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Asy75

Edilizia libera e responsabilità dell'amministratore

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Buongiorno,

 

a seguito del  DM 2 marzo 2018 (glossario dell'edilizia libera) nel mio Comune i classici lavori di rifacimento facciate (a volte anche impegnativi) sono considerati in "edilizia libera" e non necessitano più della CILA o SCIA del tecnico.

Fino ad oggi, in questi casi era in uso nominare un Responsabile dei lavori e un DD.LL. , i cui nomi risultavano nella pratica edilizia (e nel cartello di cantiere), per cui l'Amministratore delegava importanti responsabilità giustamente remunerate ad altre figure.

Ora non ci sarebbe più bisogno di ciò, per cui, in mancanza di nomina, queste responsabilità rimangono in carico al Committente (ossia all'Amministratore), né l'Amministratore può obbligare il Condominio a nominare un tecnico.

Ovviamente, quando l'Amministratore ha presentato il preventivo per le sue prestazioni, ha messo un compenso che NON presupponeva l'assunzione responsabilità

La mia domanda è: come fare in queste situazioni?

Fra l'altro, nel mio caso non posso dire neanche di non possedere i requisiti, essendo (purtroppo) un ingegnere....

Grazie

Asy75 dice:

Buongiorno,

 

a seguito del  DM 2 marzo 2018 (glossario dell'edilizia libera) nel mio Comune i classici lavori di rifacimento facciate (a volte anche impegnativi) sono considerati in "edilizia libera" e non necessitano più della CILA o SCIA del tecnico.

Fino ad oggi, in questi casi era in uso nominare un Responsabile dei lavori e un DD.LL. , i cui nomi risultavano nella pratica edilizia (e nel cartello di cantiere), per cui l'Amministratore delegava importanti responsabilità giustamente remunerate ad altre figure.

Ora non ci sarebbe più bisogno di ciò, per cui, in mancanza di nomina, queste responsabilità rimangono in carico al Committente (ossia all'Amministratore), né l'Amministratore può obbligare il Condominio a nominare un tecnico.

Ovviamente, quando l'Amministratore ha presentato il preventivo per le sue prestazioni, ha messo un compenso che NON presupponeva l'assunzione responsabilità

La mia domanda è: come fare in queste situazioni?

Fra l'altro, nel mio caso non posso dire neanche di non possedere i requisiti, essendo (purtroppo) un ingegnere....

Grazie

Per quanto mi riguarda, in caso di lavori "impegnativi" come quello che hai citato, chiederei comunque la nomina di un direttore lavori: il fatto che la burocrazia si sia snellita, per quanto mi riguarda, non significa che ho acquisito competenze che non ho.

Nel tuo caso, sempre io, chiederei all'assemblea di attribuirti un compenso extra per un incarico che implica dover seguire il cantiere e che non avresti assunto con la precedente normativa

Asy75 dice:

Buongiorno,

 

a seguito del  DM 2 marzo 2018 (glossario dell'edilizia libera) nel mio Comune i classici lavori di rifacimento facciate (a volte anche impegnativi) sono considerati in "edilizia libera" e non necessitano più della CILA o SCIA del tecnico.

Fino ad oggi, in questi casi era in uso nominare un Responsabile dei lavori e un DD.LL. , i cui nomi risultavano nella pratica edilizia (e nel cartello di cantiere), per cui l'Amministratore delegava importanti responsabilità giustamente remunerate ad altre figure.

Ora non ci sarebbe più bisogno di ciò, per cui, in mancanza di nomina, queste responsabilità rimangono in carico al Committente (ossia all'Amministratore), né l'Amministratore può obbligare il Condominio a nominare un tecnico.

Ovviamente, quando l'Amministratore ha presentato il preventivo per le sue prestazioni, ha messo un compenso che NON presupponeva l'assunzione responsabilità

La mia domanda è: come fare in queste situazioni?

Fra l'altro, nel mio caso non posso dire neanche di non possedere i requisiti, essendo (purtroppo) un ingegnere....

