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Rousseau451

Danni dovuti a eventi climatici

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Buongiorno, 

recentemente mi sono state esposte lamentele riguardo all’allagamento di Cantine nel condominio confinante la mia abitazione, rivolgendo la colpa alla caduta di fogliame ( aghi di pino ), provenienti da alberi ad alto fusto presenti sulla mia proprietà in seguito ad un evento temporalesco. Questi alberi, però, sono piantati a distanza superiore a quella disposta dalla legge, inoltre, i rami di questi alberi non si protengo  nella proprietà del vicino, anzi sono ad una distanza di circa 2 metri. Secondo la vostra esperienza in questo caso sono obbligato a risarcire danni e/o potare gli alberi? (Gli alberi sono potati circa ogni 2/3 anni)

 

grazie

A mio avviso il principio da tener presente in questa situazione è quello del "neminem laedere", così come confermato dalla Cassazione. Pertanto ritengo che le lagnanze dei confinanti potrebbero essere ritenute valide in caso di eventuale azione legale, e suggerirei quindi di tentare un accordo bonario con gli stessi.

 

A tale proposito potrà interessarti questo articolo, che riporta anche il principio e la sentenza enunciati sopra:

 

https://www.condominioweb.com/cadono-le-foglie-sul-tetto-del-vicino-nessun-risarcimento.11756

Rousseau451 dice:

Buongiorno, 

recentemente mi sono state esposte lamentele riguardo all’allagamento di Cantine nel condominio confinante la mia abitazione, rivolgendo la colpa alla caduta di fogliame ( aghi di pino ), provenienti da alberi ad alto fusto presenti sulla mia proprietà in seguito ad un evento temporalesco. Questi alberi, però, sono piantati a distanza superiore a quella disposta dalla legge, inoltre, i rami di questi alberi non si protengo  nella proprietà del vicino, anzi sono ad una distanza di circa 2 metri. Secondo la vostra esperienza in questo caso sono obbligato a risarcire danni e/o potare gli alberi? (Gli alberi sono potati circa ogni 2/3 anni)

 

grazie

Solamente in caso di evento eccezionale e dimostrata la diligenza manutentiva, potrebbe sussistere un'esimente di responsabilità. E' forse il caso? Da tenere presente che la giurisprudenza, adeguandosi all'andamento climatico sopravvenuto ha di molto ristretto l'ambito degli eventi eccezionali.

Grazie mille per le celeri e utili risposte.

 

Dato che il vicino in questione è un condominio ed essendo la mia una abitazione unifamiliare, non sono riuscito a constatare la condizione delle grate di scolo, a parte il fatto che, a mio avviso, il numero di grate non è proporzionato alla grandezza del parcheggio, e che a seguito dei temporali che hanno dato inizio alla questione (allerta meteo arancione e poi rossa), ci sono stati allagamenti anche a molte altre abitazioni della zona che, come quella in questione, hanno il parcheggio sotto il livello della carreggiata, e quindi, vulnerabile ai forti rovesci.

Rousseau451 dice:

Grazie mille per le celeri e utili risposte.

 

Dato che il vicino in questione è un condominio ed essendo la mia una abitazione unifamiliare, non sono riuscito a constatare la condizione delle grate di scolo, a parte il fatto che, a mio avviso, il numero di grate non è proporzionato alla grandezza del parcheggio, e che a seguito dei temporali che hanno dato inizio alla questione (allerta meteo arancione e poi rossa), ci sono stati allagamenti anche a molte altre abitazioni della zona che, come quella in questione, hanno il parcheggio sotto il livello della carreggiata, e quindi, vulnerabile ai forti rovesci.

A mio parere non hai responsabilità. La pulizia delle caditoie doveva farla il Condominio e il fatto che i tuoi alberi rispettano le prescrizioni di legge e una corretta manutenzione non può essere considerata una tua colpa. Fra l'altro per accusarti di cattiva manutenzione avrebbero dovuto scriverti in anticipo chiedendoti di intervenire. L'evento eccezionale poi avvalora ulteriormente la tesi.

 

Rousseau451 dice:

a seguito dei temporali che hanno dato inizio alla questione (allerta meteo arancione e poi rossa), ci sono stati allagamenti anche a molte altre abitazioni della zona che, come quella in questione, hanno il parcheggio sotto il livello della carreggiata, e quindi, vulnerabile ai forti rovesci.

Questo aspetto, specificato dopo la mia risposta iniziale, modifica i termini della questione trattandosi evidentemente di evento eccezionale. Ad ogni modo non escluderei del tutto, a titolo generale, il principio enunciato dalla Cassazione nell'articolo che ho riportato in precedenza quindi, fermo restando che solo tu conosci lo stato dei fatti, ti suggerirei di valutare comunque con attenzione quanto lì esposto e l'eventuale applicabilità nel caso specifico.

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