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669956

Domanda esame amministratore

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Buongiorno a tutti.

Ho appena finito di seguire il corso per amministratore di condominio e devo rispondere a tre domande come esame finale.

Una domanda è questa:

Caio con una raccomandata ar inviata all’amministratore del condominio, ricevuta dal medesimo dopo 30 giorni dalla riunione assembleare, contesta un verbale si assemblea condominiale, alla quale egli non ha partecipato, dove si sono deliberati lavori di manutenzione straordinaria di notevole costo, con una maggioranza di sette condomini e 500 millesimi, in un condominio composto da dieci condomini per mille millesimi. Il candidato, assunte le vesti di amministratore del fabbricato, analizzate le questioni sottese, relative specificatamente alle maggioranza assembleari ed alle impugnazioni di delibera condominiale, rediga breve parere motivato, evidenziando gli interventi da attuarsi e le modalità dei medesimi.

 

Ora, io so che:L’art. 1137 del c.c. stabilisce i casi in cui è possibile impugnare una delibera condominiale: “Le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate dal condomino assente o dissenziente entro trenta giorni dalla delibera per il dissenziente e dalla notifica del verbale

dall’assente.”

Lo stesso articolo definisce inoltre che: “Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini”. Quindi nessun condomino si può sottrarre al volere assembleare se tutte le operazioni e le delibere sono state svolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

 

Io intendo quindi che se l'assemblea si è svolta nel rispetto delle leggi e del regolamento di condominio, e se i quorum sono stati tutti rispettati allora la delibera non si può impugnare....è giusto?

Cioè, il dubbio che mi hanno fatto venire è se qualsiasi delibera si può impugnare, o solo quelle che presentano qualche vizio...

Grazie!!!

Ingegnere,

cos'è una delibera?

E' un contratto.i contratti si impugnano per nullità,o annullabilità.Studiati bene i contratti e in particolare i motivi che presuppongono l'invalidità degli stessi.

La Corte di cassazione, VI sezione civile, con la sentenza 13 febbraio 2013, n.3586, fa il punto della situazione sull’impugnabilità delle delibere dell’assemblea condominiale.

 

In particolare la suprema Corte sancisce che i n tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.(leggioggi.it)

 

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Buongiorno a tutti.

Ho appena finito di seguire il corso per amministratore di condominio e devo rispondere a tre domande come esame finale.

Una domanda è questa:

Caio con una raccomandata ar inviata all’amministratore del condominio, ricevuta dal medesimo dopo 30 giorni dalla riunione assembleare, contesta un verbale si assemblea condominiale, alla quale egli non ha partecipato, dove si sono deliberati lavori di manutenzione straordinaria di notevole costo, con una maggioranza di sette condomini e 500 millesimi, in un condominio composto da dieci condomini per mille millesimi. Il candidato, assunte le vesti di amministratore del fabbricato, analizzate le questioni sottese, relative specificatamente alle maggioranza assembleari ed alle impugnazioni di delibera condominiale, rediga breve parere motivato, evidenziando gli interventi da attuarsi e le modalità dei medesimi.

 

Ora, io so che:L’art. 1137 del c.c. stabilisce i casi in cui è possibile impugnare una delibera condominiale: “Le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate dal condomino assente o dissenziente entro trenta giorni dalla delibera per il dissenziente e dalla notifica del verbale

dall’assente.”

Lo stesso articolo definisce inoltre che: “Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini”. Quindi nessun condomino si può sottrarre al volere assembleare se tutte le operazioni e le delibere sono state svolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

 

Io intendo quindi che se l'assemblea si è svolta nel rispetto delle leggi e del regolamento di condominio, e se i quorum sono stati tutti rispettati allora la delibera non si può impugnare....è giusto?

Cioè, il dubbio che mi hanno fatto venire è se qualsiasi delibera si può impugnare, o solo quelle che presentano qualche vizio...

Grazie!!!

Non è nello spirito del forum rispondere ai quiz ma visto che sei nuovo e sei stato sincero voglio darti la mia opinione (sperando che lo staff chiudi un occhio).

 

Non si può dire se la delibera sia annullabile perchè non è stato indicato se si tratta di assemblea di prima o di seconda convocazione.