Grazie

Nulla è cambiato rispetto agli obblighi e conseguenti responsabilità previste dal testo unico sulla sicurezza; sono state solo abolite le comunicazioni previste per i lavori citati.

La nomina del direttore dei lavori è a discrezione dell’assemblea del condominio mentre la nomina dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, se sono previste dal testo unico per il tipo di lavori che si intende eseguire, sono prerogativa del responsabile dei lavori ovvero il committente condominio o altro soggetto appositamente nominato.

 

Se l’assemblea non ha nominato un responsabile dei lavori, l’amministratore ha assunto su di sè la responsabilità dell’intero procedimento (inconsapevolmente?) e avrebbe diritto a un compenso straordinario.

 

Modificato da G.Ago
Asy75 dice:

Buongiorno,

 

a seguito del  DM 2 marzo 2018 (glossario dell'edilizia libera) nel mio Comune i classici lavori di rifacimento facciate (a volte anche impegnativi) sono considerati in "edilizia libera" e non necessitano più della CILA o SCIA del tecnico.

Fino ad oggi, in questi casi era in uso nominare un Responsabile dei lavori e un DD.LL. , i cui nomi risultavano nella pratica edilizia (e nel cartello di cantiere), per cui l'Amministratore delegava importanti responsabilità giustamente remunerate ad altre figure.

Ora non ci sarebbe più bisogno di ciò, per cui, in mancanza di nomina, queste responsabilità rimangono in carico al Committente (ossia all'Amministratore), né l'Amministratore può obbligare il Condominio a nominare un tecnico.

Ovviamente, quando l'Amministratore ha presentato il preventivo per le sue prestazioni, ha messo un compenso che NON presupponeva l'assunzione responsabilità

La mia domanda è: come fare in queste situazioni?

Fra l'altro, nel mio caso non posso dire neanche di non possedere i requisiti, essendo (purtroppo) un ingegnere....

Grazie

Serve scindere  le cose :

 

  • per quanto riguarda il lato urbanistico autorizzativo alcuni lavori di manutenzione  rientrano in edilizia libera, salvo la presenza  di vincoli che richiedano apposite autorizzazioni;

 

  • organizzazione e gestione del cantiere e gestione del contratto di appalto lavori  per quanto al  Dlgs 81/08 e smi  dove l'amministratore come Committente diventa anche la figura a cui è demandata la responsabilità  di valutare i rischi potenziali e le interferenze tra lavori- condomini e terzi. 

 

  • A seconda del tipo di intervento si possono ottenere anche sgravi fiscali (eco+sisma bonus) che potrebbe essere utile valutare in caso di lavori. 

 

 

Modificato da SPL House

Secondo me, di fatto, qualcosa è cambiato.

Prima il condominio era OBBLIGATO a fare una CILA, ossia il Condominio doveva pagare un tecnico per fare l'asseverazione e presentarla in Comune, allo stesso tempo, anche se non era un obbligo, al tecnico venivano delegati i ruoli di RL e D.LL. (per cui veniva ovviamente pagato). 

Ora, non essendo obbligatoria l'asseverazione, i Condomini (ovviamente pensando di risparmiare, visto che per molti il tecnico è solo una che "fa carte", per non dire peggio) non sono tenuti a produrre una pratica, quindi manca anche l'occasione per delegare le responsabilità di RL e DLL.

Diversa cosa è il ruolo di CSE, che rimane obbligatorio se ci sono due o più imprese o particolari condizioni di ponteggi, ecc., e che l'Amministratore non può comunque ricoprire in mancanza del Corso Abilitante da 120 ore

Modificato da Asy75
Danielabi dice:

Per quanto mi riguarda, in caso di lavori "impegnativi" come quello che hai citato, chiederei comunque la nomina di un direttore lavori: il fatto che la burocrazia si sia snellita, per quanto mi riguarda, non significa che ho acquisito competenze che non ho.

