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gestione immobili

Delibera con conflitto interessi

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Gradirei sapere, per favore, se vi sono persone competenti in grado di fornire un fattivo e utile parere sul problema che segue, che valutato con attenzione, pare alquanto grave.

• un Condomino, con il numero maggiore dei millesimi, è fallito in proprio;

• sull’appartamento acquisito dalla massa dei creditori è in corso un’opposizione facilmente strumentale;

• l’amministratore del Condominio non risulta che abbia convocato all’assemblea il Curatore;

• il predetto Condomino si è presentato all’assemblea condominiale, dove è dato per presente e con deleghe per i millesimi massimi ammessi, riuscendo a farsi nominare Presidente;

• tale Condomino in forza dei circa 200 millesimi per delega, aggiunti ai millesimi dello stesso, ricompresi nel conteggio non essendosi astenuto dal voto, e quale Presidente, ha votato per il proprio interesse e l’assemblea deiberato, con approvazione unanime, l’affidamento di consistenti ed importanti lavori di ristrutturazione del Condominio a un’impresa edile Srl, ma di fatto a proprio favore, in quanto costituita tra parenti in sostituzione della ditta fallita;

• per di più, durante l’assemblea è stato aumentato e deliberato un importo sensibilmente maggiore rispetto a quello del preventivo anticipato all’amministratore, senza giustificazione alcuna a verbale, indicando solo in seguito ripristini dichiarati prima non compresi;

• inoltre, rafforza il conflitto d’interesse, la delibera unanime di escludere la totale spesa dei lavori appaltati ai millesimi maggioritari dell’unità immobiliare ad essa riferita, con aumento del costo per gli altri Condomini;

• ciò sicuramente senza che i deleganti, che hanno firmato la delega senza indicazioni, fossero a conoscenza di tale situazione;

• è poi indubbio che il voto del Condomino in conflitto e la presunta validità del voto espresso per deleghe è stato determinante per la delibera, che il Condomino ha un effettivo duplice interesse personale e, ancora, che il condominio ha subito un danno.

Gli assenti hanno facoltà di impugnare una o più delibere.

Trascorsi i termini dell'impugnativa tutte le delibere diventano valide ed attuabili.

Gli assenti hanno facoltà di impugnare una o più delibere.

Trascorsi i termini dell'impugnativa tutte le delibere diventano valide ed attuabili.

Ciao albano mi sono accorta solo ora che avevi già risposto te alla stessa identica domanda a cui ho risposto io successivamente, ovviamente mi accodo alla tua risposta.

Quali contrari ?

[...] e l’assemblea deiberato, con approvazione unanime, l’affidamento [...]

Mi sia permesso sostenere di non essere del tutto d’accordo. Certo, se si trattano argomenti complessi o specifici in modo banale e dilettantesco è sin quasi inutile dire naturale che trascorsi i termini ex art. 1137 c.c. 2 e 3 le delibere diventano valide.

Anzitutto, semmai, le controversie riguardanti il condominio sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria; pertanto, anche per le impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale occorre proporre prima la mediazione obbligatoria.

Inoltre, la deliberazione assembleare affinché possa considerarsi validamente tenuta, deve avere determinati requisiti (articoli 1132, 1135, 1136, 1137 c.c.), ad esempio, una delibera nulla può essere impugnata in ogni tempo.

E una delibera è nulla quando è priva dei requisiti essenziali in quanto presa, fuori dall’assemblea, contro la legge o con contenuti inaccettabili ed anche se lede i diritti di proprietà anche di un solo condomino.

Aspetti tutti, compreso l’aspetto penale, da vagliare, ponderando con attenzione combinando le plurime irregolarità contenute nel quesito proposto.

 

L'ignoranza urla, l'intelligenza parla, la saggezza tace

inoltre, rafforza il conflitto d’interesse, la delibera unanime di escludere la totale spesa dei lavori appaltati ai millesimi maggioritari dell’unità immobiliare ad essa riferita, con aumento del costo per gli altri Condomini;

 

.questo passaggio non lo capisco appieno, si parla immagino di approvazione unanime da parte di tutti i presenti più deleghe, ma non dei 1000 millesimi immagino.

Escludere un proprietario dalle spese, quindi pagare tutti per lui, necessita della totalità dei condomini nella misura di 1000/1000.

Poi comunque se firmo una delega non penso che con la mia firma tu possa decidere di far pagare a me al posto tuo, ma li dovrebbero essere eventualmente i deleganti a muoversi per conto proprio e valitare di fare una querela per truffa.

""l’amministratore del Condominio non risulta che abbia convocato all’assemblea il Curatore""

non lo ha convocato perché non lo doveva convocare.

se ti studi la legge fallimentare ci arrivi facilmente.

se si trattano argomenti complessi o specifici in modo banale e dilettantesco

Se si è convinti che la convocazione assembleare sia nulla, si saprà anche che PREVIA MEDIAZIONE è concessa l'impugnativa della convocazione assembleare in qualunque tempo. Personalmente la mia opinione nel merito è diversa.

 

Per quanto invece attiene le delibere scaturite dall'OdG proposto e le varie dinamiche assembleari verificatesi, non è che a fronte di una meticolosa descrizione si debba necessariamente replicare con un altro poema.

Per ogni argomento di contrasto comunque vale quanto già detto: chi ne ha interesse e convenienza se convinto delle sue ragioni PREVIA MEDIAZIONE potrà impugnare tutte le delibere che vuole. Non c'è altro da aggiungere perchè delibere licenziate con maggioranze bulgare comprensive di zero contrari e zero astenuti lasciano ai dissenzienti (che non ci sono!) ed agli assenti solo l'opportunità dell'impugnazione affinchè quelle delibere siano riviste e rivalutate.

 

Oppure... si chiede e si procede con la ripetizione dell'assemblea augurandosi un diverso svolgimento dell'assemblea e il licenziamento di delibere correttive delle precedenti adottate. A parere personale un soggetto singolo non riuscirà mai in siffatti intenti.

Se si è convinti che la convocazione assembleare sia nulla, si saprà anche che PREVIA MEDIAZIONE è concessa l'impugnativa della convocazione assembleare in qualunque tempo. Personalmente la mia opinione nel merito è diversa.

 

Per quanto invece attiene le delibere scaturite dall'OdG proposto e le varie dinamiche assembleari verificatesi, non è che a fronte di una meticolosa descrizione si debba necessariamente replicare con un altro poema.

Per ogni argomento di contrasto comunque vale quanto già detto: chi ne ha interesse e convenienza se convinto delle sue ragioni PREVIA MEDIAZIONE potrà impugnare tutte le delibere che vuole. Non c'è altro da aggiungere perchè delibere licenziate con maggioranze bulgare comprensive di zero contrari e zero astenuti lasciano ai dissenzienti (che non ci sono!) ed agli assenti solo l'opportunità dell'impugnazione affinchè quelle delibere siano riviste e rivalutate.

 

Oppure... si chiede e si procede con la ripetizione dell'assemblea augurandosi un diverso svolgimento dell'assemblea e il licenziamento di delibere correttive delle precedenti adottate. A parere personale un soggetto singolo non riuscirà mai in siffatti intenti.

Ciao, concordo totalmente!

 

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""....non lo ha convocato perché non lo doveva convocare.

se ti studi la legge fallimentare ci arrivi facilmente.

Ciao esattamente!!!!

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