Nel caso di assemblea di prima convocazione affinchè la stessa sia validamente costituita oltre alla maggioranza dei partecipanti (7 su 10) occorre la presenza di almeno 2/3 (666,66 millesimi) del valore dell'edificio.

Se l'assemblea fosse di prima convocazione e non fose stato raggiunto il quorum costitutivo la delibera sarebbe annullabile.

 

Nel caso la delibera fosse annullabile non sappiamo se siano scaduti i termini.

La raccomandata all'amministratore non ha nessun valore perchè occorre impugnare in Tribunale.

Poichè il condòmino era assente potrà impugnare la delibera in Tribunale entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della delibera e la data in cui l'amministratore ha ricevuto la raccomandata è fuorviante.

Buongiorno a tutti.

Ho appena finito di seguire il corso per amministratore di condominio e devo rispondere a tre domande come esame finale.

Una domanda è questa:

Caio con una raccomandata ar inviata all’amministratore del condominio, ricevuta dal medesimo dopo 30 giorni dalla riunione assembleare, contesta un verbale si assemblea condominiale, alla quale egli non ha partecipato, dove si sono deliberati lavori di manutenzione straordinaria di notevole costo, con una maggioranza di sette condomini e 500 millesimi, in un condominio composto da dieci condomini per mille millesimi. Il candidato, assunte le vesti di amministratore del fabbricato, analizzate le questioni sottese, relative specificatamente alle maggioranza assembleari ed alle impugnazioni di delibera condominiale, rediga breve parere motivato, evidenziando gli interventi da attuarsi e le modalità dei medesimi.

 

Ora, io so che:L’art. 1137 del c.c. stabilisce i casi in cui è possibile impugnare una delibera condominiale: “Le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate dal condomino assente o dissenziente entro trenta giorni dalla delibera per il dissenziente e dalla notifica del verbale

dall’assente.”

Lo stesso articolo definisce inoltre che: “Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini”. Quindi nessun condomino si può sottrarre al volere assembleare se tutte le operazioni e le delibere sono state svolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

 

Io intendo quindi che se l'assemblea si è svolta nel rispetto delle leggi e del regolamento di condominio, e se i quorum sono stati tutti rispettati allora la delibera non si può impugnare....è giusto?

Cioè, il dubbio che mi hanno fatto venire è se qualsiasi delibera si può impugnare, o solo quelle che presentano qualche vizio...

Grazie!!!

Io intendo quindi che se l'assemblea si è svolta nel rispetto delle leggi e del regolamento di condominio, e se i quorum sono stati tutti rispettati allora la delibera non si può impugnare....è giusto?

 

sbagliato , il condomino assente o dissenziente puo' impugnare entro 30 giorni tutte le delibere che vuole .

primo perché e' un suo diritto ,secondo perché e' un giudice che eventualmente deve sentenziare se detta delibera e' nulla ,annullabile o perfettamente valida .

il condomino assente o dissenziente puo' impugnare entro 30 giorni tutte le delibere che vuole .

primo perché e' un suo diritto ,secondo perché e' un giudice che eventualmente deve sentenziare se detta delibera e' nulla ,annullabile o perfettamente valida .

Esatto, nei termini di annullabilità il condòmino può impugnare In Tribunale anche motivando che il Presidente al momento della lettura del verbale non portava la cravatta 🙂

Grazie mille a tutti!!!

E chiedo scusa, non sapevo di non poter fare una domanda del genere...a dire il vero non volevo aggirare l'ostacolo, ci ho perso molto su quella domanda, ma proprio c'era qualcosa che non mi tornava e piuttosto che rispondere sbagliato, passare l'esame perchè le risposte degli altri quiz magari sono giuste, ed esdsere convinta di una cosa sbagliata proprio non mi andava...

Però allora io non ci ho capito niente...qualsiasi delibera può essere impugnata, poi starà al giudice decidere se procedere ad annullarla o meno...

Quindi se io ho un condomino attaccabrighe che non si presenta mai alle assemblee questo può impugnare ogni delibera per il gusto di farlo...so che risulterebbe oneroso, ma potrebbe farlo, giusto?