Nel tuo caso, sempre io, chiederei all'assemblea di attribuirti un compenso extra per un incarico che implica dover seguire il cantiere e che non avresti assunto con la precedente normativa

Ai sensi della 81/08  il committente (singolo proprietario) anche per lavori interni in "edilizia libera" o Cil/Cila già dalle precedenti procedure,  o l'amministratore (come Committente per il condominio) per lavori su parti comuni  sono responsabili civilmente/penalmente  per la presenza di lavoratori o terzi non autorizzati  in caso di infortuni o se le norme di sicurezza non sono rispettate o non sono state  previste, ad esempio:  caduta dell'antennista dal tetto non provvisto di idonei dpi/dpc,  caduta accidentale in un pozzetto o scavo interno alla proprietà non adeguatamente recintato,  terzo ferito per il getto/scarico da alto di residui da lavorazione  etc. sono responsabilità personali se non e demandata con nomina di un RL  in base alle casistiche di legge

Modificato da SPL House

Appunto, rimane responsabile il D.L. senza nomina di un CSE, se non obbligatorio.

Come se non bastasse...

Asy75 dice:

Appunto, rimane responsabile il D.L. senza nomina di un CSE, se non obbligatorio.

Come se non bastasse…

E' responsabile il DdL solo se riceve incarico scritto e la disponibilità economica (somma a disposizione) per fare sicurezza.  Ti faccio un esempio pratico : per risparmiare tinteggiando una parete o un balcone si usa un ponteggio un PLE non a norma (manca il certificato, non è revisionato, elementi  mancanti, rotti/dissaldati etc) e l'operaio che lo usa si fa male, chi è responsabile per l'omesso controllo ?

Modificato da SPL House
SPL House dice:

Ai sensi della 81/08  il committente (singolo proprietario) anche per lavori interni in "edilizia libera" o Cil/Cila già dalle precedenti procedure,  o l'amministratore (come Committente per il condominio) per lavori su parti comuni  sono responsabili civilmente/penalmente  per la presenza di lavoratori o terzi non autorizzati  in caso di infortuni o se le norme di sicurezza non sono rispettate o non sono state  previste, ad esempio:  caduta dell'antennista dal tetto non provvisto di idonei dpi/dpc,  caduta accidentale in un pozzetto o scavo interno alla proprietà non adeguatamente recintato,  terzo ferito per il getto/scarico da alto di residui da lavorazione  etc. sono responsabilità personali se non e demandata con nomina di un RL  in base alle casistiche di legge

eh....e io che ho detto? Che continuerei a nominare un direttore lavori.

 

Asy75 dice:

Ora, non essendo obbligatoria l'asseverazione, i Condomini (ovviamente pensando di risparmiare, visto che per molti il tecnico è solo una che "fa carte", per non dire peggio) non sono tenuti a produrre una pratica, quindi manca anche l'occasione per delegare le responsabilità di RL e DLL.

Infatti, il problema sono i condòmini, nel senso che devono essere convinti che, di fatto, nulla è cambiato in fatto di competenze e responsabilità.

Nella pratica secondo me cambia, e faccio un esempio.

Prima incaricavo l'ing.CAIO di fare la CILA (obbligatorio). Ovviamente non veniva pagato, mettiamo 500 euro, solo per la pratica (obbligatoria), ma 2000 euro per l'insieme delle prestazioni. Questo veniva accettato dai condomini, tanto più che in alcuni casi (non il mio) l'Amministratore non possiede le competenze (se non i requisiti come per il CSE) per svolgere i ruoli di RLL e DLL.

Adesso, non essendo obbligatoria la CILA, manca l'occasione per nominare il tecnico. E se dice che sarebbe meglio nominare un tecnico, per un controllo dei lavori, ti rispondono che "sono cose che puoi fare tu", o, se proprio sono condomini gentili, che "non c'è bisogno di un tecnico, tanto i lavori sono facili".

Ma in questo modo tutte le responsabilità ricadono sull'Amministratore, che non ha modo di delegare alcuno....

