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liliosorteni

Installazione nuovo ascensore in condominio

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Nel condominio in questione l'impianto è stato installato in epoca successiva alla costituzione del condominio e quindi assimilabile a un'innovazione onerosa o voluttuaria. Il suo costo è stato sostenuto non da tutti i condomini ma solo da quelli (nel caso 2 proprietà) che nell'assemblea richiesero l'innovazione stessa e che in cambio ne hanno ottenuto un uso esclusivo in una comunione parziale separata rispetto al condominio preesistente.Nel corso dell'assemblea fu anche chiarito che i condomini che non avessero aderito al costo ed installazione iniziale dell'ascensore avrebbero potuto farlo successivamente in qualsiasi momento previo il pagamento della propria quota di possesso del bene. Ora la "proprietà" avanza una proposta ai condomini ed all'assemblea di calcolare la cifra di subentro secondo la seguente formula: QS = (Va x Ms) /Mt

dove Qs = importo che il nuovo condomino deve riconoscere ai proprietari in essere

Va = costo della realizzazione attualizzato + i costi attualizzati sostenuti x manutenzioni straordinarie - il deprezzamento del valore dell'opera per effetto del trascorrere del tempo

Ms = valore dei millesimi di proprietà condominiale del nuovo condomino che aderisce all'innovazione

Mt = valore dei millesimi condominiali dei proprietari in essere piu' quelli del nuovo condomino.

 

Osservazione e Domanda

A mio avviso con questa formula e con il valore Mt che somma , non tutti i millesimi dei possibili compratori, ma solamente quelli degli attuali proprietari + quelli del nuovo condomino, i proprietari stanno cercando di scaricare il rischio che nessuno aderisca all'iniziativa sui primi possibili compratori .

Questa formula e condizione è legale ?

Esiste un'altra modalità per il calcolo della suddivisione dei costi che non scarichi "il rischio di impresa" sui nuovi "compratori" ma stabilisca a priori per ogni condomino la sua quota di partecipazione ?

Grazie per le risposte

 

 

 

 

I due proprietari che hanno sostenuto la spesa per la costruzione dell’ascensore, anticipando l’intera somma necessaria hanno valutato l’eventualità che nessuno degli altri condomini in futuro sarebbe subentrato nella proprietà dell’ascensore come previsto per legge (art. 1121, comma 3, c.c ), ovvero assumendo in proprio, come sostieni, l’intero rischio dell’operazione e salvaguardando la proprietà dell’ascensore impedendone l’uso a chi non ha aderito all’innovazione.

L’eventuale subentro di un terzo condomino nella proprietà dell’ascensore comporta il pagamento ai due condomini della quota di spesa calcolata dividendo il costo complessivo Qs in millesimi di proprietà generale fra i tre partecipanti effettivi; la suddetta quota sarà ripartita in proporzione ai millesimi fra i due proprietari che hanno sostenuto l’intera somma per la costruzione; con il subentro, il rischio è assunto dai tre partecipanti effettivi.

Nel caso di adesione successiva di altri condomini interessati al subentro nella proprietà dell’ascensore il calcolo delle quote da restituire ai condomini che le hanno anticipate si eseguirà suddividendo il costo Qs fra i partecipanti effettivi.

 

Se tutti gli N condomini con millesimi totali M subentreranno in tempi diversi nella proprietà dell’ascensore, le quote finali, di volta in volta calcolate e restituite secondo il criterio sopra descritto, coincideranno con quelle che si sarebbero ottenute se tutti avessero aderito inizialmente alla spesa complessiva, a meno della rivalutazione monetaria, del costo delle manutenzioni e del deprezzamento dell’impianto.(VxMs/M).

 

 

  • Grazie 1

Noi stavamo per mettere l'ascensore,poi tutto saltato,io mi ero informata e per legge si poteva subentrare anche dopo...

Enro dice:

Noi stavamo per mettere l'ascensore,poi tutto saltato,io mi ero informata e per legge si poteva subentrare anche dopo...

Ma certo ... chi ha detto il contrario?

Scusate, ma avevo fatte delle domande che provo a riproporre:

 

Osservazione e Domanda

A mio avviso con questa formula e con il valore Mt che somma , non tutti i millesimi dei possibili compratori, ma solamente quelli degli attuali proprietari + quelli del nuovo condomino, i proprietari stanno cercando di scaricare il rischio, che nessuno aderisca all'iniziativa, sui primi possibili compratori .

Questa formula e condizione è legale ?

Esiste un'altra modalità per il calcolo della suddivisione dei costi che non scarichi "il rischio di impresa" sui nuovi "compratori" ma stabilisca a priori per ogni condomino la sua quota di partecipazione ?

Grazie per le risposte

liliosorteni dice:

Scusate, ma avevo fatte delle domande che provo a riproporre:

 

Osservazione e Domanda

A mio avviso con questa formula e con il valore Mt che somma , non tutti i millesimi dei possibili compratori, ma solamente quelli degli attuali proprietari + quelli del nuovo condomino, i proprietari stanno cercando di scaricare il rischio, che nessuno aderisca all'iniziativa, sui primi possibili compratori .

Questa formula e condizione è legale ?

Esiste un'altra modalità per il calcolo della suddivisione dei costi che non scarichi "il rischio di impresa" sui nuovi "compratori" ma stabilisca a priori per ogni condomino la sua quota di partecipazione ?

Grazie per le risposte

Le risposte alle tue domande sono già state date implicitamente nel nel mio post #2 e deducibili dalla lettura del suo contenuto.

 

In sintesi il metodo descritto è l’unico possibile che sia in linea con la corrente giurisprudenza.

Se ne conosci altri, illustrali e ne discutiamo.

 

 

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