Io come amministratore aspetterei la decisione del giudice per attuare la delibera o meno, anche se da quello che ho capito non sono obbligata a farlo....quindi se uno impugna ogni delibera io come amministratore non riuscirei più a fare niente....o sbaglio??

Grazie di nuovo!!

Grazie mille a tutti!!!

E chiedo scusa, non sapevo di non poter fare una domanda del genere...a dire il vero non volevo aggirare l'ostacolo, ci ho perso molto su quella domanda, ma proprio c'era qualcosa che non mi tornava e piuttosto che rispondere sbagliato, passare l'esame perchè le risposte degli altri quiz magari sono giuste, ed esdsere convinta di una cosa sbagliata proprio non mi andava...

Però allora io non ci ho capito niente...qualsiasi delibera può essere impugnata, poi starà al giudice decidere se procedere ad annullarla o meno...

Quindi se io ho un condomino attaccabrighe che non si presenta mai alle assemblee questo può impugnare ogni delibera per il gusto di farlo...so che risulterebbe oneroso, ma potrebbe farlo, giusto?

Io come amministratore aspetterei la decisione del giudice per attuare la delibera o meno, anche se da quello che ho capito non sono obbligata a farlo....quindi se uno impugna ogni delibera io come amministratore non riuscirei più a fare niente....o sbaglio??

Grazie di nuovo!!

La delibera può essere impugnata in Tribunale anche per il solo gusto di spendere soldi inutilmente anche da chi è presente in assemblea ed abbia espresso voto contrario.

La delibera è valida dal momento in cui viene approvata. Solo il Giudice può annullarla. In alcuni casi il Giudice dispone la sospensione in attesa di sentenza.

Del resto una delibera potrebbe essere anche NULLA e quindi impugnabile in ogni tempo.

Se si dovesse stare con la paura che in qualsiasi momento un condòmino potrebbe far annullare una delibera per NULLITA' non si andrebbe da nessuna parte.

 

Il buon senso vuole che poichè l'amministratore dovrebbe sapere grosso modo quali siano le delibere annullabili (nei 30 giorni), in caso di delibera a rischio annullamento l'amministratore dovrebbe mandare subito i verbali agli assenti ed attendere i termini di annullabilità prima di dare corso alla delibera.

Grazie mille a tutti!!!

E chiedo scusa, non sapevo di non poter fare una domanda del genere...a dire il vero non volevo aggirare l'ostacolo, ci ho perso molto su quella domanda, ma proprio c'era qualcosa che non mi tornava e piuttosto che rispondere sbagliato, passare l'esame perchè le risposte degli altri quiz magari sono giuste, ed esdsere convinta di una cosa sbagliata proprio non mi andava...

Però allora io non ci ho capito niente...qualsiasi delibera può essere impugnata, poi starà al giudice decidere se procedere ad annullarla o meno...

Quindi se io ho un condomino attaccabrighe che non si presenta mai alle assemblee questo può impugnare ogni delibera per il gusto di farlo...so che risulterebbe oneroso, ma potrebbe farlo, giusto?

Io come amministratore aspetterei la decisione del giudice per attuare la delibera o meno, anche se da quello che ho capito non sono obbligata a farlo....quindi se uno impugna ogni delibera io come amministratore non riuscirei più a fare niente....o sbaglio??

Grazie di nuovo!!

 

"Quindi se io ho un condomino attaccabrighe che non si presenta mai alle assemblee questo può impugnare ogni delibera per il gusto di farlo...so che risulterebbe oneroso, ma potrebbe farlo, giusto?

"

ne ha facolta' costituzionale .

 

 

Costituzione Italiana

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Vi ringrazio nuovamente della disponibilità...come si vede sono una novellina del campo, ma sto cercando di capire 😂

sono veramente meravigliato di tutte le risposte, l'unica che io avrei dato è che la deliberà è valida perche non è sufficiente mandare una raccomandata all'amministratore entro 30 giorni, ma necessita depositare un ricorso presso l'autorità giudiziaria.

ciao

Ciao, ma quindi come funziona questo quiz, è prevista una sufficienza per passare...? Con che associazione l'hai fatto?

Non credo che possa risponderti visto che l'utente 669956 non entra piu' nel forum dal lontano dicembre 2013 .

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