Asy75 dice:

Nella pratica secondo me cambia, e faccio un esempio.

Prima incaricavo l'ing.CAIO di fare la CILA (obbligatorio). Ovviamente non veniva pagato, mettiamo 500 euro, solo per la pratica (obbligatoria), ma 2000 euro per l'insieme delle prestazioni. Questo veniva accettato dai condomini, tanto più che in alcuni casi (non il mio) l'Amministratore non possiede le competenze (se non i requisiti come per il CSE) per svolgere i ruoli di RLL e DLL.

Adesso, non essendo obbligatoria la CILA, manca l'occasione per nominare il tecnico. E se dice che sarebbe meglio nominare un tecnico, per un controllo dei lavori, ti rispondono che "sono cose che puoi fare tu", o, se proprio sono condomini gentili, che "non c'è bisogno di un tecnico, tanto i lavori sono facili".

Ma in questo modo tutte le responsabilità ricadono sull'Amministratore, che non ha modo di delegare alcuno....

Be', forse capita a te perchè sei ingegnere, io non sono tecnico i condòmini non possono venirmi a dire che sono cose che posso fare io; capisco che è l'assemblea che ha potere decisionale, ma non puo' decidere che io mi assuma responsabilità che non posso assumermi, anche e soprattutto nell'interesse del condomìnio.

Capisco benissimo che il problema è reale, ormai la stragrande maggioranza dei condòmini punta solo a spendere poco per il condomìnio, ma non possono nemmeno decidere di caricare di responsabilità con i relativi gravami  chi non le voglia o non le possa sopportare.

Difficile da far capire, ma purtroppo......

Asy75 dice:

Nella pratica secondo me cambia, e faccio un esempio.

Prima incaricavo l'ing.CAIO di fare la CILA (obbligatorio). Ovviamente non veniva pagato, mettiamo 500 euro, solo per la pratica (obbligatoria), ma 2000 euro per l'insieme delle prestazioni. Questo veniva accettato dai condomini, tanto più che in alcuni casi (non il mio) l'Amministratore non possiede le competenze (se non i requisiti come per il CSE) per svolgere i ruoli di RLL e DLL.

Adesso, non essendo obbligatoria la CILA, manca l'occasione per nominare il tecnico. E se dice che sarebbe meglio nominare un tecnico, per un controllo dei lavori, ti rispondono che "sono cose che puoi fare tu", o, se proprio sono condomini gentili, che "non c'è bisogno di un tecnico, tanto i lavori sono facili".

Ma in questo modo tutte le responsabilità ricadono sull'Amministratore, che non ha modo di delegare alcuno.... 

Scrivi "Nella pratica secondo me cambia, e faccio un esempio" e se avessi tenuto in debito conto la mia risposta avresti dovuto aggiungere dopo cambia la frase "nella percezione dei condomini dei problemi inerenti alla sicurezza”, e aggiungo, utilizzando la medesima frase utilizzata da Danielabi nel post #9

"Infatti, il problema sono i condòmini, nel senso che devono essere convinti che, di fatto, nulla è cambiato in fatto di competenze e responsabilità."

 

In genere in occasione dei lavori edili che interessino la facciata l’assemblea, se ben consigliata e coadiuvata dall’amministratore, nomina un tecnico cui affidare la stesura del capitolato e disciplinare d’appalto, la pratica amministrativa, oggi non più necessaria, e la direzione dei lavori.

Tutte le altre figure come ho già detto sono previste dal teso unico sulla sicurezza in funzione dei lavori da eseguire.

Non ho affermato che l’amministratore, in assenza della nomina di un tecnico appositamente nominato, debba assumere il ruolo della responsabilità della sicurezza previsto dal testo unico sulla sicurezza se in possesso dei requisiti, bensì ho scritto che a lui, in qualità di responsabile del procedimento è affidato il compito di nominare i responsabili della sicurezza nei casi previsti.

