Vai al contenuto
Trenta

Delibere assemblea

Partecipa al forum, invia un quesito

Ciao a tutti ho bisogno di risposte competenti e mi sembra il posto idoneo:

sono un condomino impossibilitato a partecipare ad una assemblea con delibere che non mi trovano del tutto concorde

l'assemblea si è costituita in seconda convocazione con 10 su 30 condomini di cui 3 in delega tot.Mill.379,86

le decisioni:

-il condominio deve risarcire un condomino che ha causa di un danno alla tubazione condominiale si è visto risarcito in parte dall'assicurazione stipulata dal condominio è chiede la somma restante per l'acquisto di mobilio

-il condomino con infiltrazione da terrazzo di uso esclusivo ha richiesto che il condominio si faccia carrico delle spese per il ripristino

 

i condomini assenti possono con firme, o con altra assemblea rivedere tali richieste? il verbale riporta che le decisioni sono state prese all'unanimità

grazie anticipatamente

I condomini assenti possono;

- delegare una persona di fiducia che all'assemblea li rappresenti con il voto

- nel caso la/le delibera fossero viziate impugnare nei termini dell'art 1137 cc;

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente,

dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine

perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e

dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

- possono richiedere a norma dell'art 66 Dacc una nuova assemblea con lo stesso argomento, sperando di ribaltare le decisioni già adottate

Però se i danni sono causati da parti condominiali è meglio risarcire.

-

- nel caso la/le delibera fossero viziate impugnare nei termini dell'art 1137 cc;

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente,

dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine

perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e

dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

- possono richiedere a norma dell'art 66 Dacc una nuova assemblea con lo stesso argomento, sperando di ribaltare le decisioni già adottate

Però se i danni sono causati da parti condominiali è meglio risarcire.

-

 

 

Salve,

un rimborso è richiesto per una tubazione ( tubo che distribuisce acua ai piani superiori) rottasi improvvisamente il condomino è stato risarcito parzialmente dall'assicurazione del condominio è richiede il rimborso per l'acquisto di mobili camera da letto che ha creato in una taverna collegata internamente all'appartamento che non ha l'abitabilità.

l'altro richiede che il condominio si faccia carico delle spese per risolvere il problema di infiltrazione che arriva da un terrazzo di proprietà non condominiale

 

quale strada mi consigliate? non intendo farmi carico di queste due spese non mi sembra che abbiano un fondamento

.

 

Salve,

un rimborso è richiesto per una tubazione ( tubo che distribuisce acua ai piani superiori) rottasi improvvisamente il condomino è stato risarcito parzialmente dall'assicurazione del condominio è richiede il rimborso per l'acquisto di mobili camera da letto che ha creato in una taverna collegata internamente all'appartamento che non ha l'abitabilità.

l'altro richiede che il condominio si faccia carico delle spese per risolvere il problema di infiltrazione che arriva da un terrazzo di proprietà non condominiale

 

quale strada mi consigliate? non intendo farmi carico di queste due spese non mi sembra che abbiano un fondamento

Le due spese potrebbero non avere alcun fondamento se non ci fosse un regolamento contrattuale che imponga il riparto delle spese a tutti e se:

 

1) Se il tubo che si è rotto e che porta l'acqua anche ai piani superiori non fa parte della colonna montante che porta l'acqua anche a te.

 

2) Se il tuo appartamento, indipendentemente dal piano in cui si trova, non ricade nemmeno parzialmente sotto la proiezione parziale del terrazzo ad uso esclusivo

@ Trenta

Se l'assicurazione ha risarcito parzialmente, significa che il condomino non ha ottenuto il risarcimento completo di tutto il danno subito, per cui consiglio di giungere ad un accordo risarcitorio, magari facendo periziare da un tecnico abilitato, purtroppo i danni cagionati dalle parti comuni vanno risarciti (cc art 2043) e se, come in questo caso l'assicurazione non ha coperto tutto, sarà necessaria una integrazione.

Invece per i danni cagionati dall'infiltrazione proveniente da un terrazzo non condominiale, il condomino danneggiato farebbe bene a richiedere il risarcimento al proprietario (o proprietari) del terrazzo e non al condominio.

-

Partecipa al forum, invia un quesito

×