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sarissola

Divieto di accedere in ascensore con carrello

Buongiorno,

non so se sono nel posto giusto.

 

Abito come inquilino al 2° piano di uno stabile, situato al fianco di un supermercato, e da circa un anno trasporto la spesa più pesante (1-2 volte la settimana) servendomi del carrello direttamente sull'ascensore, usufruendo di una rampa per disabili.

 

Circa una settimana fa ho trovato attaccato alla porta dell'ascensore un foglio sottoscritto dall'amministratore (che allego) il quale invitava, condòmini ed inquilini a non usare l'ascensore con carrelli del supermercato.

 

Ora mi domando il carrello del supermercato è tanto diverso da un passeggino per bimbi o ad una carrozzina per disabili?

Devo arrendermi o c'è la possibilità che possa riprendere ad usarlo, visto che sia io che mia moglie per motivi di salute non dovremmo fare sforzi?

 

Grazie per eventuale risposta

Sarissola

20150525_183138.jpg

di solito il carrello non si porta via dal supermercato..... e comunque l'ascensore non è un montacarichi ; comunque c'è differenza tra un carrello e un passeggino

per ascensori presistenti al dpr 162/99 .

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

Art. 2. Categorie.

 

Agli effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone.

 

Categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.

 

Categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.

 

Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25.

 

Categoria E: ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

 

Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette alla azienda utente.

 

Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m. dal piano di calpestio, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1.20 m. oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.

 

La portata di un montacarichi di categoria D non può essere maggiore di 250 kg.

ovvero le cose possono essere trasportate solo da ascensori cat. B o montacarichi cat. C o D .

 

per ascensori post dpr 162/99

 

non essendoci piu' la classificazione per categoria

dpr 162/99

Art. 16.

LIBRETTO E TARGA.

omissis

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze

per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) se del caso, numero massimo di persone.

 

ovvero le avvertenze d'uso le stabilisce il proprietario o suo legale rappresentante (ovviamente tenendo conto delle prescrizioni contenute nel "manuale e uso " fornite dal costruttore / istallatore )

per ascensori presistenti al dpr 162/99 ...

Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone.

...ovvero le cose possono essere trasportate solo da ascensori cat. B o montacarichi cat. C o D .

Caspita, quindi se ho capito bene nel mio ascensore di CAT. A del 1985 non ci può entrare nemmeno un carrello spesa di questo tipo

--img_rimossa--

se vogliamo essere fiscali : NO .

 

- - - Aggiornato - - -

 

difatti nei palazzi Signorili (almeno dalle mie parti ) o palazzi molto alti si istallavano un cat.A e un cat .B .

se vogliamo essere fiscali : NO .

Approfitto per fare una ulterior domanda.

 

"Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone"

Per gli ascensori di cat. A anteriori al 1999 si può affermare che, volendo essere fiscali, l'uso dell'ascensore e sempre vietato ai cani comuni (salvo quelli adibiti a particolari categorie)?

Il DPR 8/2015 riguarda sia ascensori in servizio privato (quindi anche quelli condominiali ) sia quelli in servizio pubblico .

E' il dm 9 marzo 2015 che riguarda solo ascensori in servizio pubblico (difatti detto dm e' stato emanato a seguito delle disposizioni previste dal DPR 8/2015)

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