 

Nel momento in cui "tutte le responsabilità ricadono sull'Amministratore, che non ha modo di delegare alcuno.... " l’amministratore è libero di non accettare l’incarico di responsabile dei lavori e presentare le sue dimissioni.

 

 

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Asy75 dice:

Buongiorno,

 

a seguito del  DM 2 marzo 2018 (glossario dell'edilizia libera) nel mio Comune i classici lavori di rifacimento facciate (a volte anche impegnativi) sono considerati in "edilizia libera" e non necessitano più della CILA o SCIA del tecnico.

Fino ad oggi, in questi casi era in uso nominare un Responsabile dei lavori e un DD.LL. , i cui nomi risultavano nella pratica edilizia (e nel cartello di cantiere), per cui l'Amministratore delegava importanti responsabilità giustamente remunerate ad altre figure.

Ora non ci sarebbe più bisogno di ciò, per cui, in mancanza di nomina, queste responsabilità rimangono in carico al Committente (ossia all'Amministratore), né l'Amministratore può obbligare il Condominio a nominare un tecnico.

Ovviamente, quando l'Amministratore ha presentato il preventivo per le sue prestazioni, ha messo un compenso che NON presupponeva l'assunzione responsabilità

La mia domanda è: come fare in queste situazioni?

Fra l'altro, nel mio caso non posso dire neanche di non possedere i requisiti, essendo (purtroppo) un ingegnere....

Grazie

Piccolo particolare: dove sta scritto che l'amministratore debba assumersi queste incombenze se non ha le competenze e i requisiti che competono per seguire questi lavori? Questo DM  del 2 marzo 2018 è molto discutibile.

G.Ago dice:

Nel momento in cui "tutte le responsabilità ricadono sull'Amministratore, che non ha modo di delegare alcuno.... " l’amministratore è libero di non accettare l’incarico di responsabile dei lavori e presentare le sue dimissioni.

Appunto...vi sembra giusta porsi in condizioni di aut aut?

Non so, l'unica l'idea che mi è venuta è che, in caso di mancanza di nomina per non riconoscimento di un compenso all'Amministratore, si metta per iscritto nel verbale di delibera dei lavori che le responsabilità connesse ai ruoli DLL e RLL rimangano in capo ai singoli condomini...non so sinceramente se può "alleggerire" la posiziione dell'Amministratore

 

Non occorre essere un tecnico per ricoprire i ruoli di RLL e DLL.

Se un privato si fa ristrutturare il bagno di casa, è implicitamente lui il RLL e DLL.

Le uniche cose che l'Amministratore non può fare per mancanza di requisiti sono:

1) l'Asseverazione, ossia la CILA o la SCIA se necessarie

2) Il Coordinatore per la Sicurezza (peraltro necessario solo con due o più aziende)

Il resto lo può fare anche un privato con la quinta elementare, e a maggiore un qualunque Amministratore...

 

Sono però d'accordo che il DM 2 Marzo 2018 ha creato delle implicazioni molto discutibili, ed è appunto quello che volevo evidenziare

Modificato da Asy75
SPL House dice:

Ti faccio un esempio pratico : per risparmiare tinteggiando una parete o un balcone si usa un ponteggio un PLE non a norma (manca il certificato, non è revisionato, elementi  mancanti, rotti/dissaldati etc) e l'operaio che lo usa si fa male, chi è responsabile per l'omesso controllo ?

In mancanza della nomina di un CSE, il DL, e in mancanza di nomina del DL, il responsabile dell'omesso controllo è il committente, ossia il suo rappresentante legale, ossia l'AMMINISTRATORE, anche se fosse un condomino interno con la quinta elementare.

Ovviamente l'Amministratore non può ricoprire il ruolo di CSE, se non abilitato, ma di DL si!

E il CSE, se la ditta è solo una, non è necessario...

Modificato da Asy75
Asy75 dice:

Nella pratica secondo me cambia, e faccio un esempio.

