle stesse.

La regolamentazone delle parti comuni la delibera la maggioranza.

Tu puoi agire senza rendere conto a nessuno solo nella tua proprietà esclusiva (salvo convenzione).

 

Anche nel mio condominio c'è una sala condominiale regolamentata dove non si può fare quello che si vuole.

Forse il nostro regolamento è più elastico del vostro perchè è stato destinato un spazio alle biciclette ma anche nel nostro regolamento:

3] La destinazione primaria della sala condominiale è quella di svolgere le assemblee di condominio e conservare le cose comuni. In essa verranno tenuti gli attrezzi, i materiali e le cose di proprietà comune;verranno altresì custoditi, in apposito armadio di cui avrà le chiavi il consigliere anziano, i documenti archiviati riguardanti le gestioni di ogni anno escluso quello incorso. Il condominio non risponde dei danni provocati a cose di proprietà di singoli condomini lasciati nella sala condominiale.

Chiunque lascia nella sala cose di proprietà non comune è responsabile dei danni che le cose stesse dovessero provocare.

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