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annamariaz4

Condominio in conflitto di interessi

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Buonasera,

 

ho bisogno di un chiarimento in caso di un condomino in conflitto di interessi in assemblea i suoi millesimi vengono calcolati per il quorum costitutivo ma non per quello deliberativo oppure viceversa o non puo' proprio votare?

qual'è la ragione che il condomino è in conflitto d'interessi?

e un test che sto facendo e mi pone questo quesito

per motivi di opportunità e correttezza i millesimi del condomino in conflitto d'interessi non dovrebbero essere considerati, in ogni caso non c'é nessuna legge che lo vieta.

Tornando al test risponderei

 

i suoi millesimi vengono calcolati per il quorum costitutivo ma non per quello deliberativo

Buonasera,

 

ho bisogno di un chiarimento in caso di un condomino in conflitto di interessi in assemblea i suoi millesimi vengono calcolati per il quorum costitutivo ma non per quello deliberativo oppure viceversa o non puo' proprio votare?

non esiste il conflitto di interessi nel condominio. Decide sempre l'assemblea.

non esiste il conflitto di interessi nel condominio. Decide sempre l'assemblea.

ciao remejo certo che questi test sono ancora peggiori di quelli della scuola guida.

ma tre le opzioni che ho quale devo considerare?

 

-vengono considerati per il quorum costitutivo e non x quello deliberativo, in cui vengono detratti.

- il contrario della prima domanda

-vengono calcolati ma non puo' votare

- non vengono calcolati e non puo' votare

la terza e la piu' giusta dico bene?

Una volta accertato il conflitto di interessi di uno o più condomini, bisogna stabilire se la presenza degli stessi contribuisca alla formazione dei quorum.

In proposito, si contrappongono due correnti di pensiero, entrambe autorevolmente sostenute dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

La prima, ritiene che ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari non vanno computate le quote di partecipazione condominiale e i voti dei condomini che siano in conflitto di interessi con il condominio (Cfr.: Cass. civ. n. 44080/2002; Cass. civ. Sez. II, 22/07/2002. Di recente in tal senso: Cass. civ. Sez. II, 9/08/2011, n. 17140).

La seconda sostiene, al contrario, la tesi della necessaria computabilità (Cass. civ. Sez. II, 30/01/2002, n. 1201), principio di recente ribadito dalla sentenza n. 19131, della II sezione civile della Corte di Cassazione, datata 28.09.2015, che ritiene inderogabili le maggioranze previste per legge, in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio.

Fonte: StudioCataldi.

Se non ricordo male lo Staff aveva detto tempo fa che il Forum non serve per risolvere dei Test.

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