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Bancone aggettante con gronda di scolo acqua piovana sul frontalino

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So che il balcone aggettante è di mia proprietà e perciò le

 

spese sono a mio carico ma non mi è chiara la gestione

 

della parte frontale.

 

E' rivestita in rame, come tutti gli altri balconi del condominio,

 

e su tutto il perimetro c'è il canale di raccolta e scolo dell'acqua

 

piovana.

 

Essendo rivestita in rame, come tutti i balconi del condominio, vi si può

 

ravvisare una funzione di decoro?

 

I lavori su un frontalino così strutturato potrebbero essere a carico

 

non solo mio?

 

 

Grazie 1K

Secondo il mio parere non è decoro, ma sappi che è difficile stabilire questo, quello che per te è decoro, per me può non esserlo e solo un giudice può stabilirlo, a meno che non sia palesemente decoro (marmi, colonne, mosaico o altro).

 

Puoi postare una foto?

Nel pomeriggio potrò postarla.

Ecco una foto, sto vedendo come allegare un link ad una pagina del mio sito altervista con altre foto, se necessario. Ditemi se è contrario alla policy di condominioweb, per piacere.

 

 

PA210008.jpg

 

Non è decoro architettonico.

Grazie. Senza ombra di dubbio?

 

P.S. C'è una procedura per correggere il titolo?

Leggo stamattina, riguardo i balconi aggettanti:

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"Soggetti a un regime diverso, invece, sono tutti gli elementi decorativi del balcone.

 

Ed invero i cementi decorativi dei frontali e dei parapetti, nonché le viti di ottone e i piombi ai pilastri della balaustra, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia dei balconi, in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, sono considerati parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del cod. civ.

 

La spesa per la loro riparazione o ricostruzione ricade su tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno.

 

I frontalini dei balconi e la parte inferiore degli stessi, anche per il solo fatto di essere costruiti con caratteristiche uniformi, hanno una funzione ben precisa nell'estetica e nel decoro architettonico di un edificio, che può essere esclusa solo in presenza di una precisa prova contraria, da cui risulti che trattasi di un fabbricato privo di qualsiasi uniformità architettonica, o che trovasi in uno stato di scadimento estetico tale da rendere irrilevante l'arbitrarietà costruttiva o di manutenzione dei singoli particolari."

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Secondo quanto riportato, il solo fatto che i frontalini sono costruiti con caratteristiche uniformi, con una funzione ben precisa nell'estetica dell'edificio, li farebbe ricadere tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del cod. civ.

nekline forse può interessarti questo link...la legge non è per niente chiara chi deve pagare questi benedetti frontalini

 

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