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Cholo981

Debiti del condominio precedenti l'acquisto.

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Buonasera,

A fine dicembre ho acquistato la mia prima casa, purtroppo solo e senza esperienza, mi sono ritrovato a fare da banchetto per tanti sciacalli, dall'agenzia immobiliare, alla società venditrice (costruttrice? ancora non mi è chiaro), al procuratore/amministratore di condominio, allo studio di amministrazione immobiliare.

 

Vi risparmio la storia perché, relativamente alla parte che ora mi interessa, l'avrete già sentita migliaia di volte, e so già che finisce con "devi pagare i debiti del venditore fino a due anni prima del rogito".

 

Tralasciamo pure che ottenere quei soldi dalla società venditrice sarà quasi impossibile e infilarsi in decreti ingiuntivi/cause secondo me è solo un'altra perdita di soldi che non ho.

 

 Oggi mi è stato "detto che che devo pagare quella somma", per email dallo studio di amministrazione immobili. A voce poi l'amministratore (o quello che ne fa le veci nello studio, dato che quello ufficiale è introvabile da un paio di mesi) mi ha consigliato di aspettare per vedere se gli fosse possibile far pagare quei soldi alla società venditrice (che ha ancora immobili nel condominio) che al momento non vuole/non può pagare.

 

Alla fine dovrò pagare, non ho dubbi a riguardo.

Mi chiedo due cose: 
1 - per il resto dei debiti del condominio (anno 2017 mi pare), una volta che i creditori non saranno riusciti a recuperare i soldi dai morosi (visto che buona parte del debito è a carico dei simpaticoni), e dovranno rifarsi su quelli virtuosi... Ci rientro di nuovo anche se quando è stato contratto il debito non ero proprietario?

2 - Considerato che già mi è arrivata lettere di diffida dallo studio legale dei creditori, in quanto lo studio di amministrazione mi aveva indicato tra i morosi non avendo idea (o ignorando il fatto) che avevo rogitato da una decina di giorni. E che successivamente lo studio ha scritto via email all'avvocato richiedendo l'annullamento del sollecito degli oneri verso di me, per il periodo antecedente il 2018... cosa dovrei fare? Se l'avvocato ignora questa mail e va avanti per conto suo? rischio di dover pagare anche spese legali e chissà cos'altro?

Grazie

Saluti

 

 

Modificato da Cholo981
Cholo981 dice:

per il resto dei debiti del condominio (anno 2017 mi pare), una volta che i creditori non saranno riusciti a recuperare i soldi dai morosi (visto che buona parte del debito è a carico dei simpaticoni), e dovranno rifarsi su quelli virtuosi... Ci rientro di nuovo anche se quando è stato contratto il debito non ero proprietario?

il nuovo condomino deve pagare soltanto quanto previsto dall'art. 63 Dacc, il debito a carico dal vecchio proprietario per gli anni precedenti dovrà essere  spalmato tra tutti gli altri condomini, eccetto il nuovo condomino che ha già pagato la sua parte in base a quanto stabilito dal codice.

JOSEFAT dice:

il nuovo condomino deve pagare soltanto quanto previsto dall'art. 63 Dacc, il debito a carico dal vecchio proprietario per gli anni precedenti dovrà essere  spalmato tra tutti gli altri condomini, eccetto il nuovo condomino che ha già pagato la sua parte in base a quanto stabilito dal codice.

Ma il debito del vecchio proprietario non è sugli anni precedenti al 2017 per il mio appartamento, e anche su altri appartamenti nel 2017 per cui non ha pagato le rate.

Per il tuo appartamento devi pagare anno in corso e anno precedente, per gli altri devi pagare quanto non si riesce a recuperare in base alla tua quota millesimale tolto il nuovo proprietario di quell'unità che pagherà anno in corso e anno precedente.

Modificato da davidino1978
Cholo981 dice:

Ma il debito del vecchio proprietario non è sugli anni precedenti al 2017 per il mio appartamento, e anche su altri appartamenti nel 2017 per cui non ha pagato le rate.

Se tu hai acquistato l'appartamento nel 2018, sei obbligato a pagare i contributi per gli esercizi 2018 e 2017 relativi al solo appartamento da te acquistato. Se il tuo ex proprietario era moroso anche per altri appartamenti, quelli non ti riguardano nemmeno per gli anni 2018 e 2017.

 

Per quanto riguarda le morosità per esercizi precedenti, a parte il fatto che a mio avviso non ti riguardano affatto, non funziona che se uno non paga pagano gli altri.

Gli altri condòmini pagano solo se le morosità diventano irrecuperabili dopo aver tentato inutilmente l'escussione immobiliare.

Nel caso in cui a causa delle morosità ci fossero pregiudizi al condominio (non poter pagare l'acqua, luce, pulizie...) l'assemblea può deliberare di istituire un fondo speciale per evitare pregiudizi al condominio ma, in tal caso, alla costituzione del fondo partecipano tutti per millesimi di proprietà.

In nessun caso possono essere chiesti solo a te denari che riguardano esercizi antecedenti il 2017. 

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Grazie per la spiegazione approfondita.

Ma è molto probabile che quelle morosità saranno irrecuperabili dopo aver tentato l'escussione. Volevo proprio capire se in quel momento sarò chiamato a pagare insieme agli altri condomini.

Modificato da Cholo981
Cholo981 dice:

Grazie per la spiegazione approfondita.

Ma è molto probabile che quelle morosità saranno irrecuperabili dopo aver tentato l'escussione. Volevo proprio capire se in quel momento sarò chiamato a pagare insieme agli altri condomini.

No. Per questo si approvano gli esercizi annuali dai quali si evince il costo di ESERCIZIO ANNUALE e di contributi spettanti a ciascun condòmino per ogni specifico esercizio.

Se tu hai acquistato nel 2018, l'art. 63 ti obbliga a pagare i contributi riguardanti l'esercizio annuale 2018 e 2017 (esercizio precedente).

Tutti contributi ANNUALI riguardanti le morosità maturate negli anni precedenti dovranno essere pagate da chi era proprietario negli anni in cui sono maturate le morosità.

Leggi la discussione in calce in cui c'è un approfondimento sulle mie motivazioni:

 

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  • Mi piace 1
Cholo981 dice:

I debiti sugli altri appartamenti sono del 2017.

I contributi seguono le unità immobiliari.

Tu rispondi solo delle morosità riguardanti dell'unità immobiliare da te acquistata e non per i debiti contratti dal moroso per altre unità.

Se e quando qualcuno acquisterà quelle unità, si farà carico delle morosità relative a quegli appartamenti per l'anno di acquisto e quello precedente.

 

Avevo percepito che avevi il timore che ti accollassero interamente le morosità di tutti gli appartamenti, per questo te lo avevo puntualizzato.

Se, però, le morosità del 2017 risulteranno irrecuperabili, a mio avviso potresti essere chiamato a partecipare anche tu, pro-quota, insieme a tutti gli altri condòmini per via della solidarietà dei 2 anni. Ho usato il condizionale perchè questa è solo una mia opinione sull'interpretazione dell'art. 63 d.a.c.c.

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