Vai al contenuto
ulisse1958

Delibere nulle o annullabili

Partecipa al forum, invia un quesito

Sottopongo questo quesito per togliermi un dubbio interpretativo. l'art. 1137 dice che: ...omissis contro tutte le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.... omissis.

Questo cosa vuol dire? che le delibere sono annullabili o che esisto ancora quelle nulle? Se esistono quelle nulle quali possono essere? Visto che il predetto articolo parla anche di quelle "contra legem"?

Faccio un esempio la delibera che addebita al condomino moroso le spese legali è nulla o annullabile? Bisogna forse far riferimento all'orientamento giurisprudenziale?

Si definiscono nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), mentre sono annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali. Per sommi capi queste sono le differenze.

Ciao

Si certo quello che dici è giusto ma credo che siano casi estremi, il termine contro la legge è molto ampio e racchiude un ventaglio di situazioni molto vasto che parrebbe racchiudere tutte le delibere assunte. Ci sono state delibere ritenute nulle ( quindi nn soggette ai 30 giorni) che non rappresentano casi limite come da te enunciato.

Faccio un esempio la delibera che addebita al condomino moroso le spese legali è nulla o annullabile? Bisogna forse far riferimento all'orientamento giurisprudenziale?

Su questo caso avevo letto tempo fa una sentenza dove chiariva questa situazione. Il condomino è tenuto al pagamento delle spese legali sono su sentenza del giudice, caso contrario vanno ripartite tra tutti i condomini.

Ciao

Bene in questo caso la delibera che invece imputa le spese legali al condomino moroso è nulla o annullabile?

E' nulla, in quanto è una delibera che incide sui diritti individuali del condomino

ciao,

 

quindi è contro la legge, allora ritornando a quanto dice l'articolo 1137 è annullabile, è questo il nocciolo,questo contro la legge è troppo generico perchè crea interpretazioni diverse.

ciao,

 

quindi è contro la legge, allora ritornando a quanto dice l'articolo 1137 è annullabile, è questo il nocciolo,questo contro la legge è troppo generico perchè crea interpretazioni diverse.

La Cassazione a SEZIONI UNITE ha specificato che sono NULLE le delibere che incidono sui diritti individuali e quindi non tutte le delibere contro Legge sono soltanto annullabili.

Si pensi se l'assemblea deliberasse l'obbligo per l'amministratore di sparare sul condòmino che non porta al guinzaglio il suo cane nelle parti comuni.... sembra una delibera contraria alla Legge e quindi solo annullabile?

 

La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.

In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà eslusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.

Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili(soltanto) le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.

In secondo luogo le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni (con decorrenza dal momento della comunicazione per i condomini assenti e da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti) previsti dall'art. 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

E' affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.

Cassazione Civile, Sezione II, 6 ottobre 2008 n 24696.

Ciao Leonardo non enfatiziamo casi che rasentano l'inverosimile,stiamo nell'ambito normale del vivere civile, conosco bene la sentenza della corte di cassazione . ma devi convenire che la norma può creare delle interpretazioni diverse stando all'articolo sembrerebbe che è un giudice che decide se è nulla o annullabile, questo è quello che potrebbe uscire dall'articolo del C.C.

... stando all'articolo sembrerebbe che è un giudice che decide se è nulla o annullabile, questo è quello che potrebbe uscire dall'articolo del C.C.

E' sempre un Giudice a decidere se una delibera è nulla, annullabile o perfettamente valida.

Infatti lo stesso art. 1137 che hai citato rimanda la decisione all'Autorità Giudiziaria (Giudice).

Non vedo chi altri potrebbe decidere.

Ciao

Beh l'articolo da me citato mette dei paletti di annullabilità, e questo certamente lo fa l'autorità giudiziaria (giudice) ma parla sempre di annullabilità, penso che si sarebbero create meno confusioni se avrebbero inserito anche qualcosa sulla nullità.

Partecipa al forum, invia un quesito

×