Vai al contenuto
screpo

Irrogare sanzioni per trasgressione alle norme regolamentari

Con riferimento all'oggetto della discussione, pongo un quesito, sicuramente banale agli esperti del forum, ma che sul quale ho un pò di incertezza.

La legge di riforma ha introdotto l'applicazione delle sanzioni nella misura a tutti nota (fino a Euro 200 e fino a Euro 800 in caso di recidiva) se introdotte nel regolamento; la riforma della riforma (D.L. 145) specifica che l'irrogazione deve essere deliberata dall'assemblea con il quorum dell'art. 1136 II° comma.

Quindi, se ho capito bene, l'amministratore, una volta segnalata la trasgressione, prima di irrogare deve comunque ricevere il consenso dell'assemblea? E se si, se la prima assemblea utile è magari tra 6 mesi, deve aspettare tutto codesto tempo per irrogare?

Abbiate pazienza e comprensione, ma il dilemma mi sta affliggendo e non poco:confused:🤔

Se ne parlò nel forum proprio subito dopo la riforma della riforma in questa discussione:

--link_rimosso--

 

e poi ancora in questa discussione:

--link_rimosso--

 

Da non trascurare nemmeno quanto fatto notare dall'utente MERI circa le modalità di sanzione in questa discussione:

https://www.condominioweb.com/forum/quesito/applicazione-delle-sanzioni-pecuniarie-47083/

Grazie Leonardo53.

Dubbi quasi del tutto chiariti ed una sola certezza: nè la riforma nè tantomeno la riforma della riforma forniscono all'amministratore uno strumento sicuro per l'irrogazione delle sanzioni, soprattutto in virtù di quanto scritto da MERI nella terza discussione da te fornita.

Staremo a vedere.

Scusate se mi intrometto e forse devio un pò dalla discussione, ma nel mio condominio la maggioranza vuole modificare il regolamento condominiale; esempio di una delle norme che vuole inserire è il divieto di esporre un tappeto profumato. La domanda che mi pongo è: chi stabilisce se un tappeto è profumato; la maggioranza dell'assemblea? Essendoci una maggioranza netta nel condominio; la minoranza deve sempre e comunque soccombere a norme simili rischiando addirittura di ricevere sanzioni pesanti (da € 200 a 800). Grazie anticipate a chi risponderà.

Un regolamento di condominio adottato a maggioranza può regolamentare l'uso delle parti comuni, eventuali divieti devono essere adottati all'unanimità in quanto a maggioranza non si possono menomare i diritti dei condomini.

Un regolamento di condominio adottato a maggioranza può regolamentare l'uso delle parti comuni, eventuali divieti devono essere adottati all'unanimità in quanto a maggioranza non si possono menomare i diritti dei condomini.

Credo che il divieto si riferisca al porre un tappeto privato sul pianerottolo comune.

Se l'assemblea asserisce che il tappeto è profumato ed il condòmino asserisce il contrario, in caso di sanzione si dovrà impugnare e sarà il Giudice a stabilire se il tappeto è profumato.

Mettere in moto la macchina della Giustizia per un profumo, però....

fossi io il Giudice condannerei entrambe le parti per lite temeraria 😉

Credo che il divieto si riferisca al porre un tappeto privato sul pianerottolo comune.

Se l'assemblea asserisce che il tappeto è profumato ed il condòmino asserisce il contrario, in caso di sanzione si dovrà impugnare e sarà il Giudice a stabilire se il tappeto è profumato.

Mettere in moto la macchina della Giustizia per un profumo, però....

fossi io il Giudice condannerei entrambe le parti per lite temeraria 😉

Credo che il divieto si riferisca al porre un tappeto privato sul pianerottolo comune.
MISCAL64 dice che devono deliberare il divieto modificando il RdC, quindi ancora non c'è, e se divieto sarà si dovrà approvare all'unanimità.

Ora come ora senza divieto specifico di stendere tappeti profumati, i condomini possono (come tu dici) adire al Giudice, ma per un profumo ...

MISCAL64 dice che devono deliberare il divieto modificando il RdC, quindi ancora non c'è, e se divieto sarà si dovrà approvare all'unanimità.

Ora come ora senza divieto specifico di stendere tappeti profumati, i condomini possono (come tu dici) adire al Giudice, ma per un profumo ...

Ah ecco perchè non ci capiamo.

Credo che abbiamo inteso due cose diverse.

Io per "esporre tappeti profumati" ho pensato allo zerbino nelle parti comuni fuori dalla porta d'ingresso (norma assembleare a maggioranza).

Tu hai pensato a "stendere tappeti profumati" nel balcone privato (norma contrattuale all'unanimità).

 

Se Miscal64 non interviene a chiarire qualcun altro potrebbe pensare al tappeto volante di Aladino 😉

Ah ecco perchè non ci capiamo.

Credo che abbiamo inteso due cose diverse.

Io per "esporre tappeti profumati" ho pensato allo zerbino nelle parti comuni fuori dalla porta d'ingresso (norma assembleare a maggioranza).

Tu hai pensato a "stendere tappeti profumati" nel balcone privato (norma contrattuale all'unanimità).

No, non ho pensato a questo, ho proprio pensato al tappeto fuori della porta.

 

@ MISCAL64

Il Regolamento Contrattuale (all'unanimità 1000/1000) potrebbe vietare di stendere tappeti profumati anche fuori dalla porta d'ingresso e nello stesso tempo regolamentare a maggioranza del 2°c. art 1136 cc, foggia e colore di quello che si può stendere (che non sia profumato).

×