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milano47

Isolamento del tetto condominiale

Buongiorno

dovendo procedere al rifacimento del tetto,  a causa di infiltrazioni - pur essendo presente una guaina, chiedevo se sussiste o meno l'obbligatorietà della coibentazione.

Un grazie anticipato 

milano47 dice:

Buongiorno

dovendo procedere al rifacimento del tetto,  a causa di infiltrazioni - pur essendo presente una guaina, chiedevo se sussiste o meno l'obbligatorietà della coibentazione.

Un grazie anticipato 

L'obbligo di coibentazione in caso di manutenzione straordinaria in tutti i casi in cui si rendono necessari  lavori sulla copertura del palazzo, sia che si tratti di lastrico solare che di tetto in base a quanto stabilisce il punto 2 dell'allegato I del dlgs 29 dicembre 2006, n.311, secondo il quale nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria quali il rifacimento di parete esterne, tetti e intonaci è obbligatorio effettuare interventi che consentano di rispettare i nuovi limiti di trasmittanza termica imposti per tutti gli edifici di nuova costruzione. Le modalità di intervento sono state ribadite nel DM 26 giugno 2015, reperibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico. In particolare il paragrafo 1.4 dell'allegato 1 precisa addirittura che il cappotto termico è obbligatorio in tutti i casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda per rimozione di porzioni superiori al 10% degli intonaci. Non è quindi possibile sottrarsi in nessun caso a questo obbligo e nessuna impresa potrà effettuare i lavori senza includere anche la coibentazione, a prescindere da qualunque indicazione dell'assemblea. Quanto al pagamento, poiché il tetto è di proprietà comune, la spesa va ripartita per millesimi di proprietà. (23 agosto 2017)

--> https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/domande-e-risposte/2017/08/23/news/rifacimento_tetto_la_coibentazione_e_sempre_obbligatoria_-196517307/

Tullio01 dice:

L'obbligo di coibentazione in caso di manutenzione straordinaria in tutti i casi in cui si rendono necessari  lavori sulla copertura del palazzo, sia che si tratti di lastrico solare che di tetto in base a quanto stabilisce il punto 2 dell'allegato I del dlgs 29 dicembre 2006, n.311, secondo il quale nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria quali il rifacimento di parete esterne, tetti e intonaci è obbligatorio effettuare interventi che consentano di rispettare i nuovi limiti di trasmittanza termica imposti per tutti gli edifici di nuova costruzione. Le modalità di intervento sono state ribadite nel DM 26 giugno 2015, reperibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico. In particolare il paragrafo 1.4 dell'allegato 1 precisa addirittura che il cappotto termico è obbligatorio in tutti i casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda per rimozione di porzioni superiori al 10% degli intonaci. Non è quindi possibile sottrarsi in nessun caso a questo obbligo e nessuna impresa potrà effettuare i lavori senza includere anche la coibentazione, a prescindere da qualunque indicazione dell'assemblea. Quanto al pagamento, poiché il tetto è di proprietà comune, la spesa va ripartita per millesimi di proprietà. (23 agosto 2017)

--> https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/domande-e-risposte/2017/08/23/news/rifacimento_tetto_la_coibentazione_e_sempre_obbligatoria_-196517307/

Grazie, Tullio 01

In breve, dato che non sono del mestiere, debbo ritenere che il rifacimento del tetto, con l'applicazione di un nuovo strato di guaina bituminosa ecc. -- e la sostituzione di tutte le tegole canadesi ed eventuali connessi come la modifica della lattoneria perimetrale e l'adeguamento dei lucernai presenti in copertura è da considerarsi una manutenzione straordinaria, e come tale, sussiste l'obbligo di coibentazione.  La relativa spesa deve essere ripartita fra tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà generale

 

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