Prima incaricavo l'ing.CAIO di fare la CILA (obbligatorio). Ovviamente non veniva pagato, mettiamo 500 euro, solo per la pratica (obbligatoria), ma 2000 euro per l'insieme delle prestazioni. Questo veniva accettato dai condomini, tanto più che in alcuni casi (non il mio) l'Amministratore non possiede le competenze (se non i requisiti come per il CSE) per svolgere i ruoli di RLL e DLL.

Adesso, non essendo obbligatoria la CILA, manca l'occasione per nominare il tecnico. E se dice che sarebbe meglio nominare un tecnico, per un controllo dei lavori, ti rispondono che "sono cose che puoi fare tu", o, se proprio sono condomini gentili, che "non c'è bisogno di un tecnico, tanto i lavori sono facili".

Ma in questo modo tutte le responsabilità ricadono sull'Amministratore, che non ha modo di delegare alcuno....

Egr. ing. Asy75 (Daniela probabilmente la conosce) come saprà certamente la responsabilità rimane  in capo al Committente, nello specifico l'Amministratore.  che pur se professionista inscritto ad un albo e con le necessarie competenze (giusto corsi, aggiornamenti, studi, etc) deve prendere su di se responsabilità che sarebbero condivisibili con gli altri condomini proprietari. 

 

Se per risparmiare, visto che sono 4 carte e tu sei del mestiere, viene incaricata la classica ditta 3 artigiani  ed una gamba semi sconosciuta per qualsiasi tipo di lavoro; mi domando perché il condominio panettiere, il pensionato, il ragioniere  etc  hanno così timore da siglare il contrattino che gli assegna i lavori, dicendo  questi  so bravi te lo dico io ?

 

Risparmiare a chi non piacerebbe  ma non capisco perché poi si scansino le maggiori responsabilità se si vuole tagliare anche in sicurezza e professionalità di chi gai scelto a rappresentarti 

Asy75 dice:

In mancanza della nomina di un CSE, il DL, e in mancanza di nomina del DL, il responsabile dell'omesso controllo è il committente, ossia il suo rappresentante legale, ossia l'AMMINISTRATORE, anche se fosse un condomino interno con la quinta elementare.

Ovviamente l'Amministratore non può ricoprire il ruolo di CSE, se non abilitato, ma di DL si!

E il CSE, se la ditta è solo una, non è necessario…

Forse mi sono espresso male, oppure la punteggiatura ha tratto in inganno il lettore. 

 

Vedo di riformulare meglio  quanto ho scritto cosi da non creare confusione.

 

Nei casi previsti dalle norme: lavori con presenza di più imprese (non solo l'artigiano pittore + impresa), per oggettive condizioni di rischio (accesso nell'area di cantiere di terzi), presenza di altri operai o imprese per lavori privati etc solo a titolo esemplificativo oltre al RL con la 3 media sarebbe necessaria una figura che coordini   queste attività. Definisca la delimitazione degli spazi, dei percorsi delle misure di protezione etc . CSE da nominare altrimenti sarà responsabile quello che ha la 3 media che svolge funzioni di amministratore.

 

Questo non per mancarle di rispetto o spiegare concetti che ampliamente conosce, ma per far comprendere che comunque sono responsabilità che qualcuno è chiamato ad assumere.

 

Caso normale o più comune: lavori con unica ditte ed artigiano (senza nomina del CSE) al Responsabile dei lavori (Committente/Amministratore) valido anche per lavori in casa.  Seguendo l'esempio sopra l'amministratore , omino con la 3 media, che non ha nominato nessuno e segue personalmente i lavori  incarica una impresa  (anche in presenza di ditta con CNNL, corsi, attestati), che magari dispone della palco o di altro mezzo utile per fare i lavori appaltati e li mette a disposizione (dietro compenso, a titolo gratuito, in comodato etc) rimane l'unico responsabile in relazione alla sicurezza. A lui viene demandato il compito e la responsabilità di verificare attestandolo con la funzione e obblighi che si sta assumendo che tutte le attrezzature, gli operai presenti in cantiere soddisfano i requisito prevosti.

