#1 Inviato 7 Aprile, 2016 Buonasera, ho bisogno di un chiarimento in caso di un condomino in conflitto di interessi in assemblea i suoi millesimi vengono calcolati per il quorum costitutivo ma non per quello deliberativo oppure viceversa o non puo' proprio votare?
#4 Inviato 7 Aprile, 2016 e un test che sto facendo e mi pone questo quesito per motivi di opportunità e correttezza i millesimi del condomino in conflitto d'interessi non dovrebbero essere considerati, in ogni caso non c'é nessuna legge che lo vieta. Tornando al test risponderei i suoi millesimi vengono calcolati per il quorum costitutivo ma non per quello deliberativo
#5 Inviato 7 Aprile, 2016 Buonasera, ho bisogno di un chiarimento in caso di un condomino in conflitto di interessi in assemblea i suoi millesimi vengono calcolati per il quorum costitutivo ma non per quello deliberativo oppure viceversa o non puo' proprio votare? non esiste il conflitto di interessi nel condominio. Decide sempre l'assemblea.
#6 Inviato 7 Aprile, 2016 non esiste il conflitto di interessi nel condominio. Decide sempre l'assemblea. ciao remejo certo che questi test sono ancora peggiori di quelli della scuola guida.
#7 Inviato 8 Aprile, 2016 ma tre le opzioni che ho quale devo considerare? -vengono considerati per il quorum costitutivo e non x quello deliberativo, in cui vengono detratti. - il contrario della prima domanda -vengono calcolati ma non puo' votare - non vengono calcolati e non puo' votare la terza e la piu' giusta dico bene?
#8 Inviato 8 Aprile, 2016 Una volta accertato il conflitto di interessi di uno o più condomini, bisogna stabilire se la presenza degli stessi contribuisca alla formazione dei quorum. In proposito, si contrappongono due correnti di pensiero, entrambe autorevolmente sostenute dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. La prima, ritiene che ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari non vanno computate le quote di partecipazione condominiale e i voti dei condomini che siano in conflitto di interessi con il condominio (Cfr.: Cass. civ. n. 44080/2002; Cass. civ. Sez. II, 22/07/2002. Di recente in tal senso: Cass. civ. Sez. II, 9/08/2011, n. 17140). La seconda sostiene, al contrario, la tesi della necessaria computabilità (Cass. civ. Sez. II, 30/01/2002, n. 1201), principio di recente ribadito dalla sentenza n. 19131, della II sezione civile della Corte di Cassazione, datata 28.09.2015, che ritiene inderogabili le maggioranze previste per legge, in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio. Fonte: StudioCataldi. Se non ricordo male lo Staff aveva detto tempo fa che il Forum non serve per risolvere dei Test.