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svitol

Delibera installazione ascensore, condomino assente assemblea contrario

salve nel mio condominio hanno deliberato di installare un impianto ascensore all'interno della tromba delle scale con la maggioranza stabilita dal secondo comma art. 1136 c.c. essendoci invalidi presenti all'interno del condominio, deliberando che la spesa sarà ripartita in base alla tabella scale escludendo così i proprietari dei locali commerciali esterni.

La mia domanda era: non essendo io presente all'assemblea e non essendo d'accordo con tale intervento ed inoltre trattandosi di innovazione gravosa e voluttuaria, in che modo posso escludermi dalla spesa deliberata? ed entro che termine?

Grazie

L'art. 1121 cc dice,

 

1121. Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari

condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione

separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella

spesa.

Per cui ritengo sia sufficiente a chi non interessa l'innovazione, avvisare con lettera raccomandata postale, fax, pec, o raccomandata a mano, l'amministratore scrivendo chiaramente che non desidera ottenere nessun vantaggio dall'impianto ascensore, e non verserà nessuna cifra ne per la costruzione ne per l'uso e manutenzione.

I termini sono i consueti 30 giorni per gli assenti dalla notifica del deliberato.

ok grazie, è come pensavo

 

- - - Aggiornato - - -

 

scusa ma ancora un dubbio, mica i presenti in proprio o per delega pur avendo approvato tale spesa potrebbero successivamente rinunciare al diritto di utilizzo dell'ascensore escludendosi dalla spesa entro i 30 giorni dall'assemblea?

I favorevoli no, mai contrari o astenuti potrebbero astenersi dalla spesa, al pari degli assenti, però per loro, secondo il mio parere, il limite è quello dei 30 giorni dalla data dell'assemblea, comunque potevano astenersi dal contribuire già in sede di delibera facendo scrivere al verbale la loro volontà di non trarre vantaggio dall'innovazione.

Mmmmh...dovrei verificare ma l' installazione di un ascensore in un Condominio non sempre è Innovazione gravosa e voluttuaria.

 

Citi la presenza di invalidi ma non psieghi di quanti piani è lo stabile.

 

Dovrebbe restare comunque la facoltà di estraniarsi dal pagamento di quote spesa se è possibile "riservare" il godimento solo ai favorevoli.

La richiesta è possibile.

L'installo dell'ascensore è innovazione e spesa gravosa dalla quale ci si può dissociare per il fatto che detto impianto è suscettibile di utilizzo separato.

Ciò premesso chi non partecipa alla spesa non sarà,per il momento, nè proprietario nè utilizzatore,dell'impianto,quindi,si dovrà installare una chiusura per garantire l'effettivo utilizzo ai soli aventi diritto.

Non serve copiaincollare una risposta di Patrizia Ferrari...corretta nei termini ma vecchia di 4 anni e non perfettamente pertinente.

 

Nel frattempo vi sono state modifiche alla Legge Condominiale è stato chiarito che vi sono 2 disabili...mente in quel "vecchio" topic non se ne faceva cenno.

 

Per gli estimatori dell' Avv. Gallucci:

 

1)Così, a titolo esemplificativo, se la maggioranza dei condomini in uno stabile con due piani fuori terra, nessuno scantinato o box interrato, con tetto spiovente e non lastrico solare di copertura, decide l'installazione di un ascensore, si verte, in tal caso, in tema di innovazione gravosa o voluttuaria per i condomini del piano terra (per i quali, sulla base delle premesse indicate, l'installazione dell'impianto comporterà solo una spesa non apportando nessun vantaggio in termini di godimento degli spazi comuni); per cui i proprietari del primo piano potranno installare l'ascensore a proprie spese decidendo l'installazione di un congegno utile a consentire l'utilizzazione separata del bene.

2)Qualora, invece, nella suddetta situazione intervenga la presenza di un disabile, lo scenario cambia per i correttivi introdotti ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. È evidente, come quindi il concetto di innovazione gravosa o voluttuaria vada verificato di caso in caso.

Fonte: Le innovazioni nel condominio

(**********************)

 

1)Per quello chiedevo descrizione dell' edificio

 

2)Qui ce ne sono persino 2.

 

Se l' impianto è imposto per questioni "normative"...non giurerei sulla possibilità di ricorrere all' Art. 1121.

 

La sentenza del 2007 è comunque non attinente.

Qui non sono solo i 2 disabili ad essere favorevoli ma pure tutti gli altri ..unica voce contraria SVITOL

Un cenno merita infine, l'ultimo comma dell'art. 1121 c.c. il quale dispone che la mancata partecipazione alla spesa iniziale per i condomini dissenzienti non significa privarsi per sempre dell'utilizzo del bene, poiché in qualunque tempo gli stessi (o i loro eredi o aventi causa) possono partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. (Avv. Alessandro Gallucci)

 

Fonte: Le innovazioni nel condominio

******************************/condominio/innovazioni.asp

da cui io, dissenziente mi posso esimere dalla spesa ma potrò in qualsiasi momento utilizzarla contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera

 

p.s. mi spiace ma anche questo link non si apre.