 

In caso di incidenti o infortuni la persona che viene cercata è proprio Lui in assenza di altre-

 

Questo  il sunto, senza la pretesa del  "so tutto io"  oppure stabilire che L'amministratore o il Condominio è "obbligato a …"  lungi da me tali pretese.

 

Semplicemente rendere consapevoli chi non ha dimestichezza che non sono "solo 4 carte" anche se l'amministratore non chiede maggiori compensi 

SPL House dice:

In caso di incidenti o infortuni la persona che viene cercata è proprio Lui in assenza di altre-

Nicola L. dice:

Piccolo particolare: dove sta scritto che l'amministratore debba assumersi queste incombenze se non ha le competenze e i requisiti che competono per seguire questi lavori? Questo DM  del 2 marzo 2018 è molto discutibile.

Danielabi dice:

Be', forse capita a te perchè sei ingegnere, io non sono tecnico i condòmini non possono venirmi a dire che sono cose che posso fare io; capisco che è l'assemblea che ha potere decisionale, ma non puo' decidere che io mi assuma responsabilità che non posso assumermi, anche e soprattutto nell'interesse del condomìnio.

Capisco benissimo che il problema è reale, ormai la stragrande maggioranza dei condòmini punta solo a spendere poco per il condomìnio, ma non possono nemmeno decidere di caricare di responsabilità con i relativi gravami  chi non le voglia o non le possa sopportare.

Difficile da far capire, ma purtroppo......

Sono d'accordo con i colleghi, il problema è far capire le cose ai condomini... (che poi è forse la parte più complicata del ns.lavoro). Certo è che il DM 2 Marzo 2018 ha lasciato a carico del Committente responsabilità che prima venivano delegate quasi in automatico!

Mi piacerebbe sapere come vi comportereste voi in caso di condominio riluttante, qualche suggerimento...

a me, arrivare a minacciare le dimissioni sembra un tantino eccessivo (anche perché chi è all'inizio non se lo può neanche permettere), ma svilire la professionalità non va neanche bene. 

Modificato da Asy75
Asy75 dice:

Sono d'accordo con i colleghi, il problema è far capire le cose ai condomini... (che poi è forse la parte più complicata del ns.lavoro). Certo è che il DM 2 Marzo 2018 ha lasciato a carico del Committente responsabilità che prima venivano delegate quasi in automatico!

Mi piacerebbe sapere come vi comportereste voi in caso di condominio riluttante, qualche suggerimento...

a me, arrivare a minacciare le dimissioni sembra un tantino eccessivo (anche perché chi è all'inizio non se lo può neanche permettere), ma svilire la professionalità non va neanche bene. 

Il rifiuto dell’assemblea di ottemperare a un obbligo di legge non libera l’amministratore dalle sue responsabilità anzi legittima l’amministratore a denunciare la decisione assembleare  alla pubblica amministrazione o all'autorità giudiziaria in quei casi in cui con il loro l’intervento possono porre rimedi ad una situazione di pericolo (parti comuni e private della facciata condominiale ...) oppure in violazione di leggi speciali (vedi richiesta e rinnvo della certificazione antincendio …).

Infine in caso di eventi dannosi a terzi durante i lavori nella causa di risarcimento danni l’amministratore è chamato dal giudice fra i soggetti intervenuti nel procedimento a rispondere dei danni limitatamente alle sue responsabilità.

 

Infine col tuo intervento nel post #17 avvalori quello che in maniera sinetica ho espresso nei miei interventi (#3 #12); tuttavia non condivido la tua ultima affermazione

"Certo è che il DM 2 Marzo 2018 ha lasciato a carico del Committente responsabilità che prima venivano delegate quasi in automatico!"riasultando già prevista dal testo unico sulla sicurezza.

Sei ingegnere ed hai le competenze per poter governare l’intero procedimeno edilizio nel rispetto della normativa più volte citata, pertanto potresti consapevolmente assumiere su di te la reponsabilità dei lavori, chiedendo un congruo compenso all’assemblea dei condomini.

 

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