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geppo30

Compenso amministratore ed assicurazione palazzo

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Ciao a tutti amministro un condominio in cui c'è un appartamento locato.

Ho provveduto ad addebitare al proprietario sia Compenso amministratore che l' assicurazione palazzo ma questo mi ha informato che da accordi contrattuali queste spese sono a cerico del conduttore.

Io le addebiterei al proprietario e sarà poi questo arivalersi nei confronti del locatario.

Cosa mi consigliate?

Grazie mille

Hai fatto giusto, salvo accordi a tre tu amministratore, proprietario e conduttore, addebita le spese al proprietario tuo diretto referente, e lui secondo gli accordi con il conduttore, che tu non sei obbligato a conoscere, girerà le quote al suo inquilino.

 

In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore.

L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi

concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente,

secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)

Vorrei delle delucidazioni riguardo a chi deve pagare il compenso amministratore

C'è chi lo addebita per intero alla proprietà e che lo addebbita per il 50% al proprietario e per l'altro 50% al conduttore

Vorrei pareri e riferimenti giurisprudenziali

Grazie

Non ci sono disposizioni di Legge tranne l'art. 9 della L. 392/78, che tra l'altro non nomina il compenso dell'amministratore, per cui di solito ci si accorda contrattualmente che la spesa sia al 50% tra il proprietario e l'inquilino.

 

Art. 9.

(Oneri accessori)

Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le

spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e

all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,

dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento

dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla

fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore

nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto

una misura inferiore .....

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392!vig=

Sono d'accordo con quanto postato da Pessina e la tabella allegata, la cito spesso anch'io, ma ci sono altre tabelle che dicono altrimenti,

--link_rimosso--

per cui ritengo che è meglio stabilire un accordo tra proprietario e inquilino, oppure scegliere direttamente la tabella da adottare per tutte le partizioni.

Caro Tuxx, uno è il "sindacato" inquilini ( sicet) l'altra è il "sindacato" Proprietari (confedilizia).. dove sta la verità ? 1/2 a testa , se concordato , potrebbe essere soluzione equa

Ciao e buona giornata

Caro Tuxx, uno è il "sindacato" inquilini ( sicet) l'altra è il "sindacato" Proprietari (confedilizia).. dove sta la verità ? 1/2 a testa , se concordato , potrebbe essere soluzione equa

Ciao e buona giornata

E' proprio così amico Pessina, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, per cui come dici la soluzione migliore è stare esattamente nel mezzo, il 50% a testa mi sta bene 💪

E' possibile nel contratto di locazione fare riferimento a una delle tante tabelle esistenti. Laddove invece ci sia soltanto il riferimento alla legge 392/78, il compenso dell'amministratore e l'assicurazione sono a carico del proprietario. Il principio infatti è quello correttamente esposto da Tuxx, per cui l'amministratore svolge un lavoro su mandato del condominio e non ha alcun rapporto (normato) con gli inquilini.

Quanto sopra è stato ribadito anche da un sentenza della corte di cassazione: "Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi d'assicurazione dello stabile, il compenso dell'amministratore ed il concorso nelle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore - , salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art. 79, primo comma)."

Sez. III, sent. n. 6088 del 11-11-1988, De Piazza c. Miglio (rv 460492).

A ulteriore conferma aggiungo anche un'altra sentenza: "Le spese relative al compenso corrisposto all’amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell’esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l’art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell’immobile".

Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1991, n. 6216, Trudo c. Azzimonti.

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