 

Dimaraz, senza appesantire il topic, che ne dici di attendere una risposta da qualche frequentatore più esperto?

Mai contestato il 1121...se non vi sono obblighi di installazione.

 

Guarda che stiamo dicendo la stessa cosa.o mi son limitato a non esere "intrasigente" perchè servono ulteriori dati per appurare a quali obblighi debba sottostare SVITOL.

 

IN merito ai "tempi" in cui si deve counicare la partecipazione...farei un ulteriore distinguo.

 

Potrebbe essere che la delibera di decisione di installare un ascensore non sia contemporanea con l' assegnazione/appalto del lavoro.

Chi si è detto favorevole nella prima potrebbe sempre escludersi prima che venga decisa quale offerta scegliere.

Mai contestato il 1121...se non vi sono obblighi di installazione.
E chi dice che ci sono degli obblighi di installazione in questo caso, ovvero in un condominio nato senza ascensore?

 

In verità c'è un caso particolare, ovvero se lo stabile venga ristrutturato.

--link_rimosso--

 

Altrimenti nessuno può obbligare tutti i condomini a contribuire alla spesa, proprio in forza dell'art. 1121 cc.

I dissenzienti ed - i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera - questo dice l'art. 1121 che tu non contesti.

 

In verità c'è un caso particolare, ovvero se lo stabile venga ristrutturato.

--link_rimosso--

 

Sì Tullio Ts, e spiego le condizioni:

edificio con altezza antincendio superiore ai 12 metri;

il rifacimento di oltre il 50% dei solai o delle scale o aumento dell’altezza

Questo è quanto riportato nella norma antincendio n.246/87

Vorrei rammentare che, secondo una sentenza, addirittura è stata considerata la potenzialità dell'edificio ad essere visitato da un disabile, quale giusto motivo per l'installare un nuovo ascensore, esaltando così un ben preciso principio Costituzionale.

Trovo molto interessante la seguente sentenza che riprende alcuni argomenti qui trattati e di un altri che avevo menzionato in altro topic di qualche giorno fa (decoro architettonico etc.) - Cassazione Civile, Sez. II del 25.10.2012, n. 18334) --link_rimosso--

Un caro saluto a Tutti

ROI

Roi, apprezzo molto il tuo intervento, comunque non risolve un problema, ovvero quello che un condomino non interessato possa esimersi dal contribuire nelle spese di costruzione, manutenzione e uso dell'impianto previsto dall'art 1121 cc, uno dei pochi articoli non modificati dalla nuova normativa, perciò quanto avevo allegato (vecchi topic scritti da Patrizia Ferrari ed altri allegati), secondo il mio parere, sono tuttora validi.

Caro Tullio Ts,

convengo ora come allora...ne ho trovato uno tra i tanti

--link_rimosso--

Un saluto

ROI

Ho trovato questa sentenza che conferma quanto detto e sostiene l'art 1121;

 

La Corte ha ricompreso l’installazione dell’ascensore tra le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 2 legge 13/89, deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 cod. civ., ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato articolo 2 legge13/89, che fa salvo il disposto degli articoli 1120 secondo comma e1121 terzo comma cod. civ. (Sezioni Riunite Corte di cassazione, Sentenza 14384 29/07/2004)

E chi dice che ci sono degli obblighi di installazione in questo caso, ovvero in un condominio nato senza ascensore?

 

In verità c'è un caso particolare, ovvero se lo stabile venga ristrutturato.

--link_rimosso--

 

Se mi contesti il post n° .11 dovevi tenere in mente quanto avevo espreso al n° 5:

"Dovrebbe restare comunque la facoltà di estraniarsi dal pagamento di quote spesa se è possibile "riservare" il godimento solo ai favorevoli."

 

Sugli "obblighi" ti ha risposto ROI...e pure tu citi una sentenza...esercizio che lascerei comunque perdere dato che sono come sempre basate su casi non sempre pienamente rispondenti...e sopratutto dove cambiano i Giudici (e ti rammento cosa è stato capace di fare uno di essi sulla maggioranza di 1/3) .

 

Riprenere sentenze del 2004 dove magari la legislazione era diversa...è uno sport inutile.

Se mi contesti il post n° .11 dovevi tenere in mente quanto avevo espreso al n° 5:

"Dovrebbe restare comunque la facoltà di estraniarsi dal pagamento di quote spesa se è possibile "riservare" il godimento solo ai favorevoli."

...

Riprenere sentenze del 2004 dove magari la legislazione era diversa...è uno sport inutile.

Nel caso dell'ascensore è semplice riservare il godimento solo ai favorevoli, si dota l'ascensore di chiave (c'è nello stabile dove abita mia madre), oppure e meglio ancora dotarlo di card consegnate solo agli aventi diritto.

 

Riprendere sentenze del 2004 è regolarissimo, perchè l'art. 1121 cc non è stato modificato da allora ad oggi.

Per cui il principio enunciato dalla Corte di Cassazione fa giurisprudenza sino a che rimane questo orientamento.

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