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BOX AUTO CHE DEVE PAGARE TARI ANCHE SE VUOTO E SENZA ALLACCI

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TARI sul garage anche senza luce
Testata: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Data: 27/09/2019
Di Stefano Baldoni (*) - rubrica a cura di Anutel

I box auto sono soggetti al pagamento della tassa sui rifiuti, indipendentemente dal loro allaccio alla rete elettrica. Ciò che conta infatti è la potenziale utilizzabilità del locale o dell'area. Questo è quanto ha recentemente affermato la Corte di cassazione nella sentenza n. 23058/2019 depositata il 17 settembre scorso.
La questione esaminata
La Corte di cassazione ha esaminato la vicenda relativa all'applicabilità della Tarsu sui garage delle abitazioni. In particolare, il contribuente oggetto di accertamento da parte del comune sosteneva che il box auto non fosse da assoggettare al prelievo in quanto non produttivo di rifiuti, non essendo peraltro allacciato alla rete elettrica.
La Corte di cassazione ha sconfessato tale tesi, in aderenza al consolidato orientamento in base al quale "non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva"(Cass. 2634/2017; Cass. n. 14770/2000; Cass. n. 5047/2015; Cass. n. 2202/ 2011; Cass. 11351/ 2012).
La potenzialità a produrre rifiuti
Ciò che conta, ai fini dell'applicazione del tributo, è la potenzialità di produzione dei rifiuti nei locali e nelle aree possedute o detenute. Quanto sopra valeva nella tarsu, così come oggi nella tari ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013 il quale stabilisce: "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani".
La Corte ha ritenuto che non sia una prova idonea a dimostrare l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti il fatto che il garage non è allacciato alla rete elettrica. Circostanza che potrebbe limitare il suo utilizzo alle sole ore diurne, ma non impedisce di per se che nel locale possano generarsi rifiuti.
Decisione in linea col passato
La decisione della Corte è conforme a numerose altre della Cassazione.
Peraltro la Corte ha anche ritenuto che non fosse valida la giustificazione fornita dal contribuente relativa al fatto che la superficie mancante del garage, non inserita nella dichiarazione del tributo, rientrava nella "tolleranza" contenuta nell'art. 70 del D.Lgs 507/1993. Tale norma stabiliva che la superficie di riferimento non poteva in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Tuttavia, l'osservazione è irrilevante poiché la superficie tassabile della tarsu rimaneva quella calpestabile dei locali e delle aree, rappresentando l'80% della superficie catastale solo un limite minimo da dichiarare.
Oggi nella tari la superficie tassabile è ancora quella calpestabile, almeno fino a quando non sarà completato il processo di allineamento tra dato catastale e dato toponomastico di ogni singola unità immobiliare (art. 1, comma 645, L. 147/2013). Ferma restando la facoltà per il comune di utilizzare il dato catastale in sede di accertamento, seppure con valenza presuntiva.
Omessa o infedele denuncia?
Nella sentenza viene anche affrontata la questione relativa alla tipologia di violazione commessa dal contribuente che non ha inserito il garage nella dichiarazione del tributo, insieme all'abitazione. Infatti, il contribuente lamentava il fatto che si trattasse in questo caso di denuncia incompleta e non di una dichiarazione omessa. La Corte ha invece evidenziato che "non si tratta di una dichiarazione incompleta non sanzionabile in quanto relativa a superficie inferiore al limite di tolleranza, ma, come sopra chiarito, di una omessa denuncia di autonoma unità immobiliare tassabile".
In altri termini, al fine di valutare l'omissione o l'infedeltà della denuncia la Corte fa riferimento alla singola unità immobiliare, seguendo un principio già consolidato nell'ICI (Cassazione, n. 932 del 16/01/2009 – 5927/2010- 8849 del 14/04/2010). Occorre però considerare che, almeno fino ad alcuni anni fa, era prassi degli uffici tributi far inserire nella dichiarazione dell'abitazione anche le superfici delle pertinenze, quantomeno fino a quando non ha avuto rilievo anche nella tarsu il dato catastale dell'immobile. Dato oggi invece obbligatorio nella dichiarazione della TARI (art. 1, comma 685, L. 147/2013), nella quale quindi l'unità impositiva minima, anche ai fini dell'individuazione della violazione di omessa denuncia, è senz'altro l'unità immobiliare.
Conclusioni
La decisione della Corte è in linea con il dettato normativo della tarsu, peraltro del tutto analogo nella tari, ed ha il pregio di chiarire che nel caso dei box auto la prova dell'improduttività potenziale dei rifiuti non deriva dal semplice mancato allacciamento alle utenze (specie elettrica), ma richiede una situazione di sostanziale inutilizzabilità del locale, per motivazioni di carattere oggettivo (ad esempio
inagibilità, inaccessibilità, degrado, ecc.). In altri termini, non basta che il locale non sia utilizzato dal contribuente, ma occorre che lo stesso si presenti in una situazione di obiettiva inutilizzabilità, il cui onere probatorio grava sul contribuente (da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 22705 del 11/09/2019).

 

Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

E se il box non ha nessun allaccio ed è vuoto?...qui ci vuole NickDaniela o SuperCondo

Il garage o box,  coperti e accatastati pagano la Tari anche se vuoti e senza allaccio. Questa è l'orientamento da sempre, perchè considerati, da sempre, potenziali produttori di rifiuti, al pari di case vuote e senza allaccio che per non pagare la Tari devono essere riconosciute inagibili.

Onere del proprietario dimostrare l'impossibilità di produrre rifiuti.

 

p.s. non ero wonderDaniela 🤔 declassata? 😄

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Danielabi dice:

wonderDaniela 🤔 declassata? 😄

WonderDaniela quando devi menare...NickDaniela quande ponzare...MantovanaVolante quando dedi correre in aiuto...tutti con CopyRight by FP

e se dal soffitto box scende l'acqua della terrazza e non si può nè mettere l'auto o altro? Devi chiedere esenzione al Comune? @Danielabi

Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

e se dal soffitto box scende l'acqua della terrazza e non si può nè mettere l'auto o altro?

Devi dimostrare che il box è inagibile, se convinci quelli del comune puoi chiedere di essere esentato dalla Tari.

(vedo che le spiegazioni sono andate a buon fine, bene 😉)

Buongiorno in merito alla tari ho saputo che un conoscente ha fatto domanda al comune di Milano per non pagare più la Tari per un appartamento in cui non ci sono più utenze allacciate, il Comune gli ha chiesto a dimostrazione copia della cessazione dei contratti.

Come mai non è prevista la Tari per i terrazzi, ove solitamente ci sono diverse piante che producono spazzatura (sacchi pieni di rami e fogliame), mentre non capisco la spazzatura può creare un box ?

Ale97 dice:

Buongiorno in merito alla tari ho saputo che un conoscente ha fatto domanda al comune di Milano per non pagare più la Tari per un appartamento in cui non ci sono più utenze allacciate, il Comune gli ha chiesto a dimostrazione copia della cessazione dei contratti.

Come mai non è prevista la Tari per i terrazzi, ove solitamente ci sono diverse piante che producono spazzatura (sacchi pieni di rami e fogliame), mentre non capisco la spazzatura può creare un box ?

La Tari è prevista per i locali coperti, un terrazzo non lo è. (la ratio di certe scelte normative non saprei spiegarla)

Ale97 dice:

Grazie Daniela e buona giornata

A te.

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