#1 Inviato 3 Ottobre, 2020 B. giorno a tutti, chiedo ulteriori chiarimenti su un quesito, premetto che si sta parlando di una delibera dell'anno 2006, di cui sono stati discussi vari punti, in un punto un condomino faceva richiesta all'assemblea di voler applicare una scalinata in ferro che dal suo balcone fino ad una piccola aiuola (parte comune del condominio) di cui quasi la meta di questa aiuola non può essere utilizzata in quanto tra il balcone e l’aiuola dista circa 80 cm, apponendo anche una piccola recinzione in ferro in quanto la zona e nel cortile condominiale vi sono vari animali domestici e non, (cani, gatti e ratti ecc.). Si precisa che il balcone come l’appartamento e situato a piano rialzato. l’assemblea ad unanimità concordava al condomino l’apposizione di detta scala e recinzione. A questo punto nasce la domanda: nel verbale di assemblea ai partecipanti venivano inseriti i nominativi dei partecipanti all'assemblea, qua sta l’inghippo ?? essendo un appartamento di proprietà di X, veniva inserito Y, di cui Y era la madre di X, non veniva trascritto che Y era delegato da X a rappresentare nell'assemblea, di cui Y viveva e dimorava stabilmente e usufruttuaria dell’appartamento di X, attualmente morta, questo avveniva in quanto si era tutti d’accordo nelle decisioni, per mera svista o per negligenza o per dimenticanza, a fianco di X non veniva trascritto la delega, se pure verbale e non per iscritta in quanto tutti d’accordo sul verbale. Inoltre può essere confermato da tutti i partecipanti all'assemblea e che tuttora sono favorevoli (al di fuori di X che adesso vuole annullare la delibera fatta nel 2006) che effettivamente vi era la madre a rappresentare in quella riunione. A questo punto l’assemblea decideva all'unanimità di concedere di far apporre sia la scala e la recinzione al condomino.( di fatto anche la madre di X) Dopo 14 anni per vari problemi entrati nel condominio per altre vicissitudini, X vuole contestare quella delibera, e vuole far togliere sia la scalinata che la recinzione al condomino che l’ha apposta, dicendo che in quella delibera non era presente e che lui quel giorno e era in un altro posto, ( essendo vero in quanto vi era la madre ad rappresentarlo) . A questo punto essendo visto che ormai sono passati i termini di impugnazione e sia i termini decennali della prescrizione, il condomino X può agire verso il condominio e verso il condomino che ha opposto la scala e la recinzione.
#2 Inviato 3 Ottobre, 2020 AntonioPaolo.BAMBINO dice: B. giorno a tutti, chiedo ulteriori chiarimenti su un quesito, premetto che si sta parlando di una delibera dell'anno 2006, di cui sono stati discussi vari punti, in un punto un condomino faceva richiesta all'assemblea di voler applicare una scalinata in ferro che dal suo balcone fino ad una piccola aiuola (parte comune del condominio) di cui quasi la meta di questa aiuola non può essere utilizzata in quanto tra il balcone e l’aiuola dista circa 80 cm, apponendo anche una piccola recinzione in ferro in quanto la zona e nel cortile condominiale vi sono vari animali domestici e non, (cani, gatti e ratti ecc.). Si precisa che il balcone come l’appartamento e situato a piano rialzato. l’assemblea ad unanimità concordava al condomino l’apposizione di detta scala e recinzione. A questo punto nasce la domanda: nel verbale di assemblea ai partecipanti venivano inseriti i nominativi dei partecipanti all'assemblea, qua sta l’inghippo ?? essendo un appartamento di proprietà di X, veniva inserito Y, di cui Y era la madre di X, non veniva trascritto che Y era delegato da X a rappresentare nell'assemblea, di cui Y viveva e dimorava stabilmente e usufruttuaria dell’appartamento di X, attualmente morta, questo avveniva in quanto si era tutti d’accordo nelle decisioni, per mera svista o per negligenza o per dimenticanza, a fianco di X non veniva trascritto la delega, se pure verbale e non per iscritta in quanto tutti d’accordo sul verbale. Inoltre può essere confermato da tutti i partecipanti all'assemblea e che tuttora sono favorevoli (al di fuori di X che adesso vuole annullare la delibera fatta nel 2006) che effettivamente vi era la madre a rappresentare in quella riunione. A questo punto l’assemblea decideva all'unanimità di concedere di far apporre sia la scala e la recinzione al condomino.