Vai al contenuto
nannifer10

Contenzioso prima dell' acquisto della u.i.

Partecipa al forum, invia un quesito

Buon pomeriggio

PRIMA di acquistare l'immobile in condominio ero a conoscenza che esisteva già un contenzioso tra l'impresa che ha eseguito dei lavori sulla facciata condominiale ed il venditore che mi ha venduto l'immobile;

 

Per evitare problemi dopo l'acquisto, mi sono tutelato riportando nella trascrizione del rogito notarile che tutte le responsabilità della contesa di cui sopra, sarebbero state attribuite al venditore;

 

Di recente l amministratore di condominio ha convocato l' assemblea straordinaria come punto all Odg il contenzioso informandoci che l'impresa ha vinto la precedente causa con l intero condominio chiedendoci ora i danni renumerativi;

 

In assemblea non era presente il precedente venditore che attualmente è proprietario di un'altra u.i.. aveva delegato un condomino a rappresentarlo ;

 

l'assemblea ha votato con l'unanimità dei presenti approvando l'importo richiesto dall'impresa. Io in qualità di membro dell'assemblea ho richiesto al presidente che sul verbale fosse riportato che la mia quota sarebbe stata versata dal venditore che era assente MA IL SUO DELEGATO HA APPROVATO CON L UNANIMITA DEI PRESENTI SIA IL VERSAMENTO DELLE QUOTE SPETTANTI CHE LA MIA PROPOSTA ;

 

Chi secondo voi dovrà versare oggi la quota all'impresa del contenzioso creatosi prima dell' acquisto della unità immobiliare?

Grazie ..

Paga il venditore...

 

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.

Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato (Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004)

il problema è se non paga...
Si chiede il pagamento al ex condomino venditore, forte del contratto di compravendita (rogito) e della sentenza postata da Giovanni Inga, se non paga si va dal Giudice.

Partecipa al forum, invia un quesito

×