#1 Inviato 20 Aprile, 2023 Un impianto elettrico è discutibilmente una "cosa in custodia" art. 2051 cc che può creare dei danni, se realizzato male o non correttamente funzionante punto allo scopo di evitare danni. Esistono le cosiddette protezioni dirette e indirette: Isolamenti, interruttori differenziali, impianti di messa a terra. Purtroppo anche il migliore impianto elettrico, essendo composto da materiali corruttibili, col tempo si deteriora: invecchia. per garantire la continuità di funzionamento in sicurezza è necessario verificarlo periodicamente ed effettuare le eventuali manutenzioni tese a conservare l'originale grado di efficacia, con le modalità derivate dalle leggi e dalle regole di buona tecnica. Tutti gli impianti elettrici a norma del D.M. 37/2008 devono avere la dichiarazione di conformità con progetto redatto da professionista iscritto agli albi professionali per utenze superiori ai 6 kw o soggette a certificato prevenzione incendi. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Nel caso non sia più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza. La Legge 1 marzo 1968 n. 186 ci dice che un impianto realizzato conformemente alla Norma CEI si considera costruito a regola d'arte Il DM 37/08 obbliga a rispettare le Norme CEI L’impianto di messa terra nelle abitazioni è richiesto dalla norma CEI fin dal 3/2/1957. Impianto di messa a terra e interruttori differenziali erano previsti dall’art. 7 della L. 46/90, che prevedeva l’adeguamento degli impianti esistenti entro tre anni. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/3/90 si considerano adeguati se dotati di ... protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA ( art. 6 DM 37/08). Il differenziale da 30 mA è richiesto dalle norme CEI nei locali ad uso abitativo (circuiti che alimentano prese fino a 20 A, ..) Esiste l’obbligo di verifica della messa a terra? Il DPR 462/01 sulle verifiche dell’impianto di terra, si rivolge al Datore di Lavoro e prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Ma il il DM 37/08 invece si rivolge a tutti e prevede : Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI. E la Norma CEI 64-8 sulla verifica impianti di terra dice : 6.5.1.2 La verifica periodica deve essere effettuata mediante esame a vista e prove per assicurare: a) la sicurezza delle persone e degli animali domestici contro i contatti elettrici e le ustioni; b) la protezione contro i danni alle cose dall'incendio e dal calore che si produce a seguito di guasti nell'impianto; c) la conferma della correttezza dei valori nominali e delle regolazioni dei dispositivi di protezione richiesti dalla presente Norma; d) la conferma della correttezza dei valori nominali e delle regolazioni dei dispositivi di controllo; e) la conferma che l'impianto non è danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sua sicurezza e la sua funzionalità; f) l'identificazione dei difetti dell'impianto e la non conformità alle prescrizioni delle corrispondenti parti della presente Norma. 6.5.2.1 La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata in funzione del tipo di impianto e delle apparecchiature, del loro uso e funzionamento, della frequenza e della qualità della manutenzione e delle influenze esterne a cui l'impianto è soggetto. L'intervallo di tempo per l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione può essere di alcuni anni comunque non superiore a 5 anni, con l'eccezione dei casi in cui, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli più brevi, comunque non superiori a due anni, per esempio: • gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; • i locali medici; • i cantieri di costruzione e demolizione; • locali di pubblico spettacolo QUINDI RICAPITOLANDO: La Legge 1 marzo 1968 n. 186 ci dice che un impianto realizzato conformemente alla Norma CEI si considera costruito a regola d'arte Il DM 37/08 obbliga a rispettare le Norme CEI La norma CEI prevede un tempo non superiore ai 5 anni quale intervallo tra una verifica e l’altra. Se sono presenti attività a rischio incendio (autorimesse-CT- altezza edificio ecc.) va fatta non oltre i due anni
#3 Inviato 20 Aprile, 2023 Penso che l'intervento di @prociotta sia più a titolo informativo che altro... Almeno così sembra
#4 Inviato 20 Aprile, 2023 Giovanni Inga dice: Penso che l'intervento di @prociotta sia più a titolo informativo che altro... Almeno così sembra A chi era diretto in tal caso? Ai colleghi che dovrebbero richiamare l'attenzione dei condomini nei condominii che amministrano?
#5 Inviato 20 Aprile, 2023 ULISSSE dice: A chi era diretto in tal caso? Ai colleghi che dovrebbero richiamare l'attenzione dei condomini nei condominii che amministrano? Dico la mia. Anche se prociotta li ha scritti a titolo informativo sono informazioni da integrare e che gli amministratori devono conoscere. In uno dei tanti incontri tecnici , a cui partecipo annualmente per motivi professionali, nel 2019 fu scritta dagli organizzatori una lettera aperta , all'amministratore di condominio, con consigli utili riguardanti le unità immobiliari e agli impianti condominiali. Tra i vari argomenti - interruttori differenziali nel condominio / impianto di condominiale / antenne TV e scariche atmosferiche -trattava anche la parte delle responsabilità civili e penali a carico dei soggetti obbligati tipo : responsabilità amministrative / civili / e penali. Argomenti importanti e abbastanza impegnativi. Modificato 20 Aprile, 2023 da Nicola L.
#6 Inviato 20 Aprile, 2023 ULISSSE dice: A chi era diretto in tal caso? Ai colleghi che dovrebbero richiamare l'attenzione dei condomini nei condominii che amministrano? Una informazione viene data, in questo forum, a tutti coloro che ne abbiano interesse sia amministratori che condomini. Anche perché l'argomento non riguarda solo gli impianti condominiali ma anche quelli privati. 1
#7 Inviato 22 Aprile, 2023 sono articoli che stò scrivendo per il mio blog aspetto critiche per poi pubblicarli sul mio blog nel frattempo, non credo di far del male a nessuno qualcuno lo può trovare utile Modificato 22 Aprile, 2023 da prociotta
#8 Inviato 24 Aprile, 2023 prociotta dice: sono articoli che stò scrivendo per il mio blog aspetto critiche per poi pubblicarli sul mio blog nel frattempo, non credo di far del male a nessuno qualcuno lo può trovare utile Per quanto mi riguarda nessuna critica anzi condivido le informazioni. Tieni presente che il DPR 22/10/2001 n. 462 impone al datore di lavoro di denunciare entro trenta giorni dalla messa in servizio, mediante invio della dichiarazione di conformità, e far sottoporre a verifica periodica i seguenti impianti: -Impianti di terra denuncia all'Asl/Arpa e all'Inail e verifica periodica ogni due anni nei luoghi a maggior rischio. Per verifica si intende l'insieme delle operazioni necessarie per accertare la rispondenza di un impianto elettrico a requisiti prestabiliti. Verifica ai fini della sicurezza Verifica ai fini della regola dell'arte Verifica ai fini del collaudo. Ciao
#10 Inviato 27 Aprile, 2023 ULISSSE dice: A chi era diretto in tal caso? Vuole che gli correggete le bozze.