( di fatto anche la madre di X) Dopo 14 anni per vari problemi entrati nel condominio per altre vicissitudini, X vuole contestare quella delibera, e vuole far togliere sia la scalinata che la recinzione al condomino che l’ha apposta, dicendo che in quella delibera non era presente e che lui quel giorno e era in un altro posto, ( essendo vero in quanto vi era la madre ad rappresentarlo) . A questo punto essendo visto che ormai sono passati i termini di impugnazione e sia i termini decennali della prescrizione, il condomino X può agire verso il condominio e verso il condomino che ha opposto la scala e la recinzione. I termini per una eventuale impugnazione sono ben che scaduti in quanto erano di 30 gg come previsto dall'art 1137 cc; - Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Non credo proprio sia il caso di rimangiarsi una delibera dopo 14 anni, fatto salvo che il Giudice non la consideri assolutamente nulla. Modificato 3 Ottobre, 2020 da Tullio01
#3 Inviato 3 Ottobre, 2020 Tullio01 dice: I termini per una eventuale impugnazione sono ben che scaduti in quanto erano di 30 gg come previsto dall'art 1137 cc; - Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Non credo proprio sia il caso di rimangiarsi una delibera dopo 14 anni, fatto salvo che il Giudice non la consideri assolutamente nulla. su questo lo so, ma io intendevo sul fatto che nel verbale di assemblea vi era inserito il nominativo che era assente ???, se ci sono qualcosa che ci si puo appigliare e poi che sia i 30 e il termine decennale del c.c. lo so che sono passati ???
#4 Inviato 3 Ottobre, 2020 AntonioPaolo.BAMBINO dice: su questo lo so, ma io intendevo sul fatto che nel verbale di assemblea vi era inserito il nominativo che era assente ???, se ci sono qualcosa che ci si puo appigliare e poi che sia i 30 e il termine decennale del c.c. lo so che sono passati ??? L'assente aveva 30 gg di tempo per impugnare l'irregolarità, non l'ha fatto perciò la delibera è divenuta valida.
#5 Inviato 3 Ottobre, 2020 scusate, la domanda che vi faccio e : nel verbale di assemblea ai partecipanti inserendo un nominativo, che nella stesura di e dimenticato di inserire che era un delegato, la legge, e questo lo chiedo a chi e più esperto di me , cosa succede, se pure concordo e so che sia x impugnarla ci sono 30 giorni e il termine decennale art. 2946 cc. si prescrive. di fatto che infrazione o manomissione o altro si incorre ?????. vi faccio un'altra domanda: qualora si presenta in una riunione un condomino diverso dal proprietario ma bensì abitante nel condominio e l'amministratore si dimentica di inserire la delega, se pure verbale ma rimanente solo il nome del proprietario nel verbale di assemblea, e gli altri condomini non fanno eccessione di questo caso in quanto non rilevabile al momento, ma sono nei termini dei 30 giorni e con decorrenza decennale, cosa può incorrere l'amministratore ?????
#6 Inviato 3 Ottobre, 2020 AntonioPaolo.BAMBINO dice: qualora si presenta in una riunione un condomino diverso dal proprietario ma bensì abitante nel condominio e l'amministratore si dimentica di inserire la delega, se pure verbale ma rimanente solo il nome del proprietario nel verbale di assemblea, e gli altri condomini non fanno eccessione di questo caso in quanto non rilevabile al momento, ma sono nei termini dei 30 giorni e con decorrenza decennale, cosa può incorrere l'amministratore ????? L'amministratore non c'entra assolutamente nulla perchè potrebbe essere addirittura assente, il responsabile del controllo delle deleghe è il presidente d'assemblea, e se dimentica di inserire la delega, solamente il delegante potrebbe opporre obiezione e sempre nei 30 gg prescritti dal già citato art 1137 cc. 1